Polizze Fisac CGIL Emilia Romagna 2023

Sintesi delle condizioni di Polizza


La Fisac CGIL dell’Emilia Romagna ha stipulato con la NOBIS Assicurazioni una convenzione riservata alle iscritte e agli iscritti per le coperture sui rischi professionali.

Le Polizze in convenzione sono state strutturate in modo tale da permettere a ciascuno di scegliere le coperture più adatte al proprio ruolo, con previsioni integrative legate anche alla vita privata (RC Capofamiglia, Tutela Legale).

E’ confermata la gratuità per tutte le iscritte ed iscritti della polizza RC Capofamiglia (con massimale fino a 250.000 €) e per i lavoratori a tempo determinato, in somministrazione, prepensionamenti/esodi o in congedo di maternità/paternità è possibile sottoscrivere polizze temporanee di 3, 6, 9 mesi.

Ecco di seguito le caratteristiche principali.

Garanzia R.C. Ammanchi di Cassa:

  • opzioni con massimali da:
    • € 8.000,00
    • € 10.000,00
    • € 15.000,00
  • sono incluse operazioni relative alla gestione del bancomat, bancomat evoluti, cassa assistita, cassa virtuale in remoto, ecc.
  • nessuna franchigia sul 1° sinistro
  • per lavoratori a tempo determinato, interinali, maternità, pensionamento, ecc. è possibile stipulare polizze temporanee

Garanzia R.C. Perdite Patrimoniali :

  • è compresa l’attività di smart working
  • copertura per errori materiali involontariamente commessi sia con colpa grave che con colpa lieve
  • nessuna franchigia sul primo sinistro se di importo inferiore o pari ad € 3.000,00
  • garanzia retroattività di 10 anni
  • opzioni massimali fino a € 2.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
  • Attività recupero crediti
  • Attività assicurativa
  • Attività svolta all’esterno dei locali della banca
  • Operazioni relative alla gestione del bancomat, bancomat evoluti ecc.
  • Attività svolta dai dipendenti di banca presso società di recupero crediti
  • Sono compresi i danni patrimoniali derivanti dalla violazione della normativa privacy fino ad un massimale di € 150.000,00
  • L’assicurazione vale anche per l’azione in via di rivalsa dell’istituto di credito nei confronti del dipendente assicurato esclusivamente per i casi di violazione di segnalazione di banconote false e negoziazione di assegni sprovvisti della clausola “non trasferibile” (ex art. 2 comma 152 d.l. 262/2006 e art. 5 del d.m. 28 aprile 2016 ministero dell’economia e delle finanze) fino ad un massimale di € 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo per ciascun iscritto.
    Il sinistro si considererà avvenuto nel giorno di negoziazione dell’assegno. In conseguenza di  ciò saranno considerati sinistri unicamente le azioni di rivalsa da parte dell’istituto di credito per assegni la cui data di negoziazione ricade in una data posteriore alla data di sottoscrizione della copertura assicurativa, o se anteriore purché afferente ad un annualità assicurativa già in garanzia.

Evidenziamo che per il rimborso dei sinistri Rc cassa ed Rc Perdite Patrimoniali non è più richiesta la dichiarazione della banca di avvenuta  refusione.

Leggi il volantino➡️Volantino polizze professionali ER


POLIZZA CASSA ED RC PROFESSIONALE

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