La devoluzione del “TFR pregresso “ alla previdenza complementare

FisacBCCFondo Pensione Nazionale BCC/CRA

La devoluzione del “TFR pregresso “ alla previdenza complementare: una maggiore informazione per una corretta valutazione.

In data 17 novembre 2016, con circolare n. 1415/2016 e successiva nota di chiarimento 1440/2016 (scaricabili dal sito del fondo), il Fondo Pensione Nazionale BCC/CRA ha comunicato l’avvio del processo di accoglimento delle richieste di trasferimento verso il Fondo stesso del “Trattamento di Fine Rapporto pregresso”, pubblicando anche apposita modulistica.

Riteniamo utile fornire informazioni ed approfondimenti sull’argomento che, pur non rappresentando a nostro avviso particolare priorità, merita una completa informazione per una scelta consapevole.

Per “TFR pregresso” si intende il TFR maturato al 31 dicembre 2006 e rimasto in azienda.

Il D.Lgs.  252/2005 disciplina la devoluzione del “TFR maturando” a previdenza complementare dalla data del 1° gennaio 2007, non contiene invece previsioni esplicite riguardo alla possibilità di trasferire il “TFR pregresso”.  Tale possibilità si evince dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 70/E/2007, infatti in tale circolare si esplicita che, sulla base di un’interpretazione delle disposizioni introdotte dal D.Lgs.  252/2005, deve ritenersi confermata, nel rispetto dei contratti collettivi e degli accordi, la possibilità di conferire a previdenza complementare anche quello maturato alla data del 31 dicembre 2006.

Subito dopo la Legge finanziaria per il 2008 Legge n.244/2007, ha introdotto delle modifiche al comma 7 bis dell’art. 23 D. Lgs. 252/2007, ed ha fissato le regole di tassazione in caso di trasferimento del TFR pregresso alle forme di previdenza complementare, confermando di fatto l’interpretazione della Agenzia delle Entrate.

Nel maggio del 2014 la COVIP risponde ad un quesito posto da un fondo pensione in materia di conferimento del TFR maturato a forme di previdenza complementare. In tale risposta la COVIP chiarisce che:

  • dopo l’entrata in vigore delle novità introdotte dalla Legge 244/2007 al D.Lgs.. n. 252 del 2005 al momento della erogazione delle prestazioni da parte del Fondo Pensione il regime di tassazione applicabile alle quote di TFR pregresso trasferite a previdenza complementare, resteranno assoggettate ai diversi regimi fiscali in vigore nei periodi di maturazione del TFR in questione (prima del 2000, tra il 2001 e il 2006 e dal 2007);
  • non esistono preclusioni alla devoluzione a previdenza complementare anche del TFR maturato successivamente al 1° gennaio 2007 e non già devoluto a forme di previdenza complementare.
  • se il TFR da trasferire è rimasto nella disponibilità dell’azienda, in quanto non obbligata al versamento al Fondo di Tesoreria INPS, non ci sono problemi riguardo la sua destinazione a previdenza complementare. Se invece si tratti di azienda con numero di dipendenti superiore a 50 unità e quindi il TFR sia stato versato dal datore di lavoro al cosiddetto Fondo di Tesoreria INPS, è necessario rimettere la interpretazione all’Inps.

Quanto sopra riportato è in estrema sintesi il quadro normativo e le conseguenti interpretazioni e determinazioni riguardanti la materia del trasferimento del “TFR pregresso”.

Di seguito proviamo a dare alcune risposte ai quesiti che ci sono stati posti:

D: sono un dipendente di una BCC con più di 50 dipendenti e vecchio iscritto a previdenza complementare (già dal 1990), nel 2007 ho scelto di non devolvere il TFR a previdenza complementare posso ora, in base a quanto appreso dalla circolare del Fondo Pensione, farlo oggi?

R: per trasferire il “TFR pregresso” , anche quello maturato dopo il 1° gennaio 2007 non già devoluto a previdenza complementare, è necessaria una specifica previsione di contrattazione collettiva o che ci sia il consenso del datore di lavoro. Nel caso specifico si dovrà ovviamente anche devolvere il TFR maturando. Si presenta, inoltre, il problema relativo al TFR maturato dal 1 gennaio 2007 che la tua azienda, avendo più di cinquanta dipendenti, versa alla tesoreria centrale INPS, infatti ad oggi ne l’INPS, né i Ministeri competenti, hanno dato indicazioni sul tema proposto da COVIP riguardo alla possibilità di trasferimento di tali somme.

D: sono un lavoratore di una BCC con meno di 50 dipendenti, sono iscritto alla previdenza complementare dopo il 28 aprile 1993, ma già lavoravo in precedenza, nel 2007 ho scelto di lasciare in azienda il TFR maturando, per la quota del 50%, cosa posso fare oggi?

R: ovviamente aderendo alla previdenza complementare in data successiva al 28 aprile 1993, ma essendo già iscritto a previdenza obbligatoria prima, il TFR maturato dalla data di adesione è stato da te  destinato per metà al Fondo Pensione Nazionale e per metà è rimasto in azienda, ora se vuoi, puoi, con il consenso del datore di lavoro trasferire al Fondo Pensione  il TFR maturato rimasto in azienda.

D: sono entrato al lavoro dopo l’aprile 1993 e ho aderito al Fondo Pensione Nazionale due anni dopo l’inizio del lavoro, assunto con contratto di formazione e lavoro successivamente trasformato in tempo indeterminato, quale è la mia situazione è che cosa posso fare?

R: sicuramente una volta aderito al Fondo Pensione hai devoluto, in base alle norme vigenti, l’intero TFR maturando a previdenza complementare. Residua quindi in azienda, in base a quanto rappresentato, il TFR relativo agli anni di contratto formazione e lavoro[1]

Quindi per quanto previsto dalle norme, ed illustrato nella nostra nota, puoi lasciare il TFR in azienda oppure:

  • se il TFR è riferito a periodi antecedenti il 1 gennaio 2007, trasferire lo stesso al Fondo Pensione Nazionale previo consenso dell’azienda;
  • se il TFR è riferito a periodi successivi il 1 gennaio 2007, potrai trasferire lo stesso al Fondo Pensione Nazionale, sempre previo consenso dell’azienda e, al momento, se la stessa conta meno di 50 dipendenti.

D: in caso io trasferisca il TFR accantonato in azienda al Fondo Pensione a quale linea di investimento lo stesso verrà destinato?

R: le somme rivenienti dal trasferimento, TFR più rivalutazioni, verranno destinate in maniera proporzionale alle linee di investimento già scelte dall’aderente per la propria posizione di previdenza complementare;

Questa prima nota non è ovviamente esaustiva di tutti gli aspetti che riguardano l’argomento e pertanto prendiamo l’impegno di ritornare nuovamente sul tema con successive note di approfondimento che terranno conto di ulteriori quesiti che di volta in volta ci verranno proposti.

Per inoltrare le vostre domande potete scrivere a creditocooperativo@fisac.it

Un fraterno saluto.  

Il Coordinamento Nazionale Credito Cooperativo

[1] vale anche per i periodi di lavoro con contratti di inserimento o per coloro che fino al 31 dicembre 2006 hanno aderito in ritardo alla previdenza complementare rispetto alla data di assunzione, o che dopo il 1 gennaio 2007 hanno scelto di non conferire il TFR e quindi non aderire a previdenza complementare facendo poi successivamente

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