CCNL ANIA - ARTT. 26/29
DipartimentoComunicazione
Sì, in caso di sospensione, se vi sono familiari a carico o ragioni di necessità, l’impresa corrisponde un contributo alimentare del 60% della retribuzione normale mensile che sarebbe spettata al lavoratore per il periodo di sospensione
L'articolo 27 stabilisce che, in attesa di deliberare l'eventuale provvedimento disciplinare, l'impresa può disporre la sospensione temporanea dal servizio del lavoratore, garantendo comunque la corresponsione degli emolumenti
Prima di adottare un provvedimento disciplinare, l'impresa deve contestare per iscritto la mancanza al lavoratore, che ha 15 giorni per presentare le proprie difese scritte, anche tramite l'Organizzazione Sindacale a cui aderisce
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