
In questo numero speciale potrai consultare :
ASSENZA PER MALATTIA
D Cosa devo fare in caso di malattia?
R In caso di malattia, vale a dire di un’infermità che determini incapacità temporanea al lavoro, il lavoratore deve darne immediato avviso all’impresa, ovvero al proprio Responsabile gerarchico con tempestiva comunicazione dello stato di malattia entro l’orario d’ingresso previsto dal proprio orario di lavoro ovvero entro il termine della fascia flessibile/elastica in ingresso, ove prevista. La comunicazione può essere curata con qualsiasi forma, anche con una telefonata o un sms, oppure via e-mail.
D Sono pagato in caso di malattia ?
R Durante il periodo di malattia, è garantita 100% della retribuzione da parte del datore di lavoro, secondo quanto previsto dal contratto di lavoro.
MALATTIA SENZA CERTIFICATO
D Come giustifico la malattia senza certificato?
R L’inserimento della causale di malattia che non prevede la presentazione del certificato medico è a carico del dipendente che, al suo rientro, dovrà inserire in DMTime il corrispondente giustificativo di assenza “125— MALNOCERT malattia senza certificato”
Non necessità certificato medico l’assenza per malattia di durata uguale ad un giorno infrasettimanale:
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| PRESENTE | PRESENTE | 125-MALATTIA | PRESENTE | PRESENTE |
di venerdì o di lunedì
| Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | Lunedì | Martedì |
| PRESENTE | PRESENTE | 125-MALATTIA | PRESENTE |
| Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | Lunedì | Martedì |
| PRESENTE | 125-MALATTIA | PRESENTE | PRESENTE |
Non necessità certificato medico l’assenza per malattia di durata uguale ad un giorno quando le assenze stesse precedono o seguono immediatamente giornate festive
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| PRESENTE | FESTIVO | 125-MALATTIA | PRESENTE | PRESENTE |
Non necessità certificato medico l’assenza per malattia di durata uguale ad un giorno quando le assenze comprese tra giorni feriali
| Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | Lunedì | Martedì |
| PRESENTE | FERIE | 125-MALATTIA | PRESENTE |
Non necessità certificato medico un’uscita anticipata o un’ ingresso posticipato per indisposizione
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| PRESENTE | PRESENTE | 405 – indisposizione | PRESENTE | PRESENTE |
| Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | Lunedì |
| PRESENTE | 405 – indisposizione | FERIE | PRESENTE |
Non necessità certificato medico l’assenza per malattia di durata uguale ad un giorno quando le assenze stesse precedono o seguono immediatamente giornata di sciopero
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| PRESENTE | SCIOPERO | 125-MALATTIA | PRESENTE | PRESENTE |
Non necessità certificato medico l’assenza per malattia di durata uguale ad un giorno quando le assenze stesse precedono o seguono immediatamente giornata di congedo parentale
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| PRESENTE | CONGEDO PARENTALE | 125-MALATTIA | PRESENTE | PRESENTE |
Non necessità certificato medico l’assenza per malattia di durata uguale ad un giorno quando le assenze stesse precedono o seguono immediatamente giornata di permesso LEGGE 104
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| PRESENTE | LEGGE 104 | 125-MALATTIA | PRESENTE | PRESENTE |
MALATTIA CON CERTIFICATO
D Quando occorre il certificato di malattia ?
R Con riferimento a quanto disposto dall’art. 43 del CCNL la malattia o infortunio che si protragga oltre il primo giorno di lavoro, deve essere giustificata non oltre il secondo giorno con attestato di malattia decorrente dal primo giorno, sulla base della normativa vigente.
La norma generale prevede che il certificato decorra dalla data della visita ambulatoriale.
⇒ Il certificato medico retroattivo (o retrodatato) attesta l’inizio della malattia in una data antecedente a quella della visita. È consentito eccezionalmente, e solitamente per un solo giorno precedente.
A partire dalla pubblicazione della circolare INPS 4 settembre 2026, n. 92, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. la tutela previdenziale del giorno precedente alla redazione del certificato è riconosciuta anche in caso di visita ambulatoriale, alle stesse condizioni già previste per le visite domiciliari:
- il giorno indicato come inizio della malattia non deve essere anteriore di oltre un giorno rispetto alla data del certificato;
- il giorno precedente non deve essere festivo infrasettimanale, né cadere di sabato o domenica, giornate in cui il lavoratore deve rivolgersi alla continuità assistenziale.
Leggi anche:
Certificato di malattia: l’INPS estende la tutela al giorno precedente alla visita ambulatoriale
In caso di inadempienza d’obbligo di presentare il certificato medico, l’assenza si considera non giustificata.
Deve essere giustificata con certificato medico l’assenza di durata superiore a un giorno, con certificato decorrente dal primo giorno :
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| PRESENTE | MALATTIA con certificato | MALATTIA con certificato | PRESENTE | PRESENTE |
Deve essere giustificata con certificato medico l’assenza di durata uguale ad un giorno, quando l’assenza stessa è preceduta da un’uscita anticipata per indisposizione :
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| PRESENTE | 405-uscita anticipata indisposizione | MALATTIA con certificato | PRESENTE | PRESENTE |
quando l’assenza stessa è seguita da un ingresso posticipato per indisposizione:
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| PRESENTE | MALATTIA con certificato | 405-ingresso posticipato indisposizione | PRESENTE | PRESENTE |
Devono essere giustificate con certificato medico l’assenza di durata uguale ad un giorno, quando le assenze stesse precedono o seguono immediatamente giornate di ferie/permessi a giornata intera:
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| PRESENTE | FERIE | MALATTIA con certificato | PRESENTE | PRESENTE |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| PRESENTE | MALATTIA con certificato | FERIE | PRESENTE | PRESENTE |
Devono essere giustificate con certificato medico le assenze comprese tra giorni feriali, pertanto se la malattia si protrae dal venerdì al lunedì, se ritieni di non guarire per il lunedì, sabato e domenica risultano giornate “scoperte”, puoi recarti presso la guardia medica durante il week end e farti fare un certificato di malattia per quei giorni:
| Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | Lunedì | Martedì |
| PRESENTE | MALATTIA con certificato | MALATTIA con certificato | MALATTIA con certificato | MALATTIA con certificato | PRESENTE |
salvo che il lavoratore non produca due certificati di malattia che attestino due eventi morbosi distinti:
| Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | Lunedì | Martedì |
| PRESENTE | MALATTIA con certificato 1 | MALATTIA con certificato 2 | PRESENTE |
CERTIFICATO TELEMATICO
D Chi rilascia il certificato di malattia telematico?
R E’ il medico curante a redigere l’apposito certificato di malattia e trasmetterlo all’Inps con modalità telematica, immediatamente o al più il giorno dopo.
La norma generale prevede che il certificato decorra dalla data della visita ambulatoriale.
Il certificato medico retroattivo (o retrodatato) attesta l’inizio della malattia in una data antecedente a quella della visita. È consentito eccezionalmente, e solitamente per un solo giorno precedente.
A differenza di quanto non accadesse in passato, salvo specifiche eccezioni, al dipendente non spetta dunque più l’obbligo di trasmissione del certificato, ma gli compete comunque l’onere di accertarsi della correttezza dei dati inseriti dal medico, di cui sei unico responsabile:
-i tuoi dati anagrafici
-l’indirizzo di reperibilità durante la malattia: ogni informazione ritenuta utile (specificando eventuale località, frazione, borgo, contrada, precisando se si tratta di via, piazza, vicolo e aggiungendo, se occorre, palazzina, residence, ecc.).
Prendi sempre nota del numero di protocollo del certificato (PUC) ed, eventualmente, fatti rilasciare una copia cartacea.
Se espressamente richiesto il medico è tenuto ad inviare la medesima certificazione all’indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore.
D Il certificato telematico può essere rilasciato da parte di altre strutture?
R Nei casi di ricovero o accesso al Pronto Soccorso devi richiedere alla Struttura ospedaliera il rilascio della certificazione attestante il periodo di degenza e la eventuale successiva prognosi di malattia. Anche in tali casi è bene assicurarsi che l’eventuale trasmissione telematica sia stata regolarmente effettuata o, diversamente, recarsi dal proprio medico per il rilascio del certificato.
D Posso consultare il mio certificato telematico?
R Puoi visualizzare il tuo certificato e il tuo attestato sul sito www.inps.it entrando con le tue credenziali di servizi on-line (codice fiscale e Pin o Spid per consultare il certificato; oppure codice fiscale e numero di protocollo per consultare l’attestato).
-ricerca “consultazione attestati di malattia” e clicca sul servizio
-Inserisci negli appositi campi il codice fiscale e il numero di protocollo
D È comunque valido il certificato cartaceo?
R ll certificato di malattia e l’attestato redatti su carta sono accettati solo quando non sia tecnicamente possibile la trasmissione telematica. Ricorda di provvedere alla trasmissione al datore di lavoro.
D E se guarisco prima della data indicata nel certificato medico?
R La prognosi stabilita dal medico deve essere rispettata. Se vuoi rientrare al lavoro prima della fine prognosi indicata sul certificato, devi chiedere al medico che ha redatto il certificato la RETTIFICA della prognosi, con idoneo certificato di guarigione da inoltrare all’Inps attraverso il servizio di trasmissione telematica.
Nessun certificato può essere rettificato se è finito il periodo prognostico originariamente assegnato.
D Rientro sul lavoro o prosecuzione della malattia?
R Terminati i giorni di malattia il dipendente deve rientrare subito sul lavoro altrimenti si considera «assente ingiustificato».
Se il dipendente ritiene di non essere ancora guarito deve, farsi rilasciare un certificato di prosecuzione della malattia dal medico curante, nonché avvisare il datore di lavoro entro il normale orario di lavoro del giorno e per tempo.
La certificazione medica di prosecuzione della malattia va richiesta possibilmente entro il primo giorno successivo alla scadenza della prognosi precedente ed è trasmessa dal medico competente all’Inps e successivamente resa disponibile al datore di lavoro con le modalità esaminate in precedenza.
D Se mi ammalo durante le ferie?
R La malattia interrompe la fruizione delle ferie, ma occorre darne tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro, con redazione del certificato.
REPERIBILITA'
D L’azienda può controllare lo stato di malattia del lavoratore?
R La legge (D.L. 463 del 12/9/83 convertito nella L. 638 del 11/11/83) prevede che l’azienda possa controllare lo stato di malattia del lavoratore, attraverso visite domiciliari del medico dell’ASL o dell’INPS.
Il lavoratore ha l’obbligo di rendersi reperibile, presso il domicilio indicato nel certificato medico, per sottoporsi all’eventuale visita fiscale. Con la recente riforma egli può ricevere anche due visite fiscali nello stesso giorno; quindi il fatto che sia passato il medico non giustifica un’uscita di casa prima della fine della reperibilità.
Il lavoratore ha l’onere di accertarsi della correttezza dei dati inseriti dal medico, di cui sei unico responsabile:
-i tuoi dati anagrafici
-l’indirizzo di reperibilità durante la malattia: ogni informazione ritenuta utile (specificando eventuale località, frazione, borgo, contrada, precisando se si tratta di via, piazza, vicolo e aggiungendo, se occorre, palazzina, residence, ecc.).
D Quali sono le fasce orarie di reperibilità?
R Le visite mediche di controllo possono essere disposte d’ufficio dall’Inps o su richiesta dei datori di lavoro per i propri dipendenti.
Per i dipendenti privati, le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo sono:
10.00 – 12.00 /17.00 – 19.00 anche nei giorni festivi, di sabato e domenica.
Non ci si può assentare durante le fasce orarie di reperibilità in cui viene effettuato il controllo se non per:
- necessità di sottoporsi a visite mediche generiche urgenti e ad accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi;
- provati gravi motivi personali o familiari;
- cause di forza maggiore.
D E’ possibile essere esonerati dalla reperibilità?
R Il medico certificatore può segnalare “l’agevolazione” che esonera dalla reperibilità nei casi previsti e secondo le regole stabilite nella circolare n. 95/2016 dell’Inps:
- una patologia grave che richieda terapie salvavita;
- stato patologico connesso alla situazione di invalidità già riconosciuta maggiore o uguale al 67%;
Tuttavia, la norma fornisce solo una previsione astratta delle situazioni di esonero senza dettagliare le concrete fattispecie che, oggetto di valutazione da parte di una consistente platea di medici curanti estensori della certificazione, potrebbero essere suscettibili di diversificata interpretazione.
È bene sapere che può essere disposta comunque una visita di controllo previo appuntamento.
D Può essere disposta dall’Inps una visita di controllo se l’evento è stato determinato da infortunio sul lavoro o malattia professionale?
R Nei casi di eventi determinati da infortunio sul lavoro o malattia professionale (anche quando sia ancora in corso la relativa istruttoria) non possono essere disposte visite di controllo da parte dell’Inps per non interferire nell’attività di competenza esclusiva dell’Inail in materia (art. 12 della legge n. 67/1988).
D Cosa succede se il lavoratore è trovato assente a visita medica di controllo domiciliare?
R In caso di assenza in occasione della visita medica di controllo domiciliare, si viene invitati, con apposito avviso, a presentarsi in data specifica presso gli ambulatori della Struttura territoriale Inps di competenza. Si può essere soggetti a sanzioni in termine di giorni di malattia non riconosciuta e persino a provvedimento disciplinare da parte aziendale. Se nel giorno della prevista visita ambulatoriale hai ripreso l’attività lavorativa, non sei tenuto a sottoporti a quella visita, ma devi comunque comunicarlo alla medesima Struttura Inps. In ogni caso, devi presentare idoneo giustificativo per l’assenza alla visita di controllo domiciliare per non incorrere nelle sanzioni amministrative previste dalla legge e, in tutti i casi, in eventuali azioni disciplinari da parte del datore di lavoro.
D Si può cambiare l’indirizzo di reperibilità?
R Se devi variare l’indirizzo di reperibilità durante la malattia avverti preventivamente la Struttura territoriale di competenza utilizzando direttamente i canali indicati nel sito web www.inps.it.
Avvisa immediatamente anche il tuo datore di lavoro e attieniti alle disposizioni del tuo contratto di lavoro in materia di assenze per malattia.
È opportuno accertarsi che sul campanello del domicilio di reperibilità sia indicato il giusto nominativo, per permettere al medico fiscale l’eventuale visita di controllo.
CICLI DI CURE E COMPORTO
D Cosa devi fare in caso di cicli di cura ricorrenti?
R L’art. 7 della legge n. 119 del 18.7.2011, prevede che ai lavoratori cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento, possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo straordinario per cure per un periodo non superiore a 30 giorni (aggiuntivi alle assenze per malattia), a condizione che le cure siano connesse all’infermità invalidante accertata.
Il congedo per cure non è finalizzato allo svolgimento di visite mediche, ma ad effettuare particolari cicli di terapie e cure legate alla patologia invalidante (fisioterapiche, riabilitazione del cardiopatico, respiratorie, oncologiche) e presuppongono il coinvolgimento di una struttura di tipo sanitario e/o specialistico.
Il congedo è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o appartenente ad una Struttura Sanitaria Pubblica dalla quale risulti la necessita della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta.
Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia.
Successivamente alla fruizione, il dipendente deve produrre idonea giustificazione delle cure effettuate rilasciata dall’istituto ove le ha svolte che indichi il tipo di terapia eseguita e i giorni in cui sono state effettuate le cure. Qualora il dipendente debba sottoporsi a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell’assenza potrà produrre anche attestazione cumulativa, che indichi il tipo di terapia eseguita e i giorni in cui sono state effettuate le cure.
L’art. 7 – comma 3 del D.Lgs n. 119/2011 sancisce che il congedo per cure non rientra nel periodo di comporto.
D Quanta malattia si può fare prima di essere licenziati?
R Con riferimento a quanto disposto dall’art. 44 del CCNL , in caso di assenza per malattia accertata, l’impresa conserverà il posto di lavoro al lavoratore/trice che abbia superato il periodo di prova per:
- a) Mesi 12 al lavoratore/trice con anzianità di servizio sino a 10 anni compiuti
- b) Mesi 18 al lavoratore/trice con anzianità di servizio oltre i 10 anni
I periodi sopra indicati sono aumentati di tre mesi nel caso a) e di sei mesi nel caso b) esclusivamente nei casi di patologie di natura oncologica di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, trapianti di organi vitali ed aids conclamato.
Sono escluse dal computo dei predetti periodi le assenze dovute a ricoveri di durata superiore a 15 giorni continuativi e sino ad un massimo di 120 giorni complessivi.
Per l’intera durata dei periodi suindicati sarà corrisposto un importo pari all’intera retribuzione.
Superati i predetti periodi di conservazione del posto, il lavoratore/trice ha diritto, previa richiesta scritta da presentarsi prima della scadenza dei limiti, salvo casi di impossibilità oggettiva comprovata, ad ulteriore periodo di conservazione del posto sino a 12 mesi. Durante tale periodo, non computabile ad alcun effetto, non viene corrisposto alcun trattamento economico. Trascorso il suddetto periodo durante il quale l’impresa è tenuta alla conservazione del posto, il rapporto cessa di diritto, e l’impresa provvederà a darne comunicazione scritta all’interessato. A tale riguardo, l’Impresa è tenuta ad informare, a mezzo raccomandata il lavoratore assente per malattia od infortunio, circa il residuo periodo di comporto, almeno 30 giorni prima del raggiungimento del termine medesimo.
Ai fini della conservazione del posto i periodi di assenza per malattia si sommano a meno che, tra una assenza ed un’altra, non intercorra un intervallo di almeno quattro mesi.
Agli effetti di tale somma dei periodi di assenza di cui sopra, sono presi in considerazione i 40 mesi precedenti ciascun giorno di assenza.
I rappresentanti sindacali operanti presso la tua sede sono a tua disposizione per dubbi e/o chiarimenti.
Hai delle domande? scrivici ➡ FisacCgilDomandeeRisposte@unipol.it
A cura di Simona Di Matto
Dipartimento Comunicazione Fisac– CGIL del Gruppo Unipol
Dipartimento Contrattualistica e Welfare Fisac– CGIL del Gruppo Unipol