I servizi bancari sono servizi pubblici essenziali, pertanto il Sindacato che intenda proclamare uno sciopero deve rispettare delle specifiche procedure.
Accordo ABI del 23 Gennaio 2001 in pillole
Fase 1: TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE
- Se la vertenza è a carattere nazionale di settore, la richiesta va inoltrata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ed in copia all’ABI
- Se la vertenza è a carattere aziendale, la richiesta va inoltrata con apposito modulo (reperibile sul sito Fisac Lazio) alla Commissione Nazionale presso l’ABI (si@abi.it), alle rispettive Segreterie Nazionali e, per conoscenza, all’Azienda interessata
L’incontro di conciliazione deve avere luogo entro 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione, trascorsi i quali, anche se l’incontro non è avvenuto, si può proclamare lo sciopero.
Fase 2: PROCLAMAZIONE DI SCIOPERO
Una comunicazione di proclamazione dello sciopero va inoltrata alla Commissione di Garanzia, alla Banca interessata e, se lo sciopero interessa più Regioni, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, mentre se è a carattere locale va coinvolto anche il Prefetto della Provincia interessata. Tale comunicazione deve contenere:
- Notifica dell’avvenuto esperimento con esito negativo del tentativo di conciliazione
Data e durata dello sciopero - Modalità di attuazione
- Motivazioni dello sciopero
È sempre possibile fare riferimento al modello di comunicazione a questo link
TERMINI DI PREAVVISO
- 10 giorni solari se comunicato entro le ore 17.00
- 11 giorni solari se comunicato dopo le ore 17.00
Limiti
Lo sciopero non può essere effettuato nella giornata di mercoledì, ovvero, se festiva, nella giornata lavorativa immediatamente successiva. Quindi, se il mercoledì cade in un giorno festivo, lo sciopero non può essere proclamato il giovedi seguente.
Lo sciopero non può durare più di 48 ore consecutive
Lo sciopero non può comportare la sospensione del servizio bancario maggiore di 4 giorni. consecutivi: ad esempio, se si sciopera il giovedì ed il venerdì, dopo la chiusura di sabato e domenica (4 giorni totali), al lunedì la banca deve essere aperta.
La durata di un’azione di sciopero è di 45 giorni di calendario, che si iniziano a contare dalla richiesta di conciliazione, tempi di preavviso compresi. Trascorso questo termine è necessario procedere ad un nuovo tentativo di conciliazione.
Revoca
È possibile revocare lo sciopero almeno 5 giorni prima della data di effettuazione, nelle stesse forme e verso gli stessi destinatari con cui è stato effettuato il preavviso.
È possibile la revoca entro i 5 giorni antecedenti solo se è intervenuto un accordo tra le parti, ovvero se vi sia stata una richiesta da parte della Commissione di Garanzia o dell’Autorità competente.
Come prepararsi allo sciopero
È necessario spiegare ai lavoratori le motivazioni dello sciopero attraverso:
- Assemblee
- Comunicati
- Volantini
- Colloqui
Le assemblee e le attività di comunicazione devono essere preparate in tempo utile e proseguire fino all’ultimo momento prima dell’inizio dello sciopero.
E’ inoltre opportuno ricordare ai colleghi che non sono tenuti a comunicare preventivamente la propria adesione ai responsabili e che non possono subire alcuna pressione o ritorsione.
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Dipartimento Giuridico Fisac Cgil di Roma e del Lazio