Approvato DL Lavoro: la soglia nel 2023 sale a 3 mila euro (dai 258 euro prima previsti), ma SOLO per i dipendenti con figli a carico e SOLO per il 2023.
Con il termine fringe (accessori) si intende un compenso in natura, aggiuntivo, consistente in beni o servizi, anche prodotti dallo stesso datore di lavoro, ovvero in sconti particolari sull’acquisto di tali beni e servizi. In sostanza è un reddito in natura, ovvero una retribuzione non in denaro (uso di auto, telefono, cellulare o computer aziendale, o la fruizione di servizi, a prescindere dall’ambito lavorativo) che si aggiunge allo stipendio del dipendente e che il Fisco conteggia.
Quest’anno il “decreto lavoro” ha innalzato il limite di esenzione previsto per i fringe benefit dall’art. 51 comma 3 dei TUIR a 3.000 euro, ma solo per i lavoratori dipendenti con figli a carico; restando invece ferma a 258,23 euro per tutti gli altri dipendenti. Inoltre, per il 2023, rientrano nell’esenzione anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette (acqua, gas, elettricità).
Qualora il valore dei fringe benefit, complessivamente erogati nel periodo d’imposta, superi il limite economico previsto dalla norma, l’intero importo concorre a formare il reddito del dipendente.
Da un lato, il Decreto Lavoro continua a consentire al datore di lavoro di assegnare, nel 2023, ai propri dipendenti, fino alla soglia di esenzione di 3.000 euro annui, non solo beni e servizi in natura, ma anche somme di denaro, che potranno essere utilizzate dai lavoratori beneficiari per il pagamento o il rimborso delle utenze domestiche di acqua, luce e gas (bonus bollette).
Dall’altro lato quindi, a differenza del 2022, il Decreto Lavoro limita la platea di lavoratori beneficiari di beni, servizi e somme esenti fino a 3.000 euro annui ai dipendenti con figli a carico che possiedono un reddito complessivo (computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica) non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili – per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro.
I lavoratori che non ricadano in questa categoria , ovvero i lavoratori senza figli a carico, potranno invece fruire di fringe benefit esenti entro il limite ordinario di 258,23 euro annui senza, altresì, poter usufruire del bonus bollette e i fringe benefit potranno essere loro assegnati esclusivamente sotto forma di beni e servizi, come previsto dall’art. 51, comma 3, TUIR.
E’ invece estesa a tutti i lavoratori, l’assegnazione da parte del datore di lavoro dei buoni carburante, che potranno cumularsi con le rispettive esenzioni previste per i fringe benefit: 3.000 euro per i lavoratori con figli a carico e 258,23 euro per i lavoratori senza figli a carico.
Si evidenzia inoltre che, in relazione ai soli beni e servizi, l’erogazione del “fringe” può avvenire anche tramite voucher, così come già previsto dall’art. 51 del TUIR.
I beneficiari dei fringe benefit sono i titolari di reddito da lavoro dipendente e per ottenere questi ‘benefit accessori’ non occorre fare nulla: l’erogazione non è un obbligo, ma rappresenta una libera facoltà per i datori di lavoro, che possono decidere di erogare anche solo a singoli dipendenti o a determinate categorie.