Fisac Roma e Lazio: sentenza BNL art.28

BNL: riconosciuto come comportamento antisindacale la mancata convocazione dell’incontro semestrale

Il tribunale di Roma, con sentenza n. 11464/2023 del 5 Agosto 2023, ha accolto pienamente il ricorso presentato da Fisac Cgil, Fabi, First Cisl, Uilca, Unisin, Silcea e Sinfub contro BNL.

Le OO.SS. si erano rivolte al giudice per la mancata convocazione dell’incontro semestrale richiesto all’Azienda in data 30 Gennaio 2023 che, ai sensi dell’art. 14 del CCNL Abi, deve tenersi entro 15 giorni.
L’azienda si è difesa sostenendo che la domanda avanzata dalle OO.SS. il 30 Gennaio u.s. conteneva, in realtà, una “mera richiesta di dati” relativa a organici, carichi e ritmi di lavoro, condizioni igienico ambientali oltre alla verifica applicativa degli accordi aziendali e pertanto, secondo l’azienda, non rientranti nell’oggetto della riunione semestrale.

Il giudice, invece, ha riconosciuto che gli argomenti della richiesta sindacale rientrano nelle previsioni dell’art. 14 “anche laddove integrino una mera richiesta di dati “ ( ad es., conoscenza del numero delle mail inviate dai responsabili fuori orario di lavoro, numero dei posti di parcheggio disponibili intorno la sede, condizioni dei bagni, etc), in quanto tali informazioni costituiscono elementi di conoscenza più precisi che integrano l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale tutelata dall’art.28 dello Statuto, con la precisazione che l’art. 14 non limita il tipo di richiesta avanzabile nell’ambito degli argomenti oggetto dell’incontro semestrale.

In aggiunta, il giudice ha ritenuto che un successivo incontro, avutosi in data 20/2/2023, non avesse in alcun modo le caratteristiche dell’incontro semestrale previste dall’art.14 del CCNL: innanzitutto, non è stato prodotto alcun verbale in merito (richiesto dal comma 2) e, ad ulteriore elemento di prova, non sono stati prodotti preventivamente i nominativi dei dirigenti sindacali che vi avrebbero preso parte secondo le previsioni del comma 5, art.14 CCNL ABI.

Conclude quindi il giudice che il comportamento datoriale che ha rifiutato di svolgere l’incontro semestrale come da richiesta delle OO.SS. costituisca sia un inadempimento contrattuale dell’art.14 del CCNL, in materia di obblighi di comunicazione ed informazione, che un “comportamento lesivo del diritto di svolgimento dell’attività e della libertà sindacali”, visto che la libertà e l’esercizio delle prerogative sindacali debbono e possono essere esercitati nelle forme e nei limiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi.

In allegato il testo della sentenza ⇒ SCARICA

A cura del Dipartimento Giuridico della Fisac CGIL di Roma e del Lazio

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