CAI – BONUS MAMME: in attesa della procedura… riepiloghiamo i punti

Solo in data 31 gennaio INPS ha emanato la circolare che chiarisce i termini applicativi del cosiddetto BONUS MAMME

IN COSA CONSISTE:

Trattasi di uno sgravio fiscale al 100% della quota contributiva obbligatoria IVS pari al 9,19% dell’imponibile previdenziale, con il limite di 3000 euro distribuiti su 12 mensilità. La soglia massima è quindi di 250 euro mensili.

Qualche esempio: 

  • Per una lavoratrice con retribuzione imponibile mensile di 2.692 euro l’ esonero contributivo vale 247, 39 euro.
  • Se la retribuzione imponibile è di 3.000 euro in busta paga si risparmiamo 250 euro.

A CHI SPETTA:

È l’ennesimo bonus di natura temporanea tra l’altro con due diverse scadenze:

  • fino al 2026 per le mamme lavoratrici di 3 o più figli di cui almeno uno maggiore di anni 18
  • per il solo 2024, per le mamme di due o più figli di cui uno di età inferiore ad anni 10. 

Non sono destinatarie del bonus le lavoratrici a tempo determinato, le lavoratrici domestiche, le madri di un solo figlio.

COME SI CHIEDE

È onere delle lavoratrici comunicare al datore di lavoro la volontà di avvalersi del bonus indicando numero e codici fiscali della prole o, in alternativa, si può utilizzare un applicativo INPS.

Ad oggi non è attiva la comunicazione all’azienda e non è ancora attiva neppure la comunicazione ad applicativo INPS. 

Faremo sapere tempestivamente quando sarà possibile avanzare la richiesta verosimilmente recuperando gli arretrati da gennaio.

DECORRENZA

Inizia nel mese di gennaio 2024 e, nel caso di nascita in corso d’ anno nel mese di nascita. Termina nel mese in cui il figlio compirà 18 o 10 anni a seconda dei casi e comunque alla scadenza del bonus (2024 o 2026).

COSA SOSTITUTISCE

La decontribuzione è alternativa a quella prevista dal comma 15 della stessa legge ossia decontribuzione solo per il 2024 pari al 7% per le retribuzioni fino a 1924 euro e del 6% per le retribuzioni fino a 2692 euro. Il bonus mamme risulta dunque più vantaggioso. In ogni caso, essendo misure alternative, l’Inps ha chiarito che se venisse meno la condizione legittimante poiché il figlio più piccolo compie 10 oppure 18 anni, la lavoratrice potrà eventualmente cominciare fruire dell’altra decontribuzione prevista.

Banner CREDITAGRICOLE.002

Pulsante per tornare all'inizio