Agos: proposta accordo sul Premio di Rendimento

3 - Fisac CgilTesto dell’accordo sul Premio di Rendimento che FISAC non ha firmato a differenza di FABI-FIRST-UILCA

ACCORDO IN MATERIA DI PREMIO DI RISULTATO AZIENDALE
Tra
AGOS DUCATO SPA
e
Rappresentanze sindacali aziendali
xxx
Premesso che

1. Conformemente alle normative che regolano la materia (CCNL Credito ABI, Legge di stabilità 2017 e normative in materia di agevolazione fiscale), in data 13 luglio 2021 Agos Ducato e le OO.SS. presenti in Azienda sottoscrivevano un Verbale di Accordo in materia di Premio di risultato.

2. L’accordo di cui al punto precedente stabiliva le regole e gli indicatori di riferimento per la determinazione del Premio di Risultato e prevedeva un incontro tra le Parti per “analizzare gli effetti dell’applicazione” dell’accordo sul Premio del 2021 ai fini dell’applicabilità dei previsti criteri anche per gli anni 2022 e 2023.

3. Nel corso dei primi mesi del 2022, le Parti in più occasioni sono ritornate sull’argomento sia per via epistolare sia con incontri ad hoc, precisamente in data 12 aprile e 27 aprile – verificando tali effetti sul Premio di Risultato del 2022 (esercizio 2021) ed al contempo ragionando sulla fattibilità e possibile applicabilità dei medesimi indicatori e regole di attribuzione anche per gli anni 2022 e 2023.
Entrando in dettaglio, il 19 maggio 2022 è stata inviata specifica comunicazione riferibile agli indicatori attesi per il 2022.

4. Le previsioni dell’Accordo, essendo strettamente connesse ai risultati economici ed alla redditività nell’esercizio di competenza, hanno rilevato nel 2022 un deciso miglioramento della maggioranza degli indicatori determinati.

5. Con riferimento alla gestione dei residui del Premio welfare, Il punto 8 del citato accordo, prevedeva una valutazione della “possibilità di riaccreditare il residuo Welfare nelle disponibilità del 2023”.

tutto ciò premesso,

le Parti
concordano quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. Gli indicatori ed i criteri di applicazione degli stessi, determinati nel Verbale di Accordo del 13 luglio 2021, risultano adeguati e replicabili anche per la determinazione del Premio di Risultato dei successivi anni di validità dell’accordo, così come si confermano le regole di assegnazione ai beneficiari. Per i valori attesi dell’anno 2022 si rimanda alla comunicazione del 19 maggio 2022.

3. Per quanto attiene alla gestione dei residui del Premio welfare 2022 (esercizio 2021), concordemente si determina la possibilità di riaccreditarli al 2023, qualora non utilizzati entro il 17 Novembre 2022 per i servizi che danno diritto a rimborso o entro il 24 Novembre 2022 per tutti i restanti servizi.
Alla scadenza indicata – attraverso il portale welfare in utilizzo – il beneficiario del welfare con residui non utilizzati, sarà chiamato ad effettuare la scelta tra:
– il riaccredito del residuo nel cedolino di dicembre 2022 (calcolato e tassato come il Premio cash), oppure
– il riaccredito del residuo nel conto welfare del 2023 (disponibile dal gennaio 2023).

4. Ferma restando l’applicabilità di regole ed indicatori dell’Accordo del 13 luglio 2021, le Parti si incontreranno nei primi mesi del 2023 per verificare l’andamento dei suddetti indicatori rispetto al periodo di riferimento e per determinare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del premio.

Milano, xx giugno 2022

AGOS DUCATO SPA

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OO.SS.LL

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