Unicredit Bloc-Notes: Fringe Benefit (agg. 2024)

Cosa sono i “Fringe Benefit”?

Letteralmente tradotto: Fringe vuol dire marginale e Benefit vuol dire beneficio.

Nel linguaggio quotidiano questa espressione viene utilizzata come compenso in natura, cioè non monetaria, che il datore di lavoro concede ai dipendenti, in aggiunta alla retribuzione /emolumenti stabiliti dal contratto di lavoro.

Si tratta quindi di veri e propri benefits aziendali che rientrano in una particolare tipologia di retribuzione regolata dall’articolo 2099 comma 3 del codice civile.

Come vengono considerate queste erogazioni dal punto di vista fiscale?

Lo Stato non le equipara alle retribuzioni e non le assoggetta a imposte e contributi, a patto che non superino un determinato limite annuale massimo. Nel caso venga superata la soglia complessiva annuale di esenzione, vengono assoggettate sia a prelievo fiscale che a prelievo previdenziale per l’intero ammontare.

Di norma tale limite annuale ammonta ad € 258,23, ma la Legge di bilancio 2024 lo ha elevato – limitatamente al periodo d’imposta 2024 e in deroga all’articolo 51, comma 3 del TUIR – ad euro 1.000 per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori dipendenti. Tale limite è innalzato ad euro 2.000 per i/le lavoratori/lavoratrici dipendenti con figli fiscalmente a carico, previa dichiarazione al datore di lavoro di avervi diritto, con indicazione del codice fiscale dei figli.

Pertanto, per il solo anno 2024, occorrerà distinguere:

▪  i/le dipendenti con figli a carico, per i quali il limite di esenzione viene innalzato da 258,23 euro a 2.000 euro, tale limite si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli. L’azienda a breve metterà a disposizione il tool per tale dichiarazione, che dovrà essere compilata presumibilmente entro la prima settimana di maggio;

▪  i/le dipendenti che non hanno figli a carico, per i quali il limite di esenzione viene innalzato da 258,23 euro a 1.000 euro.

La condizione di figli ‘a carico’ si realizza in base ai seguenti parametri:
▪ figli che non superano i 24 anni di età e hanno percepito nell’anno un reddito complessivo pari o inferiore a 4.000 euro;
▪ figli che superano i 24 anni e hanno percepito un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro.

Sono compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati.

Al riguardo, ricordiamo che la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno. Pertanto, trattandosi di un’agevolazione spettante per il solo anno d’imposta 2024, occorre verificare il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2024.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23/E del 1° agosto 2023 ha chiarito, inoltre, che l’agevolazione spetta a entrambi i genitori in misura intera anche nel caso in cui si accordino per attribuire la detrazione per figli a carico per intero al genitore che, tra i due, possiede il reddito più elevato.

Come già indicato in precedenza, qualora si dovessero superare i limiti di esenzione (anche di un solo centesimo), ovvero 2.000 euro per dipendenti con figli fiscalmente a carico e 1.000 euro per gli altri dipendenti, verrà applicata la tassazione e la contribuzione non soltanto per la parte eccedente, ma per l’intera somma che sarà assoggettata alle trattenute IRPEF (23%, 35% o 43% a seconda del reddito complessivo), ai contributi previdenziali ed alle addizionali regionali e comunali.

I prestiti e finanziamenti agevolati

Anche i prestiti/finanziamenti a tasso agevolato, che la banca concede ai propri dipendenti, sono considerati erogazioni in natura.

Di recente, il decreto Anticipi (decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, ha modificato nel Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) la modalità di determinazione del fringe benefit in caso di prestiti/finanziamenti concessi al lavoratore dipendente.

Mentre nella formulazione precedente, l’importo da considerare come benefit si determinava partendo dalla differenza tra il Tasso di Riferimento BCE vigente a fine anno e il tasso effettivamente pagato sul mutuo o sul prestito, con la modifica legislativa sopra citata, l’attuale versione della norma ha sostituito, quale tasso ufficiale da assumere come parametro di riferimento, il TUR (tasso ufficiale di riferimento) vigente al 31 dicembre di ogni anno con quello da individuare, come segue, in base alla tipologia di prestito/finanziamento:

– per i prestiti/finanziamenti a tasso variabile, il TUR è quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata;

– per i prestiti/finanziamenti a tasso fisso, il TUR è quello vigente alla data di concessione del prestito.

L’importo che concorre alla formazione del reddito imponibile si determina effettuando la differenza tra gli interessi calcolati al suddetto tasso ufficiale di riferimento (TUR) e gli interessi calcolati al tasso effettivamente praticato sui prestiti e riducendo l’ammontare risultante della metà. L’importo così determinato viene assoggettato a tassazione alla fonte al momento del pagamento delle singole rate del prestito stabilite dal relativo piano di ammortamento. In caso di prestiti a tasso variabile, caratterizzati da una variazione del tasso di interesse iniziale, il prelievo alla fonte viene effettuato alle scadenze delle singole rate di ammortamento del prestito, tenendo conto anche delle variazioni subite dal tasso di interesse.

Qui di seguito due esempi meramente indicativi:

Calcolo fringe benefit mutui tasso fisso Calcolo fringe benefit mutui tasso variabile
Importo finanziamento 125.000
Durata in anni 20
Tasso finanziamento 1,20%
Data concessione 10/02/2023
Tasso BCE alla data di concessione 3%
Interessi pagati nel 2023 1.350
Interessi calcolati al tasso BCE 3.385
Differenza 2.035
50% Imponibile IRPEF 1017,5
Importo finanziamento 200.000
Durata in anni 20
Tasso finanziamento 2%
Data rata mensile 31/01/2024 31/01/2024
Tasso BCE alla data di scadenza rata 4,50%
Interessi pagati il 31 gennaio 2024 306
Interessi mensili calcolati al tasso BCE 702
Differenza 396
50% Imponibile IRPEF 198
Imponibile su base annuale 2.376

I finanziamenti agevolati cointestati con soggetti non dipendenti

La Risoluzione 44/E del 25 luglio 2023 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che, ai sensi dell’art.51 c. 3 del Tuir, rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore (o del pensionato) o ai familiari indicati nell’articolo 12 del Tuir anche se non fiscalmente a carico. Pertanto anche nel caso in cui il finanziamento agevolato sia intestato ad un familiare o cointestato con un familiare (ad esempio il coniuge) il calcolo deve essere effettuato sulla base dell’intera “quota interessi”. Diversamente, qualora il mutuo sia cointestato con un soggetto diverso da quelli espressamente indicati nel citato articolo 12 del Tuir, il calcolo deve esser effettuato sulla base della sola “quota interessi” imputabile al dipendente che ha sottoscritto il finanziamento.

Erogazione o rimborso di somme

Tra le novità introdotte dalla norma in esame vi è la possibilità di agevolare, attraverso l’erogazione diretta o il rimborso delle somme, le spese per l’affitto della prima casa (causale disponibile anche nel nostro welfare aziendale) o quelle per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa (causale non disponibile nel nostro welfare aziendale). Entrambe, così come il rimborso utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e i buoni spesa di qualsiasi tipologia, rientrano nel conteggio dei fringe benefits.

Il Welfare aziendale

Il Welfare aziendale non rientra tra i fringe benefits, tranne i casi segnalati nei paragrafi precedenti (rimborso utenze domestiche, affitto o interessi mutuo prima casa, acquisto buoni spesa) quindi si può tranquillamente continuare ad utilizzare per tutte le altre voci come voucher, zainetto sanitario, spese scolastiche, etc.

Aprile 2024

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