Si avvicina la fine del fiscal year, e con esso il tempo dei bilanci e della valutazioni.
Riteniamo utile fornire a tutti un breve excursus estivo di cosa prevede il CCNL in materia di inquadramenti, agli articoli 87 e 97, al cui contenuto integrale rimandiamo per ulteriori dettagli, in maniera da poterlo meglio confrontare con la propria esperienza lavorativa.
Cosa sono gli impiegati della 3° area professionale: lavoratori stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate da contributi professionali operativi e/o specialistici […] Le relative decisioni, nell’ambito di una delimitata autonomia funzionale, sono di norma circoscritte da direttive superiori, prescrizioni normative, modalità e/o procedure definite dall’impresa, ma possono anche concorrere a supportare i processi decisionali superiori.
3°area 1°livello: lavoratrici/lavoratori stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente da procedure globalmente standardizzate, con input prevalentemente predefiniti, tali da richiedere la risoluzione di problemi che presentano ridotte variabili e da limitati compiti di coordinamento e/o controllo di altre lavoratrici/lavoratori;
Dopo 7 anni di permanenza nel 1°livello, a mansioni invariate, l’articolo 114 prevede il riconoscimento di un automatismo retributivo pari alla differenza di retribuzione col 2° livello retributivo (trova qui come funziona l”Assegno di Equivalente Importo”)
3°area 2° 3° 4° livello: lavoratrici/lavoratori stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente dalla combinazione di più risorse tecniche/economiche e umane, orientate al raggiungimento dei risultati aziendali nell’ambito di autonomie delimitate, ivi compresa la responsabilità nel coordinamento e/o controllo di altre lavoratrici/lavoratori appartenenti alla presente area, nell’ambito di unità operative di ridotte dimensioni.
Il 4°livello, in particolare, è previsto per:
- preposte/i ad una struttura cui siano stabilmente addetti almeno otto elementi oltre il titolare;
- lavoratrici/lavoratori stabilmente incaricati dall’impresa di coadiuvare un quadro o dirigente in via autonoma, con compiti qualificati di particolare responsabilità, e a questi rispondano direttamente del proprio lavoro nonché di quello di almeno altri nove elementi da loro stessi coordinati.
Cosa sono invece i Quadri: lavoratrici/lavoratori stabilmente incaricati dall’impresa di svolgere mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni e che abbiano maturato una significativa esperienza, […], ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altre lavoratrici/lavoratori […], ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori.
E’ inquadrato così chi ha a che fare con metodologie professionali complesse, procedure prevalentemente non standard, input parzialmente definiti ed in contesti sia stabili che innovativi, e/o svolge, con significativi gradi di autonomia e responsabilità funzionale, compiti di rappresentanza dell’impresa nei confronti dei terzi per quanto concerne la gestione dei prodotti e dei servizi, e coordinando le risorse umane e tecniche affidate e rispondendo dei risultati dell’unità operativa in rapporto agli obiettivi definiti dall’impresa medesima, restando comunque escluse le facoltà di firma a carattere meramente certificativo o dichiarativo o simili.