![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
GIUSTIFICATIVI – ALCUNE SPECIFICHE
Anche quest’anno, in relazione alla pubblicazione di una news sul portale aziendale, stiamo assistendo ad interpretazioni contrastanti relativamente alla fruizione di alcuni giustificativi di assenza. E’ opportuno fare chiarezza su alcuni punti:
BANCA ORE
Per le Aree Professionali la Banca Ore viene alimentata dalle 23 ore di riduzione oraria di inizio anno (ricordiamo che in via transitoria 7h ore e 30 minuti vengono prelevate per alimentare il FOC). Per i lavoratori e le lavoratrici Part Time, il quantitativo iniziale (e la riduzione FOC) è proporzionale all’orario di lavoro e confluisce nel “ROL”, con le relative regole di fruizione.
Le prestazioni lavorative aggiuntive al normale orario giornaliero seguono le seguenti modalità:
- Fino al raggiungimento della 50ma ora, le prestazioni straordinarie vengono automaticamente caricate in Banca Ore
- Tra la 51ma e la 100ma ora si può optare fra l’accantonamento in Banca Ore o il pagamento della prestazione straordinaria.
- Superate le 100 ore si ha diritto unicamente al pagamento come straordinario.
IMPORTANTE: per i part time l’opzione fra recupero o pagamento scatta dalla prima ora di prestazione aggiuntiva.
CRITERI DI RECUPERO DELLE ORE VERSATE IN “BANCA DELLE ORE”
La fruizione della Banca Ore non deve essere necessariamente programmata e talvolta neppure preautorizzata. Il CCNL prevede che nei primi sei mesi dall’espletamento della prestazione aggiuntiva (il quantitativo iniziale si considera maturato il 1° gennaio), la fruizione potrà essere effettuata previo accordo tra Azienda e Lavoratrice/Lavoratore.
Trascorso il periodo di sei mesi dalla maturazione (le ore assegnate ad inizio anno si considerano maturate il 1 gennaio) la Lavoratrice/Lavoratore ha diritto al recupero nel periodo prescelto, con un semplice preavviso (senza autorizzazione) all’Azienda di almeno:
- 1 giorno lavorativo: per il recupero orario;
- 5 giorni lavorativi: per il recupero da 1 a 2 giorni;
- 10 giorni lavorativi: per il recupero di più di 2 giorni.
ll recupero dovrà avvenire comunque entro 24 mesi dal loro caricamento; in caso contrario l’Azienda, nei successivi 6 mesi, previo accordo con la/il collega, fisserà il loro recupero. In difetto di accordo, l’impresa provvederà ad indicare, entro il medesimo termine di 6 mesi, i tempi di fruizione.
L’obbligo del totale smaltimento della Banca delle Ore entro fine anno, previsto nella Circolare sulle Ferie, è da intendersi come non tassativo e la sua mancata osservanza non impatta sul calcolo del Sistema Incentivante.
PART TIME PERMESSI RIDUZIONE ORARIO
In virtù della riduzione di orario settimanale previsto dall’ultimo CCNL sottoscritto a fine 2023, lo scorso mese di luglio è stato caricato a tutti i PT interessati un plafond, denominato ‘Permesso Riduzione Orario Settimanale PT’, valido per l’intero 2024 e proporzionato all’orario settimanale svolto.
Il plafond, se non utilizzato entro il 31/12, viene portato all’anno successivo, senza causare penalizzazioni nel calcolo del sistema incentivante.
FESTIVITÀ 2 GIUGNO
Per la festività del 2 giugno (quest’anno coincidente con la domenica), i lavoratori e le lavoratrici che hanno optato per un giorno aggiuntivo di riposo in luogo della monetizzazione, in caso di mancata fruizione entro il 31/12, potranno utilizzarlo nell’anno successivo senza causare penalizzazioni nel calcolo del Sistema Incentivante.
Parma 16 ottobre 2024
LE SEGRETERIE DEL GRUPPO BANCARIO CREDIT AGRICOLE ITALIA
Fabi – First Cisl – Fisac Cgil – Uilca – Unisin