Violenza di genere permessi per le vittime
L’art 1 della dichiarazione Onu sull’eliminazione della violenza contro le donne recita che è “violenza contro le donne ogni atto di violenza fondata sul genere che provochi un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà.”
LA NORMATIVA NAZIONALE
La legge n. 69 del 19 luglio del 2019 conosciuta come “Codice Rosso” rafforza la tutela per tutte e tutti coloro i quali subiscono violenze, per atti persecutori e maltrattamenti.
Il Codice Rosso oltre ad introdurre quattro nuove fattispecie di reato:
- la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (c.d. revenge porn);
- la deformazione dell’aspetto della persona attraverso lesioni permanenti (es. per mezzo dell’uso di sostanze acide);
- la costrizione o l’induzione al matrimonio;
- la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
Dispone un’accelerazione procedurale nell’adozione di provvedimenti a tutela delle vittime, al fine di evitare che i c.d. reati spia, ovvero atti persecutori (art. 612 bis c.p.), maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) e violenze sessuali (art. 609 bis, 609 ter, e 609 octies c.p.) e tutti quei reati indicatori di una situazione in cui si consuma violenza di genere degenerino in crimini violenti.
PERCORSI DI PROTEZIONE – IL CONGEDO RETRIBUITO INPS
L’INPS (dopo le denunce della CGIL) con la circolare applicativa dell’art. 24 del D. Lgs. 15.6.2015, n. 80 (Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’art. 1, comma 8 e 9, della Legge 10.12.2014, n. 183), ha previsto la possibilità di fruire di uno specifico congedo per le donne vittime di violenza di genere.
È una tutela riconosciuta alle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, che possono avvalersi di un’astensione dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni nell’arco temporale di tre anni (art. 24, d.lgs. 80/2015).
Il congedo indennizzato decorre dalla data di inizio del percorso di protezione certificato ed è fruibile:
- per un periodo massimo di tre mesi (equivalenti a 90 giorni di astensione effettiva dall’attività lavorativa) entro tre anni dalla data di inizio del percorso di protezione certificato;
- in coincidenza di giornate nelle quali è previsto lo svolgimento della prestazione lavorativa;
- in modalità giornaliera o oraria. La modalità oraria consente l’astensione dal lavoro per un numero di ore pari alla metà dell’orario medio giornaliero contrattuale del periodo di paga mensile o quadrisettimanale scaduto e immediatamente precedente a quello del congedo. I contratti collettivi nazionali possono prevedere l’una o l’altra modalità.
L’indennità:
- è pari al 100% dell’ultima retribuzione per le giornate di congedo utilizzate per svolgere i percorsi di protezione;
- è calcolata sulle voci fisse e continuative della retribuzione media giornaliera del periodo di paga mensile o quadrisettimanale scaduto e immediatamente precedente a quello del congedo;
- è pagata in misura pari alla metà dell’indennità giornaliera, in caso di fruizione oraria;
Per fruire del congedo e dell’indennità occorre essere una lavoratrice dipendente inserita nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle Case Rifugio (art. 5-bis, d.l. 93/2013, convertito con modificazioni dalla l. 119/2013).
La domanda può essere presentata tramite il portale INPS oppure presso i patronati (tra i quali il CAAF CGIL) con tempi di lavorazione indicativi di 30 giorni. Contattaci per ogni supporto.
REDDITO DI LIBERTA’
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2020, inoltre, è stato introdotto un contributo denominato “Reddito di Libertà”, destinato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia.
La misura consiste in un contributo economico, stabilito nella misura massima di 400 euro mensili concesso in un’unica soluzione per massimo 12 mesi, finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli o delle figlie minori.
Il Reddito di Libertà è compatibile con altri strumenti di sostegno al reddito (ADI, NASPI, ASSEGNO UNICO E DI INCLUSIONE ecc.). La domanda deve essere presentata all’INPS dalle donne interessate o tramite patronato.
IL MIGLIORAMENTO LEGISLATIVO DELL’ACCORDO SINDACALE CON ABI
Con l’Accordo nazionale firmato unitariamente con ABI l’8 Marzo 2017 si sono così migliorate le previsioni legislative sul congedo di 90 giorni:
- il congedo è computato nelle giornate nelle quali è prevista l’attività lavorativa;
- il congedo può essere fruito su base oraria o giornaliera. Il congedo su base oraria è consentito in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero riferito al mese immediatamente precedente (come previsto dalla legge) ed è cumulabile, nell’arco della stessa giornata, con permessi o riposi previsti dalle norme contrattuali o di legge;
- per il periodo di congedo la lavoratrice ha diritto a percepire una indennità giornaliera pari al 100% delle sole voci fisse e continuative dell’ultima retribuzione;
- la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare l’azienda con cinque giorni di anticipo (anziché sette come prevede la legge) producendo la certificazione prevista;
- il periodo di congedo è computato a tutti gli effetti ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima, del TFR e del premio aziendale;
- Infine nell’accordo le Parti si sono impegnate ad attivarsi comunemente affinché le disposizioni applicative consentano anche la fruizione per periodi minimi di un’ora giornaliera.
L’Art. 73 CCNL 2019 (rinnovato 2023), inoltre, prevede che ai diversi livelli di responsabilità nell’organizzazione aziendale, i comportamenti debbano sempre essere improntati a reciproca correttezza, evitando, in particolare:
- comportamenti offensivi a connotazione sessuale;
- altri atti e/o comportamenti offensivi che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente od implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;
- qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che rientrano nella sfera personale.
In presenza di tali atti o comportamenti che possano produrre effetti pregiudizievoli o discriminanti a livello aziendale, verranno concordate azioni mirate a rimuovere le condizioni di disagio ed a garantire la piena tutela della dignità della persona.
LE TUTELE IN UNICREDIT
In Azienda grazie alla contrattazione sindacale le iniziative poste in essere per la tutela delle lavoratrici vittime di violenza (Welfare>PeopleCare>Benessere>Spazio Antiviolenza) sono suddivise su 3 tematiche principali:
- SPAZIO ANTIVIOLENZA. Il numero dedicato 800 62 83 88 per avere un ascolto anonimo e confidenziale con il supporto della Fondazione Somaschi. Lo Spazio fornisce servizi di consulenza, Rilevazione del rischio, Supporto legale, supporto psicologico, attivazione della rete territoriale.
- GLOBAL POLICY LOTTA ALLE MOLESTIE, AI COMPORTAMENTI SESSUALMENTE INAPPROPRIATI, AL BULLISMO E AGLI ATTI RITORSIVI.
- FLESSIBILITA’ AGGIUNTIVE. Un mese in più di congedo retribuito (grazie all’accordo sindacale del 13 aprile 2018) da aggiungere ai 3 mesi previsti dalla legge per le colleghe già inserite nei percorsi di protezione. Codice AVG (o AVH se orario) per i 3 mesi INPS e DIV per il mese aggiuntivo specificando nel campo note “congedo per le donne vittime di violenza”. Il congedo è computato ai fini dell’anzianità di servizio e ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, TFR e Premio aziendale.
- DIRITTO alla concessione del PART TIME o rientro a full time nel caso di richiesta della lavoratrice vittima di violenza
- AGEVOLAZIONI ECONOMICHE. Sospensione delle rate del mutuo o richiesta di agevolazioni finanziarie.
Vi ricordiamo inoltre l’accoglimento automatico di tutte le richieste di trasferimento per tutte le colleghe inserite nei percorsi di protezione dei servizi sociali.
NUMERO NAZIONALE 1522
Il 1522 è un servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità. Il numero, gratuito è attivo 24 h su 24, accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking. E’ possibile anche chattare direttamente con una operatrice entrando nel sito https://www.1522.eu/.
Fisac CGIL Gruppo Unicredit