CAI: malattia – nuovo servizio su App IO

MALATTIA – nuovo servizio su App IO

La malattia prevede alcuni obblighi e fra questi è onere del lavoratore verificare che nel certificato medico di malattia trasmesso telematicamente siano stati inseriti dati corretti, soprattutto quelli necessari per la reperibilità alle visite di accertamento domiciliare.

A questo proposito INPS ha attivato un nuovo servizio sull’app IO per la gestione delle comunicazioni relative alle certificazioni di malattia e alle visite mediche di controllo. 

Per fruirne ci si registra al portale MyINPS (se già registrati si accede con lo SPID o altre modalità)

CERTIFICATO MEDICO – La registrazione consentirà a INPS di inviare, in caso di malattia, una comunicazione di ricezione del certificato medico con l’indicazione del protocollo (PUC) e l’invito a verificare la correttezza dei dati inseriti cliccando sul link al sito dell’istituto – servizio “consultazione dei certificati di malattia telematici”.

VISITA DI CONTROLLO – Inoltre, nel caso in cui sia stata effettuata una visita medica di controllo, viene inviata la comunicazione con l’invito ad accedere al servizio “sportello del cittadino per le visite mediche di controllo” per consultare l’esito. Nel caso in cui il lavoratore sia risultato assente o irreperibile alla visita medica di controllo, viene inviata una comunicazione con l’invito a contattare la sede Inps di competenza.

ASSENZA PER MALATTIA – INDICAZIONI INPS E PREVISIONI CAI

Di seguito riepiloghiamo la NORMATIVA GENERALE INPS sulla malattia integrata con le previsioni Credit Agricole Italia. Partiamo specificando che la normativa vale anche per chi si trovasse in prestazione a Smart Working.

  • COMUNICAZIONE

Da CCNL «le assenze debbono essere giustificate all’impresa senza ritardo», in particolare lo stato di malattia va comunicato tempestivamente dal lavoratore per via telefonica, mail o anche sms/whatsapp al proprio responsabile gerarchico, precisando il proprio recapito se diverso dalla residenza/domicilio.

  • CERTIFICAZIONE

MALATTIA DI UN GIORNO non continuativa rispetto a precedenti periodi si ha la facoltà di giustificare digitalmente l’assenza utilizzando il Processo Guidato di HR Access, selezionando la voce “Autocertificazione malattia 1 giorno” presente nella funzione “Inserisci dati assenze e presenze”.

MALATTIA SUPERIORE A UN GIORNO è il medico curante a poter far decorrere la prognosi dalla data di emissione dell’attestato di malattia, redigendo l’apposito certificato di malattia e trasmettendolo all’Inps con modalità telematica, immediatamente o entro il giorno successivo. Il lavoratore deve comunicare ad Azienda il numero di protocollo del certificato (PUC) comunicato dal medico e ha diritto di farsi rilasciare copia cartacea dal medico o farselo inviare al proprio indirizzo di posta elettronica personale. 

Nei giorni festivi e prefestivi bisogna rivolgersi al medico di Continuità assistenziale chiamando il numero 116117 per il rilascio del certificato di malattia sia per eventi insorti nei suddetti giorni sia per giustificare la continuazione di un evento certificato sino al venerdì.

  • In caso di ricovero o accesso al Pronto soccorso, bisogna richiedere alla Struttura ospedaliera il rilascio della certificazione attestante il periodo di degenza e la eventuale successiva prognosi di malattia. Anche in tali casi bisogna assicurarsi che l’eventuale trasmissione telematica sia stata regolarmente effettuata. Qualora invece la Struttura Ospedaliera sia impossibilitata al rilascio del certificato telematico e consegni un certificato cartaceo, va verificata la presenza di tutti i dati fondamentali (dati anagrafici e codice fiscale del lavoratore, diagnosi in chiaro, data di dichiarato inizio malattia, data di rilascio del certificato, data di presunta fine malattia, se si tratta di inizio, continuazione o ricaduta, visita ambulatoriale o domiciliare residenza o domicilio abituale e domicilio di reperibilità durante la malattia) provvedendo all’invio dello stesso all’Inps e al datore di lavoro, con le modalità previste per la certificazione cartacea.
  • VERIFICA DEI DATI Va controllata sempre la correttezza dei seguenti dati obbligatori:
    • i dati anagrafici,
    • l’indirizzo di reperibilità durante la malattia e ogni informazione ritenuta utile (specificando eventuale località, frazione, borgo, contrada, precisando se si tratta di via, piazza, vicolo e aggiungendo, se occorre, palazzina, residence…).
  • TRASMISSIONE DEL CERTIFICATO TELEMATICO Con il certificato telematico di malattia, sei esonerato dall’obbligo di invio dell’attestato al tuo datore di lavoro privato o pubblico che può visualizzarlo mediante i servizi presenti sul sito web www.inps.it. 
  • Come indicato all’inizio è importante verificare la corretta trasmissione del certificato telematico ed il suo contenuto. La verifica si può effettuare sul sito web www.inps.it, entrando con le tue credenziali nei servizi on line oppure su AppIO, e su “INPS Mobile” un nuovo servizio basato sull’invio della comunicazione che conferma la ricezione del certificato con l’indicazione del PUC attribuito dal Sistema di accoglienza centrale (SAC)
  • CONTENUTI DEL CERTIFICATO TELEMATICO Il certificato telematico di malattia deve essere redatto seguendo il disciplinare tecnico del decreto del Ministero della Salute del 18 aprile 2012 e la circolare INPS n. 113 del 25 luglio 2013.

In particolare, il medico è tenuto ad inserire correttamente, se ne ricorrono i presupposti;

    • l’indicazione di evento traumatico (anche ai sensi dell’articolo 42 della legge n. 183 del 4 novembre 2010). L’informazione è indispensabile affinché l’Inps possa valutare se vi sono le condizioni per attivare un’azione surrogatoria verso i terzi responsabili. In caso di azione surrogatoria con esito positivo, per il lavoratore c’è il vantaggio che le giornate di indennità di malattia in tal modo recuperate dall’Inps non verranno conteggiate nel periodo massimo di riconoscimento della prestazione di malattia;
    • segnalazione delle eventuali agevolazioni per le quali il lavoratore privato o pubblico è esonerato dall’obbligo del rispetto delle fasce di reperibilità come sotto riportato
  • Il medico può anche inserire eventuali ulteriori dettagli nelle note di diagnosi al fine di completare e/o caratterizzare meglio la diagnosi stessa.
  • Al riguardo, l’Inps ha fornito alcuni indirizzi operativi in merito all’applicazione della normativa relativa alle esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori del settore privato (circolare Inps n. 95 del 7 giugno 2016).
  • Le informazioni sopradescritte sono fondamentali per poter garantire lo svolgimento corretto delle successive attività di competenza dell’Inps.
  • INFORTUNIO

L’infortunio può essere di natura professionale (lavoro o itinere) o di natura extra professionale.

Nel caso di infortunio professionale vi è l’obbligo di precisare se si tratta di infortunio sul lavoro o in itinere: tale comunicazione è obbligatoria per legge e deve avvenire tempestivamente. 

COPERTURA ASSICURATIVA: 

  • Copertura INAIL: 

La pratica viene aperta su segnalazione dell’interessato che deve segnalare tempestivamente (entro la giornata o al più tardi entro il mattino successivo se l’incidente è occorso al termine della giornata) inviando certificazione medica di infortunio e/o del certificato medico del pronto soccorso con prognosi e diagnosi unitamente al modulo di segnalazione degli infortuni precisando orari e dinamiche dell’accaduto.

Qualora l’infortunio professionale sia occorso mentre si era fuori dai locali dell’azienda (itinere o missione) occorre riportare il luogo dell’evento che deve essere identificato con la via e il numero civico o in alternativa al km.

Come suggerimento, in caso di infortunio professionale invitiamo a recarsi appena possibile al Patronato INCA Cgil per rilasciare il mandato di assistenza nei confronti dell’INAIL, per avere tutte le informazioni in merito a diritti ed eventuali adempimenti ed eventualmente per fissare un appuntamento con l’esperto del settore.

  • Polizza Gruppo CAI: 

Grazie agli accordi sindacali è in essere una polizza a copertura degli infortuni sia professionali che extraprofessionali. 

Il sinistro va aperto nei 15 gg successivi.  Indicazioni e modulistica sono disponibili su OnLife/Tool/Persone/Polizza Infortuni. I delegati Fisac CGIL sono disponibili per chiarimenti in proposito.

  • VALIDITÀ CERTIFICATO CARTACEO

Il certificato di malattia e l’attestato redatti su carta sono accettati solo quando non sia tecnicamente possibile la trasmissione telematica. In tal caso, ai fini della validità della certificazione prodotta, devono risultare inseriti comunque tutti i citati dati obbligatori (art. 8 del DPCM 26 marzo 2008).

Il certificato cartaceo va consegnato all’Inps (o inviato con R/R) entro due giorni, comunicando sempre il corretto indirizzo di reperibilità e trasmesso al datore di lavoro sempre entro due giorni.

  • GIORNO DI INIZIO DELLA MALATTIA 

L’Inps, sulla base della normativa vigente, riconosce la prestazione di malattia dal giorno di rilascio del certificato. Il medico per legge non può giustificare giorni di assenza precedenti alla visita. L’INPS riconosce la tutela della malattia anche per il giorno precedente al rilascio del certificato solo quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

    • il certificato è redatto a seguito di visita domiciliare del medico curante;
    • questa informazione è espressamente indicata dal medico nel certificato;
    • il giorno precedente alla data di redazione è un giorno feriale.
  • MALATTIA E CICLI DI CURA RICORRENTI 

La certificazione di tali cicli (ad esempio, per trattamenti emodialitici, chemioterapia) può essere unica se il medico specifica la necessità di trattamenti successivi, considerati come ricaduta del precedente. 

La certificazione deve essere inviata all’INPS e al proprio datore di lavoro prima dell’inizio della terapia, con l’indicazione dei giorni previsti per l’esecuzione.

Questo permette di considerare i diversi giorni di malattia come un unico evento ai fini dell’indennità previdenziale. A prestazioni eseguite, l’interessato deve presentare periodiche dichiarazioni della struttura sanitaria con il relativo calendario delle cure eseguite. 

Le assenze dal lavoro per le terapie devono comunque essere certificate nelle modalità consuete, tramite certificazione telematica o, se non è possibile, cartacea. 

  • OBBLIGO DI REPERIBILITÀ – ORARI E VISITE DI CONTROLLO

Le visite mediche di controllo possono essere disposte d’ufficio dall’Inps o su richiesta dei datori di lavoro per i propri dipendenti. Alcune raccomandazioni:

    • Accertarsi che sul campanello del domicilio di reperibilità sia indicato il proprio nominativo, per permettere al medico fiscale l’eventuale visita di controllo.
    • Non dimenticare di rispettare le fasce orarie di reperibilità (10.00 12.00 /17.00 19.00) per le visite mediche di controllo, anche nei giorni festivi, di sabato e domenica. 
    • Non è possibile assentarsi dall’indirizzo di abituale dimora durante le fasce orarie di reperibilità in cui viene effettuato il controllo se non per:
    • necessità di sottoporsi a visite mediche generiche urgenti e ad accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli compresi nelle fasce orarie di reperibilità;
    • provati gravi motivi personali o familiari;
    • cause di forza maggiore.
  • ESENZIONE DALLA REPERIBILITÀ Il medico certificatore può segnalare l’“agevolazione” che esonera dalla reperibilità nei casi previsti e secondo le regole stabilite nella circolare n. 95/2016 dell’Inps. È bene sapere che può essere disposta comunque una visita di controllo previo appuntamento.

I casi previsti dalla circolare n. 95/2016 dell’Inps sono: 

    • patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;
    • stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.
  • ESENZIONE VISITE DI CONTROLLO IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO O MALATTIA PROFESSIONALE Nei casi di eventi determinati da infortunio sul lavoro o malattia professionale (anche quando sia ancora in corso la relativa istruttoria) non possono essere disposte visite di controllo da parte dell’Inps per non interferire nell’attività di competenza esclusiva dell’Inail in materia (art. 12 della legge n. 67/1988).
  • ASSENZA IN CASO DI VISITA DI CONTROLLO In caso di assenza in occasione della visita medica di controllo domiciliare, si viene invitati con apposito avviso a presentarsi in data specifica presso gli ambulatori della Struttura territoriale Inps di competenza.
  • Se nel giorno della prevista visita ambulatoriale hai ripreso l’attività lavorativa, non sei tenuto a sottoporti a quella visita, ma devi comunque comunicarlo alla medesima Struttura Inps.
  • In ogni caso, devi presentare idoneo giustificativo per l’assenza alla visita di controllo domiciliare per non incorrere, nelle sanzioni amministrative previste dalla legge e, in tutti i casi, in eventuali azioni disciplinari da parte del datore di lavoro.
  • MODIFICA INDIRIZZO DI REPERIBILITÀ Se devi variare l’indirizzo di reperibilità durante la malattia è attivo il nuovo servizio nel portale web dell’Inps per comunicare al medico fiscale la variazione del domicilio rispetto a quello indicato nel certificato. Va avvisato tempestivamente anche il datore di lavoro.
  • MODIFICA DEL PERIODO DI MALATTIA 

Se vuoi rientrare al lavoro prima della fine prognosi indicata sul certificato, devi chiedere al medico che ha redatto il certificato la RETTIFICA della prognosi, da inoltrare all’Inps attraverso il servizio di trasmissione telematica. Nessun certificato può essere rettificato se è finito il periodo prognostico originariamente assegnato.

  • LEGGE 104 E MALATTIA

I giorni di malattia non incidono sui giorni di permesso ai sensi della Legge 104/92 pertanto questi spettano sempre nella stessa misura. La malattia può interrompere il periodo di Congedo Straordinario da legge 104/92, occorre fare specifica richiesta e, a questo specifico proposito, rimandiamo agli uffici del patronato INCA in quanto sono previste delle limitazioni per il pagamento dell’indennità di malattia. Tra un periodo di malattia e la successiva fruizione dei giorni di permesso legge 104/92, non è necessaria la ripresa dell’attività lavorativa.

  • CONGEDO PARENTALE E MALATTIA

La malattia interrompe il congedo parentale.

  • MALATTIA/INFORTUNIO E PERIODO DI COMPORTO

Il CCNL garantisce il diritto al mantenimento del posto di lavoro e all’intero trattamento economico anche in caso di malattie/infortuni di lunga durata. Il CCNL definisce le specifiche in proposito.

I nostri delegati sono a disposizione per eventuali specifiche.

  • MALATTIA/INFORTUNIO ALL’ESTERO

In caso di evento verificatosi durante un soggiorno temporaneo all’estero si conserva il diritto all’indennità economica nella misura e modalità previste dalla normativa italiana.

Nel caso in cui il medico curante nello Stato in cui soggiorni temporaneamente non sia abilitato o non sia tenuto, ai sensi della legislazione del luogo in cui ti trovi, al rilascio della certificazione di incapacità al lavoro, devi rivolgerti all’Istituzione del luogo in cui soggiorni temporaneamente. Detta Istituzione provvede, attraverso il medico da essa incaricata, all’accertamento dell’incapacità al lavoro, alla compilazione del certificato e alla trasmissione dello stesso all’Istituzione competente italiana, mediante i flussi previsti dagli accordi comunitari vigenti. 

Ai sensi dei citati regolamenti comunitari non è previsto alcun obbligo di traduzione in lingua italiana della certificazione prodotta nella lingua del Paese in cui soggiorni al momento in cui è sorta la malattia. Tale onere grava quindi in capo all’INPS.

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