NOTE TECNICHE
La Valutazione Professionale è un passaggio fondamentale per i lavoratori, ed è infatti prevista e regolata dall’art 80 del CCNL ABI.
Il CCNL prevede un confronto sindacale sul modello di valutazione in azienda, e anche la possibilità di uno specifico accordo tra sindacati e azienda.
Purtroppo, in Agos, tale accordo negli anni non è stato raggiunto, e questo comporta il persistere di alcune problematiche e contraddizioni ormai croniche.
Come TSUM ricapitoliamo per chiarezza alcune informazioni di base sulla procedura aziendale, evidenziandone le principali criticità:
- AUTOVALUTAZIONE: è facoltativa
- L’autovalutazione non è obbligatoria, dunque il lavoratore può anche astenersi dall’effettuarla.
- Poiché la valutazione è spesso impostata come una trattativa tra lavoratore e manager, di fatto è controproducente autoassegnarsi voti bassi.
- OBIETTIVI: sono assegnati unilateralmente, ma non quantitativi!
- La procedura contrattuale prevede che gli obiettivi siano assegnati unilateralmente dall’azienda (non “definire insieme”), e dunque il lavoratore:
- non è tenuto a sottoscriverli o a “contrattarli” col manager
- non è tenuto ad auto-assegnarsi ulteriori obiettivi
- Ufficialmente (a seguito di unanime contestazione sindacale) l’azienda ha limitato l’assegnazione di obiettivi quantitativi ai soli “manager”:
- spesso però vengono comunque assegnati obiettivi surrettiziamente quantitativi (ad esempio: “contributo al budget di ufficio”):
- tuttavia, tale impostazione non li rende né misurabili né valutabili come tali: e dunque -paradossalmente- anche su tali obiettivi il giudizio rimane soggettivo.
- vi invitiamo pertanto a rigettare (e segnalarci) eventuali specifici obiettivi quantitativi, ed eventuali valutazioni negative basate su misurazioni improprie.
- Il CCNL prevede obiettivi quantitativi per i Sistemi Incentivanti (art 54) e per il Premio Aziendale (art. 51), nella Valutazione Professionale specifica espressamente che il loro “mancato raggiungimento…non determina una valutazione negativa” (art 80, comma 9).
- spesso però vengono comunque assegnati obiettivi surrettiziamente quantitativi (ad esempio: “contributo al budget di ufficio”):
- La procedura contrattuale prevede che gli obiettivi siano assegnati unilateralmente dall’azienda (non “definire insieme”), e dunque il lavoratore:
- VALUTAZIONE NEGATIVA: ha conseguenze negative, ma è contestabile!
- L’azienda a fini contrattuali considera negativa la valutazione quando il valore del giudizio sintetico complessivo è: UNA STELLA.
- Il lavoratore con valutazione negativa può essere escluso dall’erogazione del premio aziendale.
- Il lavoratore che giudichi una valutazione non corrispondente alla prestazione può contestarla alla Direzione del Personale (art 80, comma 6) con l’ausilio del sindacato.
- A seguito di un giudizio di sintesi negativo, il lavoratore può, a richiesta, ottenere il cambiamento di mansioni (art 80, comma 8).
- VALUTAZIONE POSITIVA
- Attualmente in azienda non è prevista nessuna regola che colleghi valutazioni positive (e di conseguenza nemmeno le prestazioni) a premialità e/o avanzamenti di carriera.
- Poiché la premialità individuale aziendale non è regolata da nessun accordo sindacale (né da precise regolamentazioni aziendali), la premialità individuale risulta discrezionale e persino scollegata dalle valutazioni:
- Si arriva al paradosso per cui ad una serie di valutazioni eccezionali potrebbe non corrispondere alcun premio.
08 gennaio 2025
La FISAC in AGOS:
Coordinatori:
· Giovanni Simoncini – Lucca · Arianna Emiliani – Milano · Luca Bertoncini – Palermo
Rappresentante Sindacale Aziendale: · Luciano Accursi – Cosenza · Roberta Cundari – Messina · Gabriele Gonzi – Firenze · Rosa Caiazzo– Napoli · Marco Minazzi – Milano · Ottaiano Giuseppe – Catania |
Rappresentante Territoriale in Azienda:
· Samantha Bordon – Rovigo · Antonio Panzera – Rende · Laura De Seta – Napoli · Alessandro Bertini- Lucca · Caterina Della Gatta – Lucca · Iacopina Gianneschi – Lucca · Valentina Maddalo – Milano · Nicola Iacona – Palermo
Rappresentiamo insieme tutti i territori Contattaci: capiremo come puoi farlo |
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: · Emiliani Arianna (Fisac Milano) · Della Gatta Caterina (Fisac Lucca)
RLS nominati da FISAC: · Gonzi Gabriele (Fisac Firenze) · Cundari Roberta (Fisac Messina) · Caiazzo Rosa (Fisac Napoli) · Bertoncini Luca (Fisac Palermo) · Accursi Luciano (Fisac Rende) · Bordon Samantha (Fisac Rovigo) |
Per qualsiasi segnalazione contatta: BB-RSA.FISAC.CGIL@agosducato.it
CCNL ABI
Art. 80 – Valutazione della lavoratrice/lavoratore
- L’impresa attribuisce annualmente alla lavoratrice/lavoratore un giudizio professionale complessivo.
- Il giudizio di cui al comma che precede, accompagnato da una sintetica motivazione, deve essere comunicato per iscritto alla lavoratrice/lavoratore entro il primo quadrimestre dell’anno successivo a quello cui si riferisce.
- La lavoratrice/lavoratore viene informato periodicamente circa il merito della valutazione professionale formulata dall’impresa e delle linee adottate dall’impresa stessa al fine di conferire trasparenza alle opportunità di formazione, allo sviluppo professionale ed ai criteri di valutazione professionale, e può chiedere chiarimenti al riguardo.
- Nei casi in cui le assenze della lavoratrice/lavoratore dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, servizio militare, siano di durata tale da non consentire una valutazione ai fini del giudizio professionale, si fa riferimento – agli effetti degli automatismi, del premio aziendale, dell’ex premio di rendimento e del premio variabile di risultato – all’ultimo giudizio conseguito dall’interessato.
- L’eventuale quota del premio di rendimento eccedente lo standard di settore e il premio aziendale, il premio variabile di risultato, nonché l’elemento di garanzia retributiva, non vengono erogati in caso di giudizio di sintesi negativo.
- La lavoratrice/lavoratore che ritenga il complessivo giudizio professionale non rispondente alla prestazione da lei/lui svolta può presentare un proprio ricorso alla Direzione aziendale competente entro 15 giorni dalla Nella procedura la lavoratrice/lavoratore può farsi assistere da un dirigente dell’organizzazione sindacale stipulante, facente parte del personale, a cui conferisce mandato.
- L’impresa, sentita la lavoratrice/lavoratore entro 30 giorni dal ricorso, comunicherà le proprie determinazioni al riguardo nei successivi 60 giorni.
- La lavoratrice/lavoratore, cui sia stato attribuito il giudizio di sintesi negativo può, a richiesta, ottenere il cambiamento di mansioni e, compatibilmente con le esigenze di servizio, essere trasferito ad altro ufficio.
- Il mancato raggiungimento degli obiettivi quantitativi commerciali di per sé non determina una valutazione negativa ai sensi del presente articolo e non costituisce inadempimento del dovere di collaborazione attiva ed intensa ai sensi dell’art. 41, comma 2, del presente CCNL.