Il quadro normativo

di Sabrina Marricchi e Cristina Pascucci – Segreteria Fisac Cgil Toscana

Eba, l’Autorità Bancaria Europea, ha definito la criptovaluta come una rappresentazione di valore digitale che non viene emessa da una banca centrale o altra autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, ma che viene accettata come mezzo di pagamento sia da parte di persone fisiche che giuridiche e può essere trasferita, conservata o scambiata elettronicamente. Definizione ripresa nella Direttiva UE nr 2018/843 (che ha modificato la Direttiva UE nr 2015/849) che determina di inserire tra i soggetti obbligati ai sensi della normativa antiriciclaggio gli exchangers, cioè i fornitori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso legale. Ma tale normativa poco inciderà sul problema dell’anonimato perché un wallet Bitcoin non è immediatamente ricollegabile a una specifica persona fisica o giuridica. Nel nostro Paese tali direttive sono state recepite tramite il d. lgs. Nr 125 del 2019. Gli exchangers e i wallet service providers sono stati obbligati all’adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati, segnalazione di operazioni sospette, divieto di ricevere contanti per importi superiori ai limiti di legge. Restano comunque prive di monitoraggio tutte le operazioni di scambio che avvengono direttamente tra utenti.

Il 24 giugno 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto legislativo che adegua la legislazione italiana al Micar (acronimo di “Markets in Crypto-Assets”, è l’insieme di norme prodotte dall’Unione Europea atte a regolamentare il settore delle criptovalute), Regolamento UE 2023/1114, normativa dell’Unione Europea sui mercati delle cripto-attività il cui obiettivo è quello di creare un quadro normativo europeo armonizzato. Il decreto individua, quali autorità designate all’applicazione del Micar, Bankitalia e Consob.

Vengono individuate 3 tipologie di cripto-attività: 

  • token di moneta elettronica (e-money token– EMT), che mirano a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una singola valuta ufficiale;
  • token collegati ad attività (asset-referenced token – ART), che mirano a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore, un diritto o una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali;
  • cripto-attività c.d. “other than”, categoria residuale che ricomprende le cripto-attività diverse da EMT e ART.

La disciplina del Regolamento Micar è interamente applicabile dal 30 dicembre 2024, mentre le norme sull’emissione, l’offerta al pubblico e l’ammissione alla negoziazione di EMT e ART si applicano dal 30 giugno 2024. A partire da tali date le attività di emissione, offerta al pubblico e ammissione alla negoziazione di ART o EMT, nonché la prestazione di servizi per le cripto-attività, sono dunque riservate alle categorie di soggetti espressamente individuate dal Micar.

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