CAI: guida ai giustificativi del 2025

Una guida alle casistiche su Ferie, Ex Festività, Semifestivi, Banca Ore

La pianificazione delle ferie e dei permessi è già iniziata fra i colleghi, compendiata dalla circolare aziendale che rinnova le indicazioni in proposito. Di seguito i riferimenti per ogni singolo istituto contrattuale.

FERIE

Il CCNL prevede:

  • 26 giorni lavorativi per il personale inquadrato come Quadro Direttivo
  • 25 giorni lavorativi per il personale con oltre 10 anni di anzianità;
  • 22 giorni lavorativi per il personale da oltre 5 a 10 anni di anzianità;
  • 20 giorni lavorativi per il personale dall’anno successivo l’assunzione e fino a 5 anni di anzianità;

Previsioni specifiche in relazione al primo anno di assunzione:

  • Assunzione come Area Professionale – un periodo di ferie di 20 gg. da riproporzionare però ai mesi di servizio effettivamente prestati considerando come mese intero l’eventuale frazione di mese 
  • Assunzione Come Quadro Direttivo – 2 gg. al mese computando come mese intero l’eventuale frazione di mese con un massimo di 20 giorni. 
  • Assunzione di Lavoratrici/Lavoratori Disabili rientranti nelle Categorie di cui all’art.1 Legge 12 Marzo 1999, N.68 non inferiore a 6 gg. in caso di assunzione nel secondo semestre dell’anno (12 gg. per i Quadri Direttivi) ed a 12 gg. in caso di assunzione nel primo semestre dell’anno (20 gg. per i Quadri Direttivi).

Fruizione delle ferie:

Le ferie devono essere normalmente fruite entro l’anno di competenza

Nella predisposizione dei turni di ferie, nei limiti delle esigenze di servizio, viene data la precedenza:

  • Alle/ai lavoratrici/lavoratori disabili rientranti nelle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 
  • Alle richieste degli interessati in rapporto alla loro situazione familiare;
  • All’anzianità di servizio

L’Azienda potrà concedere, previa richiesta, che le ferie vengano usufruite in mezze giornate che dovranno coincidere con la durata dell’intera mattina o del pomeriggio e determinano un residuo per la mezza giornata corrispondente.

PERMESSI PER EX FESTIVITÀ

Il CCNL del Credito, prevede un diritto annuale a un numero di permessi giornalieri retribuiti, a titolo di ex festività, corrispondente a quello delle giornate già indicate come festive dalla legge n. 260 del 1949 e che non sono più considerate tali per successive disposizioni legislative.

Il presupposto per fruire di tali permessi è di avere diritto all’intero trattamento economico nelle giornate di ex-festività (quindi, in tali giornate, non bisogna essere assenti per aspettativa, per permesso non retribuito o altra motivazione che non dia luogo al diritto all’intera retribuzione).

Le giornate di permesso per ex festività possono essere utilizzate nel periodo dal 16 gennaio al 14 dicembre dell’anno fruendone anche su base oraria (minimo un’ora e successive frazioni di 15 minuti).

GIORNATE EX FESTIVITÀ 2025:

Per il 2025 le festività soppresse saranno 4 per le Aree Professionali e 3 per i Quadri Direttivi e cadono nelle seguenti giornate:

  • mercoledì 19 marzo – San Giuseppe
  • giovedì 29 maggio – Ascensione (39° giorno dopo la domenica di Pasqua)
  • giovedì 19 giugno – Corpus Domini (60° giorno dopo la domenica di Pasqua)
  • martedì 4 novembre – Unità Nazionale

MANCATO UTILIZZO:

In circolare è stato previsto che, pur rientrando nell’ambito della programmazione complessiva, a partire dal prossimo 15 settembre, ove le ex festività già pianificate non siano utilizzabili, sarà consentita l’eventuale cancellazione secondo quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Ricordiamo che la mancata fruizione comporta la liquidazione della corrispondente retribuzione entro la fine di febbraio dell’anno successivo

SEMIFESTIVITÀ

Nel corso del 2025 i giorni considerati “semifestivi” vengono a cadere nelle seguenti giornate:

  • 14 agosto (giovedì), vigilia di Ferragosto;
  • 24 dicembre (mercoledì), vigilia di Natale;
  • 31 dicembre (mercoledì), vigilia di Capodanno.

A questi si aggiunge la giornata di ricorrenza del Santo Patrono a seconda della piazza (ricordiamo di affiggere il cartello informativo alla clientela)

ORARIO DI LAVORO NEI SEMIFESTIVI:

  • Personale a TEMPO PIENO (con l’eccezione di quello di custodia e addetto alla guardiania diurna e notturna) l’orario di lavoro non può superare le 5 ore e l’orario di sportello non può superare le 4 ore e 30 minuti;
  • Personale a PART-TIME l’orario d’uscita viene anticipato rispetto a quanto previsto dal contratto individuale, calcolando una riduzione d’orario proporzionale a quella del Personale a tempo pieno (2/3). Per verificare il proprio orario di lavoro in giornata semifestiva        da HR ACCESS selezionare VISUALIZZA DATI ASSENZE E PRESENZE e di seguito CARTELLINO GIORNATE TEORICHE. 

Per coloro che dovessero trattenersi al lavoro oltre l’orario previsto, se a tempo pieno si tratta di lavoro straordinario, se a part time nel limite delle 5 ore complessive si tratta di lavoro supplementare (comunque soggetto ad autorizzazione).

BANCA ORE & RIDUZIONE ORARIO

La Banca Ore cresce in ragione della sua dotazione di inizio anno e delle eventuali prestazioni lavorative aggiuntive al normale orario giornaliero (lavoro straordinario) 

BANCA ORE DOTAZIONE INIZIALE

Le Aree Professionali, da CCNL hanno diritto ad una riduzione oraria di 23 ore annuali ridotta di 7 ore e 30 minuti di cui il relativo ammontare è destinato a finanziare il Fondo per l’Occupazione (FOC) (per i QD la contribuzione si realizza sulle ex festività)

ORARIO DI LAVORO DI 36 ORE – non è prevista la dotazione dei permessi di riduzione orario e pertanto per effettuare il conferimento del controvalore di una giornata lavorativa al FOC viene detratta una giornata di ex-festività.

BANCA ORE – PASSAGGIO A QD o NUOVA ASSUNZIONE

La Banca Ore spetta pro quota nei casi di assunzione in corso d’anno, ovvero di passaggio ai Quadri Direttivi (in tal caso quella maturata viene mantenuta ad esaurimento)

BANCA ORE E LAVORO STRAODINARIO

Con riferimento alle prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro, l’Azienda ha facoltà di richiedere prestazioni lavorative aggiuntive al normale orario giornaliero (lavoro straordinario).

Le prestazioni aggiuntive possono essere richieste con dei limiti:

  • 2 ore al giorno
  • 10 ore settimanali
  • 150 ore annuali

VALORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE:

    • Fino al computo delle 50 ore (ovvero le prime 27 ore al netto delle 23 di riduzione oraria) rappresentano strumento di flessibilità, da imputare a “Banca delle Ore” per il recupero;
    • le successive 50 ore possono essere, dietro indicazione della/del lavoratrice/lavoratore, recuperate con inserimento in “Banca delle ore”, ovvero retribuite con il compenso per lavoro straordinario che, per le prestazioni nei giorni feriali, prevede una maggiorazione del 25% della paga oraria
    • le ulteriori 50 ore danno esclusivamente luogo al compenso per lavoro straordinario che, per le prestazioni nei giorni feriali, prevede una maggiorazione del 25% della paga oraria

TERMINI DI PREAVVISO PER IL RECUPERO DI BANCA ORE 

Entro 6 mesi dall’accantonamento dei permessi in Banca Ore (ovvero entro il 30 giugno per la dotazione caricata ad inizio anno) la fruizione deve essere concordata con l’Azienda.

Trascorso tale termine l’utilizzo avviene con il seguente preavviso:

  • ⇒1 giorno lavorativo, nel caso di permesso orario;
  • ⇒5 giorni lavorativi, nel caso di permesso tra 1 e 2 giorni;
  • ⇒10 giorni lavorativi, nel caso di permesso superiore a 2 giorni.

ESAURITO IL PREAVVISO IL PERMESSO RICHIESTO PER BANCA ORE NON È SOGGETTO A SPOSTAMENTO O REVOCA

FESTIVITA’ CIVILI RICADENTI LA DOMENICA

Il CCNL prevede che per le sole giornate del:

  • 25 aprile (venerdì)
  • 1° maggio (giovedì)
  • 2 giugno (lunedì)

qualora queste coincidessero con la domenica l’impresa ha facoltà di riconoscere, d’intesa con la lavoratrice/ lavoratore, in alternativa al compenso aggiuntivo, altrettante giornate di permesso, da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio. 

In CAI per ricevere il compenso aggiuntivo non serve fare nessuna scelta, va presentata invece richiesta, nel mese di maturazione della data, nel caso si optasse per fruire di una giornata di permesso retribuito.

Nel 2025 non ci sono coincidenze con la domenica.

PERMESSI ROL

Il nostro CCNL prevede il riconoscimento annuale di una giornata di riduzione d’orario, da utilizzarsi inderogabilmente, da parte di ciascuna lavoratrice/ lavoratore, previo preavviso alla competente Direzione, nell’arco dell’anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di un’ora.

Questa dotazione scade il 31 dicembre e, in caso di residui, non comporta alcune forma di retribuzione

PART TIME E RIDUZIONE ORARIO

PART TIME E RIDUZIONE ORARIO

Nel 2024 l’orario di lavoro settimanale è stato ridotto di una mezz’ora.

Per i Part Time è stato caricato in HR il giustificativo “PERMESSO RIDUZIONE ORARIO SETTIMANALE PT” in “dati assenze/presenze-situazione ferie/rol/bo” che viene alimentato settimanalmente e non è soggetto a scadenza.

GIUSTIFICATIVI E CESSAZIONE DAL LAVORO IN CORSO DI ANNO

I colleghi che nel corso dell’anno cesseranno dal lavoro per accesso alla pensione o altro dovranno tener conto delle riduzioni proporzionali in base alla previsione del rimanente tempo di lavoro. 

Le ferie e ROL spettanti per l’anno devono essere riproporzionati per tanti dodicesimi quanti sono i mesi di prestato servizio nell’anno stesso, le ex festività spettanti sono quelle ricadenti all’interno del periodo in cui il dipendente è in servizio. La dotazione inziale di banca delle ore invece, deve essere riparametrata in base al numero di settimane di servizio, avendo presente che il numero di settimane in un anno è pari a 52

Pulsante per tornare all'inizio