Agos: ricorso per giudizio professionale non rispondente alla prestazione

Si stanno chiudendo le valutazioni professionali relative al 2024. Vi ricordiamo che il CCNL ABI prevede la possibilità del lavoratore di contestare il giudizio di sintesi “non rispondente alla prestazione svolta”.

È sufficiente inviare una richiesta (entro 15 gg) alla Direzione HR – mettendo in copia
BB-RSA.FISAC.CGIL – chiedendo il ricorso previsto dall’art 80 CCNL ABI 2024 [in allegato trovate il modulo].

La procedura prevede sostanzialmente un colloquio con la Direzione HR, in cui si spiegano le motivazioni della contestazione e si richiede la revisione del giudizio [comma 6].

In caso di voto negativo (e nel sistema di valutazione aziendale “voto negativo” è: una Stellina [★☆☆☆☆]), date le ricadute economiche, normative e curriculari, vi raccomandiamo di procedere a contestare il giudizio professionale, chiedendo l’assistenza del vostro sindacalista FISAC.

In caso di voto negativo, è possibile chiedere il cambio di mansioni/ufficio [comma 8].

Scarica il modulo 

CCNL ABI 2023
Art. 80
– Valutazione della lavoratrice/lavoratore

[…]

6. La lavoratrice/lavoratore che ritenga il complessivo giudizio professionale non rispondente alla prestazione da lei/lui svolta può presentare un proprio ricorso alla Direzione aziendale competente entro 15 giorni dalla comunicazione. Nella procedura la lavoratrice/lavoratore può farsi assistere da un dirigente dell’organizzazione sindacale stipulante, facente parte del personale, a cui conferisce mandato.

7. L’impresa, sentita la lavoratrice/lavoratore entro 30 giorni dal ricorso, comunicherà le proprie determinazioni al riguardo nei successivi 60 giorni.

8. La lavoratrice/lavoratore, cui sia stato attribuito il giudizio di sintesi negativo può, a richiesta, ottenere il cambiamento di mansioni e, compatibilmente con le esigenze di servizio, essere trasferito ad altro ufficio.

9. Il mancato raggiungimento degli obiettivi quantitativi commerciali di per sé non determina una valutazione negativa ai sensi del presente articolo e non costituisce inadempimento del dovere di collaborazione attiva ed intensa ai sensi dell’art. 41, comma 2, del presente ccnl.

[…]

 

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