Credem: permessi ex festività 2025

3 - Fisac CgilCoordinamento Nazionale Fisac/Cgil – Credito Emiliano

 I giorni di permesso per festività soppresse cadenti in giornate non coincidenti con giorni festivi o non lavorativi per il 2025 sono QUATTRO per le Aree professionali e TRE per i Quadri Direttivi e Dirigenti, ai quali viene sottratta una giornata di ex-festività al fine di alimentare il F.O.C. “Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito” (CCNL CREDITO Art. 32 comma 4 e Art. 56 comma 5). Gli appartenenti alle Aree Professionali alimentano il F.O.C. con la rinuncia a 7 ore e 30 minuti dalle 23 ore di riduzione d’orario spettanti all’inizio di ogni anno (Banca Ore).

Nel 2025 i giorni di ex festività soppresse cadono nei seguenti giorni:

 – Mercoledì 19 marzo – San Giuseppe
 – Giovedì 29 maggio – Ascensione
 – Giovedì 19 giugno – Corpus Domini
 – Martedì. 4 novembre – Festa Unità Nazionale

Le giornate di permesso ex festività sono fruibili dal 16 gennaio al 14 dicembre e la loro richiesta di utilizzo va effettuata con congruo preavviso se vogliono essere fruiti in aggiunta a periodi di ferie ovvero in tre o più giornate consecutive (CCNL CREDITO Art. 56 comma 2).

Nelle giornate sopra indicate, evitare di utilizzare permessi non retribuiti dalla banca.

Infatti, i diritti derivanti dalle ex festività spettano solo se ricorrono in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria e il lavoratore abbia diritto all’intero trattamento economico (CCNL CREDITO Art. 56 comma 1). Casi di assenze non retribuite dalla banca possono verificarsi per esempio nelle aspettative non retribuite per motivi personali: attività di volontariato, congedi parentali.

Le norme contrattuali (CCNL CREDITO Art. 54 comma 4) prevedono che, nel caso di coincidenza delle festività civili (25 Aprile: Festa della Liberazione; 1° Maggio: Festa del Lavoro; 2 giugno: Festa della Repubblica) con la giornata di domenica, venga riconosciuta a ciascun Lavoratore/Lavoratrice una giornata di permesso retribuito.
Nel 2025 non ci sono festività civili cadenti di domenica.

Ricordiamo infine che annualmente, per le aree professionali, spetta una ulteriore giornata di riduzione di orari (c.d. permesso contrattuale), da utilizzarsi inderogabilmente nell’arco dell’anno, sotto forma di permesso retribuito, anche frazionabile, nel limite minimo di un’ora (CCNL CREDITO Art. 100 comma 6).

A PROPOSITO DI FERIE (art. 55 ccnl)

Tutti i dipendenti hanno il diritto irrinunciabile a godere di un periodo di riposo per ricostituire le energie fisiche e intellettuali (art. 36 Cost.ne; art. 2109 c.c.; art. 10 Dlgs. 66/03).
Le ferie non godute possono essere retribuite con un’indennità sostitutiva solo in casi eccezionali e previsti dalla legge.
I lavoratori del settore bancario hanno diritto:

– Quadri direttivi: 26 giorni lavorativi

Ai quadri direttivi assunti nel corso dell’anno spettano 2 giorni di ferie per ciascun mese tra la data di assunzione e il 31/12 dello stesso anno.
Ai disabili (legge 68/99) spettano 20 o 12 giorni a seconda se l’assunzione avviene nel 1° o nel 2° semestre.

– Aree professionali:

– con oltre 10 anni di anzianità: 25 giorni lavorativi
– oltre 5 e fino a 10 anni di anzianità: 22 giorni
– dall’anno successivo all’assunzione e fino a 5 anni di anzianità: 20 giorni
– per i lavoratori appartenenti alla 3^ area 4° livello: 22 giorni

in proporzione ai mesi di servizio prestati nell’anno, considerando come mese intero l’eventuale frazione di mese.
Ai disabili (legge 68/99) spettano almeno 12 o almeno 6 giorni a seconda se l’assunzione avviene nel 1° o nel 2° semestre.

L’azienda, solo per particolari esigenze di servizio, può dividere le ferie in due periodi, uno dei quali non inferiore a quindici giorni lavorativi.
L’azienda può richiamare il lavoratore prima del termine delle ferie quando urgenti necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del dipendente di completare le ferie stesse in un periodo successivo, con diritto al rimborso delle spese derivanti dall’interruzione che il lavoratore dimostra di aver sostenuto (spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute per il rientro nonché quelle per l’eventuale ritorno nella località in cui si trovava in ferie).
Nella predisposizione dei turni di ferie viene data la precedenza ai lavoratori disabili rientranti nelle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999 n.68; per il restante personale si tiene conto delle richieste degli interessati in rapporto alla loro situazione familiare e alla loro anzianità di servizio.

anche nei confronti del personale il cui orario settimanale di lavoro è distribuito su quattro o sei giorni anziché su cinque; norme particolari sono previste per il personale che abbia un’articolazione diversa dell’orario di lavoro.
Le ferie non sono monetizzabili, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso ciascun giorno di ferie non godute viene pagato calcolando 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.

In caso di assenza dal servizio le ferie sono ridotte di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. L’assenza per malattia non determina la riduzione di cui sopra se non supera i 6 mesi. In caso di superamento, la riduzione non si applica per i primi 6 mesi, salvo che l’assenza duri l’intero anno.

La malattia non è computata nei giorni di ferie. Pertanto i giorni di accertata malattia o
infortunio intervenuti durante le ferie devono essere immediatamente denunciati all’azienda.

Segreteria di Coordinamento Fisac Cgil Credem

 

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