UniCredit: FRINGE BENEFIT – Agg. legge di bilancio 2025

Cosa sono i “Fringe Benefit”?

Letteralmente tradotto: Fringe vuol dire marginale e Benefit vuol dire beneficio.

Nel linguaggio quotidiano questa espressione viene utilizzata come compenso in natura, cioè non monetaria, che il datore di lavoro concede ai dipendenti, in aggiunta alla retribuzione / emolumenti stabiliti dal contratto di lavoro.

Si tratta quindi di veri e propri benefits aziendali che rientrano in una particolare tipologia di retribuzione regolata dall’articolo 2099, comma 3 del codice civile.

Come vengono considerate queste erogazioni dal punto di vista fiscale?

Lo Stato non le equipara alle retribuzioni e non le assoggetta a imposte e contributi, a patto che non superino un determinato limite annuale massimo. Nel caso venga superata la soglia complessiva annuale di esenzione, vengono assoggettate sia a prelievo fiscale che a prelievo previdenziale per l’intero ammontare.

Di norma tale limite annuale ammonta ad 258,23, ma la Legge di bilancio 2025 lo ha  elevato, limitatamente ai periodi d’imposta 2025, 2026, 2027 e in deroga all’articolo 51,  comma 3 del TUIR, ad:

  • euro 1.000 per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori dipendenti.
  • Tale limite è innalzato ad euro 2.000 per i/le lavoratori/lavoratrici dipendenti con  figli fiscalmente a carico, previa dichiarazione al datore di lavoro di avervi diritto, con indicazione del codice fiscale dei figli.

Pertanto, per il solo anno 2025, occorrerà distinguere:

  • i/le dipendenti con figli a carico, per i quali il limite di esenzione viene innalzato da 258,23 euro a 2.000 euro; tale limite si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli. Dal 15 aprile 2025 è  a  disposizione  il  tool  aziendale  per  tale  dichiarazione  (in  People  Focus:  Altri Documenti >Dichiarazione Figli a Carico – anno 2025);

  • i/le dipendenti che non hanno figli a carico, per i quali il limite di esenzione viene innalzato da 258,23 euro a 1.000 euro.

La condizione di figli ‘a carico’ si realizza in base ai seguenti parametri:

  • figli  che  non  superano  i  24  anni  di  età  e  hanno  percepito  nell’anno  un  reddito complessivo pari o inferiore a 4.000 euro;
  • figli che superano i 24 anni e hanno percepito un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro.

Sono compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati.

Al riguardo, ricordiamo che la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno. Pertanto, trattandosi di un’agevolazione spettante per il solo anno d’imposta 2025, occorre verificare il superamento o meno del limite  reddituale alla data del 31 dicembre 2025.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23/E del 1° agosto 2023 ha chiarito, inoltre, che l’agevolazione spetta a entrambi i genitori in misura intera anche nel caso in cui si accordino per attribuire la detrazione per figli a carico per intero al genitore che, tra i due, possiede il reddito più elevato.

COME GIÀ INDICATO IN PRECEDENZA, QUALORA SI DOVESSERO SUPERARE I LIMITI DI ESENZIONE (ANCHE DI UN SOLO CENTESIMO), OVVERO 2.000 EURO PER DIPENDENTI CON FIGLI FISCALMENTE A CARICO E 1.000 EURO PER GLI ALTRI DIPENDENTI, VERRÀ APPLICATA LA TASSAZIONE E LA CONTRIBUZIONE NON SOLTANTO PER LA PARTE ECCEDENTE, MA PER L’INTERA SOMMA CHE SARÀ ASSOGGETTATA ALLE TRATTENUTE IRPEF (23%, 35% O 43% A SECONDA DEL REDDITO COMPLESSIVO), AI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ALLE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI.

I prestiti e finanziamenti agevolati

Anche i prestiti/finanziamenti a tasso agevolato, che la banca concede ai propri dipendenti, sono considerati erogazioni in natura.

La Legge n. 191/2023, ha modificato, già dal 2024, nel Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) la modalità di determinazione del fringe benefit  in caso di prestiti/finanziamenti concessi al lavoratore dipendente come segue, in base alla tipologia di prestito/finanziamento (a tasso variabile o tasso fisso). L’importo che concorre alla formazione del reddito imponibile, pertanto, si ottiene calcolando il 50% della differenza tra:

  • l’importo degli interessi al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata per i prestiti/finanziamenti a tasso variabile e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi prestiti/finanziamenti;
  • l’importo degli interessi al tasso ufficiale di riferimento alla data di concessione per i prestiti/finanziamenti a tasso fisso e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi prestiti/finanziamenti.

Per quanto riguarda la rinegoziazione interna dei mutui agevolati dipendenti, ai fini del calcolo del fringe benefit il tasso BCE verrà rilevato alla data del perfezionamento della rinegoziazione, ovvero a partire dal luglio, e sarà applicato solo sul finanziamento rinegoziato in caso di più finanziamenti agevolati in essere.

I finanziamenti agevolati cointestati con soggetti non dipendenti

La Risoluzione 44/E del 25 luglio 2023 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che, ai sensi dell’art. 51 c. 3 del Tuir, rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore (o del pensionato) o ai familiari indicati nell’articolo 12 del Tuir anche se non fiscalmente a carico. Pertanto anche nel caso in cui il finanziamento agevolato sia intestato ad un familiare o cointestato con un familiare (ad esempio il coniuge) il calcolo deve essere effettuato sulla base dell’intera “quota interessi”. Diversamente, qualora il mutuo sia cointestato con un soggetto diverso da quelli espressamente indicati nel citato articolo 12 del Tuir, il calcolo deve esser effettuato sulla base della sola “quota interessi” imputabile al dipendente che ha sottoscritto il finanziamento.

Erogazione o rimborso di somme

La norma in esame prevede la possibilità di agevolare, attraverso l’erogazione diretta o il rimborso delle somme, le spese per l’affitto della prima casa* (causale disponibile anche nel nostro welfare aziendale) o quelle per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa (causale non disponibile nel nostro welfare aziendale). Entrambe, così come il rimborso utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, i buoni spesa di qualsiasi tipologia, acquisti da App GoWelfare rientrano nel conteggio dei fringe benefits.

*Novità 2025: Rimborso Affitto per Neoassunti esenti

Un’importante  novità  per  il  2025  riguarda  un’esenzione  fiscale  fino  a 5.000  euro per il rimborso dell’affitto destinato a specifiche categorie di neoassunti. Questa misura sarà valida solo per i lavoratori:

  • Assunti tra il gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025
  • Con un reddito fino a 35.000 euro annui
  • Che si trasferiscono per lavoro di oltre 100 km dalla precedente residenza.

L’esenzione, valida per i primi due anni dall’assunzione, riguarda il pagamento o il rimborso da parte del datore di lavoro, a vantaggio del neoassunto, del canone di locazione e delle eventuali spese di manutenzione dell’abitazione fino a 5.000 euro annui, per un massimo di due anni dalla data di assunzione. Tuttavia, ai fini dell’ISEE, questo rimborso verrà considerato nel calcolo del reddito complessivo.

Il Welfare aziendale

Il Welfare aziendale non rientra tra i fringe benefits, tranne i casi segnalati nei paragrafi precedenti (rimborso utenze domestiche, affitto* o interessi mutuo prima casa, acquisto buoni spesa, ) quindi si può tranquillamente continuare ad utilizzare per tutte le altre voci come voucher, zainetto sanitario, spese scolastiche, etc.

Dal 1° gennaio 2025, sono entrate in vigore nuove disposizioni fiscali e previdenziali anche per le auto aziendali ad uso promiscuo, con importanti vantaggi per chi utilizza veicoli elettrici o ibridi.

Secondo la Legge di Bilancio 2025, il valore del fringe benefit tassabile sarà calcolato sul 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km, come indicato dalle tabelle ACI. Questo valore verrà applicato al periodo d’imposta successivo, al netto di eventuali trattenute per il dipendente.

Per promuovere la mobilità sostenibile, la normativa introduce una riduzione dell’imponibile per i veicoli aziendali a basse emissioni:

  • Solo il 10% dell’importo sarà tassato per le auto 100% elettriche.
  • Il 20% dell’importo sarà tassato per i veicoli ibridi plug-in

N.B. Ricordiamo, ancora una volta, che tutte le informazioni indicate in questa nota sono riferite alle Leggi attualmente in vigore, in particolare alla Legge di Bilancio 2025. Ricordiamo che eventuali successivi decreti sulla produttività, leggi finanziare o altre disposizioni legislative potrebbero modificare anche radicalmente quanto riportato nella presente nota.

Aprile 2025 Fisac CGIL Gruppo Unicredit

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