
BONUS MAMME LAVORATRICI 2025
Con le novità introdotte dal DL n. 95 del 2025, l’agevolazione contributiva diventa di due tipologie, una decontribuzione totale e un contributo netto in base al numero dei figli e alla tipologia di contratto.
Decontribuzione totale: lavoratrici madri con 3 o più figli/e
Con la circolare n. 27 del 31/01/2024 l’Inps ha dato istruzioni operative per l’applicazione della nuova norma prevista dalla legge di bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.
La norma ha introdotto, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo e fino a un massimo di 3.000 euro, da riparametrarsi su base mensile.
La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 250 euro (€ 3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Tali soglie massime devono ritenersi valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, per le quali, pertanto, non è richiesta una riparametrazione dell’ammontare dell’esonero spettante.
Perché si possa applicare l’esonero contributivo la lavoratrice interessata deve comunicare i codici fiscali dei/delle figli/e al datore di lavoro tenendo costantemente aggiornata la sezione People Focus>Self-Service>Info Personali>Familiare e apporre il flag “legge di Bilancio 2024 Bonus Mamma” a fianco di ogni figlio o direttamente all’INPS (Circolare INPS 27/2024).
Contributo fino a 480 euro: lavoratrici madri con almeno 2 figli/e
Il “Bonus Mamme” è un’integrazione al reddito a favore delle lavoratrici madri per il 2025, introdotta dal decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, n. 118.
Potranno ricevere un contributo fino a un massimo di 480 euro le madri (40 euro per ogni mese lavorato nel 2025), con almeno due figli/e e con un reddito fino a 40.000 euro a prescindere dalla tipologia di attività svolta e dal contratto:
• lavoratrici dipendenti, a tempo determinato o indeterminato, autonome e professioniste con due figli o figlie fino ai 10 anni del più giovane;
• occupate a tempo determinato, autonome e professioniste con almeno tre figli o figlie fino ai 18 anni del più giovane.
Il contributo è corrisposto in un’unica soluzione:
• a dicembre 2025, per le mensilità spettanti da gennaio a dicembre;
• o entro febbraio 2026, per le domande non liquidate a dicembre, presentate entro il 31 gennaio 2026.
Sono escluse le lavoratrici madri con tre o più figli, titolari di contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, che possono accedere all’esonero contributivo previdenziale (vedi paragrafo precedente).
La domanda deve essere presentata entro 40 giorni dalla data di pubblicazione della circolare INPS
28 ottobre 2025, n. 139.
Considerato che il termine scade domenica 7 dicembre, e che l’8 dicembre è un giorno festivo, le domande possono essere presentate entro il 9 dicembre 2025, ovvero entro il 31 gennaio 2026 se i requisiti maturano successivamente ma comunque entro il 31 dicembre 2025.
La domanda può essere presentata tramite i servizi messi a disposizione dall’INPS e dai patronati (Patronato INCA CGIL).
Novembre 2025
Fisac CGIL Gruppo Unicredit