
Breve guida per le lavoratrici e i lavoratori del Gruppo Crédit Agricole che riassume le previsioni dell’Accordo sindacale del 07/11/2025 in materia di esodi e pensionamenti.
Per eventuali approfondimenti e confronti sulla materia le strutture Fisac ed i delegati del Gruppo sono a disposizione.
Premessa
In data 07/11/2025 è stato sottoscritto un Accordo sindacale, riguardante il Gruppo Crédit Agricole, che prevede l’uscita volontaria in esodo di 500 lavoratori e lavoratrici, per coloro che matureranno il diritto alla prestazione pensionistica nel periodo compreso tra il 01/01/2027 e 31/12/2029 (con pagamento della prestazione pensionistica al 01/01/2030)
A fronte di queste intese nello stesso accordo sono state previste:
- 400 assunzioni che verranno effettuate dal gennaio 2026 a cui si aggiungono circa 90 assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2025 dal momento dell’apertura della procedura. Tali assunzioni andranno perfezionate entro il mese di giugno 2029;
- Stabilizzazione progressiva dei contratti a termine, nel rispetto delle scadenze massime previste dalla normativa tempo per tempo vigente;
- Sostituzione del personale assunto in forza del presente accordo che presenti dimissioni entro 12 mesi.
ADESIONE AL FONDO – NUMERI E REQUISITI
L’accordo è destinato a tutto l’attuale personale del Gruppo Crédit Agricole per chi maturerà il trattamento pensionistico comprensivo di finestra nel periodo compreso tra il 01/01/2027 e il 31/12/2029 (ovvero, relativamente a quest’ultima data, con pagamento della prestazione pensionistica dal 01/01/2030).
Le adesioni per Aree professionali e quadri direttivi sono limitate fino a un numero massimo complessivo di 500 uscite, ripartite fra le aziende del gruppo secondo la seguente tabella:
| Società Aree e QD | FdS Esodi |
| CAI | Fino a 468 |
| CAGS | Fino a 28 |
| CALIT | Fino a 4 |
| GRUPPO | 500 |
N.B.
- I distaccati fanno parte dell’azienda che li ha inseriti a libro matricola
- In questi numeri non rientra il personale dirigente che intenderà aderire
IMPORTANTE: Le eventuali carenze di adesioni che si dovessero realizzare nelle singole aziende rispetto ai numeri sopra indicati, potranno essere utilizzate dalle altre Aziende per accogliere le eventuali domande in eccesso, fermo restando il limite complessivo delle 500 uscite.
PRIORITÀ ACCESSO AL FONDO
Nel caso in cui le domande di adesione presso ciascuna delle citate Aziende dovessero essere superiori ai limiti sopra indicati (ossia CA Italia fino a 468 risorse, CA Group Solutions fino a 28 e CA Leasing Italia fino a 4), costituiranno criterio di priorità nell’accoglimento le condizioni di seguito riportate.
Come primo ordine di valutazione si terrà conto di:
- portatori di handicap grave ai sensi della legge n° 104/92
- coloro che assistano con continuità – ai sensi e con le tutele di cui alla legge n° 104/92 – un/una parente di primo grado (genitore, coniuge o figlio/a)
- soggetti con patologie accertate dalle Commissioni mediche istituite presso le ASL con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%
- lavoratori/lavoratrici effettivi lungo assenti prossimi al superamento del periodo di comporto, ovvero lungo assenti dal servizio effettivo.
Dette situazioni dovranno essere documentate all’atto della presentazione della richiesta.
Inoltre, nell’intento di ridurre gli impatti sulla mobilità professionale e territoriale, nel caso in cui le domande di adesione dovessero essere superiori ai limiti sopra indicati, si riserverà fino ad un massimo di 50 adesioni per le risorse che ricoprano il ruolo di gestore clientela in Crédit Agricole Italia alla data del 7/11/2025 (data di sottoscrizione dell’accordo sindacale).
Con esclusivo riferimento al personale lungo assente, l’Azienda valuterà la possibilità di anticipare la finestra di uscita dal 2027 al 2026 per i diretti interessati al fine di scongiurare la possibilità di cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del periodo di comporto.
Infine, qualora fosse necessario, a parità di condizione, si applicheranno gli ulteriori criteri previsti dall’Art. 8 del D.M. 28.7.2014 nr. 83486 adottando in via prioritaria quello della maggiore prossimità alla maturazione del diritto alla pensione a carico A.G.O. e, a seguire, della maggiore età anagrafica e, infine, dei maggiori carichi di famiglia.
TEMPISTICHE ACCESSO AL FONDO
PRESENTAZIONE RICHIESTE DI ADESIONE AL FONDO Le richieste di adesione devono essere presentate dal 01/12/2025 al 27/02/2026 come da indicazioni in Circolare aziendale.
COMUNICAZIONE ACCOGLIMENTO DOMANDA Ciascuna Azienda comunicherà agli interessati entro il 30/04/2026 l’accoglimento della domanda e la relativa data di accesso.
FINESTRE ACCESSO AL FONDO Le domande presentate saranno accolte in base ai seguenti criteri temporali:
- fino a 300 persone alla data del 01/07/2026
- fino a 200 persone alla data del 01/06/2027
RUOLI DI RESPONSABILITÀ O SPECIALISTICI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE Le Aziende potranno dare luogo ad un rinvio (non superiore a 9 mesi) dell’accesso al Fondo per le risorse che rivestano ruoli di responsabilità o specialistici di elevata qualificazione professionale (nel limite massimo di 50 persone).
PERIODO PERMANENZA NEL FONDO La permanenza nel Fondo andrà da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 42 mesi.
ADEMPIMENTI
MODALITÀ PRESENTAZIONE RICHIESTA: La richiesta, unitamente all’Ecocert, dovrà essere presentata, come da indicazioni in Circolare Aziendale, anticipandola via mail e, dopo avere ricevuto riscontro, inviata anche in originale.
Nella mail indicare in oggetto “domanda di adesione” e nel corpo mail nome, cognome, matricola, società di appartenenza e possibili riferimenti di contatto (telefono, cellulare, indirizzo di posta elettronica privato) al fine di agevolare l’espletamento degli adempimenti connessi
IMPORTANTE: necessario richiedere per tempo l’ECOCERT, Estratto conto certificativo, che impiega circa 30 giorni ad arrivare.
RISCONTRO ALLA RICHIESTA: Entro il 30/04/2026 l’Azienda comunicherà agli interessati e alle interessate l’accoglimento della domanda di accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di Solidarietà.
Con la presentazione della richiesta, se accolta dall’Azienda, diventa irrevocabile la conseguente decisione di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro, con esclusione reciproca di qualsiasi obbligo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro sarà formalizzata dall’Azienda ai lavoratori interessati avanti l’apposita commissione di conciliazione competente ai sensi delle vigenti disposizioni legali e contrattuali.
VERIFICA SITUAZIONE IN PROCEDURA POSIZIONE PENSIONISTICA AZIENDALE:
Invitiamo i colleghi interessati all’esodo che abbiano già prodotto il proprio Estratto Conto Contributivo a verificare nella procedura aziendale l’applicativo “Soluzione previdenziale” (accessibile da On Life alla voce Tool) che i dati siano stati correttamente riportati. Eventuali discrasie possono essere segnalate scrivendo alla mail: fondosolidarieta@credit-agricole.it
RICHIESTE CHIARIMENTO SU POSIZIONE PENSIONISTICA AZIENDALE: Le richieste di chiarimento e assistenza dovranno essere formulate inviando apposita comunicazione alla casella di posta elettronica fondosolidarieta@credit-agricole.it con oggetto “richiesta informazioni” e riportare nel corpo mail il nome, cognome, matricola, società di appartenenza e possibili riferimenti di contatto es. telefono, cellulare, indirizzo di posta elettronica privato.
CONGIUNZIONE DI PERIODI CONTRIBUTIVI
Al momento della presentazione della domanda di accesso al Fondo di Solidarietà, eventuali ricongiunzioni dei periodi contributivi dovranno essere già ultimate e visibili all’interno dell’Ecocert. Le tempistiche di registrazione delle ricongiunzioni dell’INPS variano da ciascuna sede territoriale e non sono stimabili in maniera univoca.
AGGIORNAMENTO ARCHIVIO AZIENDALE POSIZIONE PENSIONISTICA: I colleghi e le colleghe nati entro il 31/12/1970, che ancora non vi abbiano provveduto, sono invitati a fornire all’Azienda, entro il 30/09/2026, l’Estratto Conto Contributivo (in formato .xml).
Di seguito riepiloghiamo come scaricare il documento dal sito INPS e come caricarlo in procedura HR:
- Dal sito Inps, effettuare l’accesso alla sezione MyInps con Spid (in alto a destra “entra in MyInps”).
- Digitare nella stringa in alto a destra: “Servizi per il cittadino”.
- Nella pagina successiva digitare nella stringa di ricerca “Estratto conto contributivo”.
- La pagina successiva propone diversi servizi per la ricerca, bisogna cliccare su “accedi” nella prima casella a sinistra denominata “estratto conto contributivo/visualizzazione dei contributi versati dal cittadino”.
- La pagina successiva espone l’estratto conto con in fondo due bottoni da cliccare per effettuare la stampa o scaricare l’e/c in formato XML che una volta salvato andrà allegato nell’apposita sezione nella procedura HR Access.
Una volta salvato su desktop, Tale certificazione dovrà essere autonomamente caricata nell’applicativo “Posizione Pensionistica” raggiungibile mediante il seguente percorso: Portale OnLife > Tool > Persone > Posizione Pensionistica.
INCENTIVAZIONE ALL’ESODO E CONSERVAZIONE ACCORDI
A favore dei lavoratori/lavoratrici che accedono alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di Solidarietà sono state previste delle formule di incentivazione come di seguito:
- MENSILITÀ AGGIUNTIVA: una mensilità, calcolata come 1/12° della Retribuzione Annua Lorda (R.A.L.), secondo i criteri previsti per la determinazione dell’imponibile annuo utile ai fini della contribuzione correlata connessa all’assegno straordinario.
- PREVIDENZA SANITARIA: il mantenimento dell’assistenza sanitaria aziendale alle medesime condizioni tempo per tempo vigenti per il personale in servizio, secondo quanto previsto dalle singole normative aziendali in materia, fino al 31/12 dell’anno in cui si realizza l’uscita dal Fondo.
- PREVIDENZA COMPLEMENTARE: in qualità di iscritto/iscritta a forme di previdenza complementare a contribuzione definita, un importo pari al contributo aziendale mensile percepito dagli interessati, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro moltiplicato per il numero di mesi di permanenza nel Fondo stesso. L’importo di cui al presente punto sarà riconosciuto ai dipendenti la cui adesione ai rispettivi Fondi di previdenza complementare avvenga entro il 31.12.2025.
- CONDIZIONI BANCARIE E CREDITIZIE AGEVOLATE: il mantenimento delle condizioni bancarie e creditizie agevolate tempo per tempo vigenti per il periodo di permanenza al Fondo.
EVITATA LA DISPERSIONE DI EVENTUALI CONTRIBUTI A DISABILI: Inoltre, agli/alle aventi diritto, verrà riconosciuto a titolo di trattamento aggiuntivo ad integrazione del TFR un importo pari alla somma dei contributi annui “per i familiari portatori di handicap” relativi al periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà.
CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
È stata rafforzata la salvaguardia per i colleghi e le colleghe che vanno in esodo.
La norma di salvaguardia è estremamente importante anche in virtù di semplici adeguamenti alle aspettative di vita che potrebbero intervenire facendo slittare la data di maturazione del diritto.
Per questo è stato convenuto che:
“Le Parti concordano che, a fronte di modifiche legislative che prevedano l’allontanamento del diritto a pensione dei lavoratori e lavoratrici che abbiano cessato il rapporto di lavoro con accesso all’assegno straordinario, qualora non salvaguardati dalle modifiche intervenute, l’Azienda esodante si farà carico di sovvenire gli interessati dei maggiori oneri economici necessari ad assicurare un trattamento economico netto equivalente all’assegno straordinario netto percepito dal singolo lavoratore in esodo interessato dalle modifiche legislative, oltre agli oneri necessari per l’eventuale maggior periodo di contribuzione utile al raggiungimento del diritto a pensione.”
PART TIME E FONDO ESODI
Sarebbe opportuno che i lavoratori e le lavoratrici con contratto di lavoro a tempo parziale (part time) chiedano di ripristinare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno nell’ultimo mese antecedente la data prevista di cessazione dal servizio e di accesso al Fondo di Solidarietà. Così facendo, la contribuzione previdenziale, versata all’INPS dall’Azienda fino alla maturazione del diritto a pensione, verrà calcolata sulla retribuzione a tempo pieno e, di conseguenza, aumenterà l’importo dell’assegno straordinario di solidarietà e l’importo della pensione.
A questo proposito fra le Organizzazioni Sindacali e l’azienda è stato siglato l’impegno a consentire l’accoglimento delle domande di ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno formulate dal personale a tempo parziale che intenda accedere al Fondo di Solidarietà.
Invitiamo le/gli interessate/i a presentare per tempo la richiesta.
PARTICOLARITÀ SU ASSEGNO STRAORDINARIO
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL’ASSEGNO STRAORDINARIO
L’assegno, pur essendo un onere a carico dell’Azienda, è pagato dall’INPS. È erogato dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e fino alla conclusione del mese antecedente il pagamento della pensione. L’assegno è erogato per 13 mensilità, in rate mensili anticipate al 1° giorno lavorativo di ogni mese. I tempi di liquidazione del primo assegno dipendono esclusivamente dalle singole sedi INPS territoriali preposte alla liquidazione di tali prestazioni. Mediamente il primo pagamento, comprensivo di tutti gli arretrati, avviene circa dopo tre o quattro mesi.
DALL’ASSEGNO STRAORDINARIO ALLA PENSIONE
È questo un punto di particolare importanza, il passaggio non è automatico ma serve attivarsi per la presentazione della domanda
Il lavoratore/lavoratrice dovranno formalmente presentare all’INPS la relativa domanda di pensione. Invitiamo le lavoratrici e i lavoratori a contattare uno o due mesi prima il nostro Patronato INCA-CGIL per fare la domanda di pensione.
PARTICOLARITÀ DELL’ASSEGNO STRAORDINARIO
Poiché l’assegno non è un trattamento pensionistico non beneficia della perequazione automatica delle pensioni (quindi rimane invariato per tutto il periodo di permanenza nel Fondo) né dei trattamenti di famiglia.
POSSIBILE EROGAZIONE IN UNICA SOLUZIONE
Il lavoratore/lavoratrice può chiedere l’erogazione in un’unica soluzione: in tal caso la misura sarà pari al 60% del valore attuale della rendita calcolato in base al Testo Unico Imposta Registro (TUR). Dalla base di calcolo è dedotta la contribuzione previdenziale, che in questo caso non è versata all’INPS e quindi si interrompe la maturazione di anni contributivi ai fini del raggiungimento del diritto a pensione, con il rischio di non avere i requisiti per poi andare in pensione secondo le precedenti aspettative. Per questo è sconsigliabile salvo casi particolari.
CUMULO DELL’ASSEGNO CON REDDITI DA LAVORO
È questo un aspetto su cui fare molta attenzione in quanto la percezione di altri redditi può portare alla eventuale revoca parziale o totale dell’assegno straordinario
Su questo il beneficiario dell’assegno straordinario di sostegno al reddito durante tutto il periodo di percezione di tale prestazione è obbligato a comunicare all’ex datore di lavoro e all’INPS l’instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendente o autonomo, specificando chi è il nuovo datore di lavoro e la retribuzione prevista
Le condizioni di cumulabilità dell’assegno si distinguono secondo il tipo di attività e il soggetto a favore del quale è prestata. Qui di seguito trovate uno schema riepilogativo:
| Attività in concorrenza
Redditi da lavoro dipendente o autonomo a favore di soggetti che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro. |
L’assegno non è cumulabile in alcuna misura, pertanto contestualmente all’acquisizione di tali redditi è sospesa l’erogazione degli assegni e della contribuzione. |
| Lavoro dipendente non in concorrenza
Redditi da lavoro dipendente a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro. |
L’assegno è cumulabile nella misura massima dell’ultima retribuzione (mensile ragguagliata ad anno) percepita dall’interessato in servizio. Se l’importo dell’assegno straordinario aumentato dalla nuova retribuzione di lavoro supera il limite, la parte eccedente è trattenuta e la contribuzione previdenziale è ridotta in proporzione. |
| Lavoro autonomo non in concorrenza
Redditi da lavoro autonomo a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro. |
L’assegno viene ridotto per il reddito da lavoro autonomo fino all’importo corrispondente al 50% dell’importo dell’assegno eccedente il trattamento minimo di pensione. |
DECESSO DURANTE IL PERIODO DI ESODO
In caso di premorienza, l’assegno non è reversibile. Ai superstiti sarà erogato il trattamento pensionistico cui avrebbe avuto diritto l’interessato, tenendo anche conto della contribuzione versata per il periodo di erogazione dell’assegno fino al momento del decesso.
Naturalmente la pensione indiretta ai superstiti è riconosciuta nelle percentuali previste dalle norme vigenti sulla reversibilità e con le eventuali limitazioni in base al reddito del percettore.
FONDO ESODI E PENSIONI DI INVALIDITÀ
La normativa prevede che i lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità o pensione di invalidità NON possono essere ammessi al Fondo di Solidarietà qualora maturino il requisito di pensione anticipata, mentre è possibile accedere al Fondo se maturano il requisito di pensione di vecchiaia.
ASSEGNO STRAORDINARIO – ASPETTI FISCALI
ASPETTI PARTICOLARI DI NATURA FISCALE
Tutta la materia fiscale presenta complicate questioni attuative, poiché la somma spettante del Fondo Esodi è percepita al netto dell’IRPEF (come fosse un TFR)2.
Per gli esodati si pone il problema che la percezione di un reddito già al netto dell’IRPEF impedisce loro di operare le detrazioni fiscali. Perciò, a meno che non percepiscano altri redditi validi ai fini IRPEF, non possono portare in detrazione eventuali oneri (quali spese mediche, interessi mutui, assicurazioni, ecc.).
Peraltro, il beneficiario dell’assegno di solidarietà che non goda di altri redditi personali potrà porsi fiscalmente a carico di soggetti tenuti all’obbligo degli alimenti (es: il coniuge), e gli oneri deducibili o detraibili potranno essere dedotti o detratti dal soggetto di cui si sono posti a carico. Particolarità: occorre tenere presente che per gli interessi passivi di un mutuo è necessario che il finanziamento sia intestato ad entrambi i coniugi.
CREDITI FISCALI – RECUPERO RISTRUTTURAZIONI
Come sopra evidenziato ricordiamo di prestare particolare attenzione ai crediti fiscali derivanti da ristrutturazioni in quanto il credito riparte dal momento in cui matura il diritto all’assegno pensionistico ma possono andare perse le rate spettanti nel periodo di permanenza nel Fondo Esodi se non presente nel frattempo un imponibile IRPEF che ne consenta il recupero.
2 – Sul piano tributario dell’assegno straordinario, trova applicazione l’art. 26 comma 23 della Legge n. 448 del 1998. Questa disposizione ha esteso alle misure straordinarie del reddito il regime fiscale agevolato già previsto, ai sensi dell’art 59 comma 3 della Legge 449 del 1997 :«In presenza di tali esuberi riguardanti banche, associazioni di banche e concessionari della riscossione…possono: a) prevedere, allo scopo di agevolare gli esodi, apposite indennità da erogare, anche ratealmente, in conformità dell’articolo 17 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi…; al medesimo regime fiscale previsto dal citato articolo 17 del TUIR sono assoggettate le analoghe prestazioni eventualmente erogate, ai fini di cui sopra, dai citati fondi nazionali per il settore del credito in luogo dei datori di lavoro; b) adottare, in via prioritaria, il criterio della maggiore età ovvero della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, purché siano contestualmente previste forme di sostegno al reddito, comprensive della corrispondente contribuzione figurativa, erogabili, anche in soluzione unica,…». Ricordiamo che l’articolo 17 del TUIR prevede il regime di tassazione separata per il TFR, incentivazioni all’esodo, ecc.
FONDO ESODI E FONDO PENSIONE
MANTENIMENTO ISCRIZIONE: Per quanto riguarda il Fondo Pensione CAI, sarà mantenuta l’iscrizione durante il periodo nel Fondo di Solidarietà. L’iscrizione al Fondo non viene pregiudicata nemmeno dal percepimento della pensione nel caso si volesse proseguire anche il rapporto con il Fondo Pensione.
CONTRIBUZIONE AL FONDO PENSIONE: Come abbiamo riportato anche nel punto sugli incentivi, l’azienda eroga ai dipendenti iscritti al Fondo entro il 31/12/25, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, un importo pari al contributo aziendale mensile percepito dagli interessati moltiplicato per il numero di mesi di permanenza nel Fondo stesso.
OPZIONI FONDO PENSIONE COLLEGATE AL FONDO ESODI: a questo proposito, durante il periodo di permanenza nel Fondo Esodi, si potranno esercitare anche opzioni aggiuntive in termini di riscatto del Fondo.
Su questo, siccome le varie opzioni hanno poi diversi risvolti sia dal profilo della modalità di prestazione del Fondo Pensione che sul profilo fiscale, rimandiamo a successivi approfondimenti.
CONFERIMENTO QUOTE TFR: Ricorrendone i presupposti tecnici e compatibilmente con le norme di legge, su richiesta del/della Dipendente, potranno essere conferiti al Fondo Pensione di rispettiva iscrizione le quote del TFR accantonate al 31/12/2006 presso le Aziende, in luogo della liquidazione all’atto della cessazione; al riguardo l’interessato dovrà inserire la richiesta almeno due mesi prima della cessazione tramite ticket al seguente percorso: On Life > Hr Connect > Hr service X Te > Crea Richiesta Help Desk Hr > Nuova richiesta help desk, compilando i campi sotto specificati:
- alla voce “oggetto” selezionare “Trasferimento TFR al Fondo Pensione”;
- alla voce “Categoria”, dal menù a tendina selezionare la voce “TFR”;
- nella descrizione dettagliata inserire: “Richiedo irrevocabilmente il trasferimento del TFR presente in azienda maturato entro il 31/12/2006, comprensivo della rivalutazione, al Fondo Pensione al quale risulto iscritto”.
- selezionare il tasto “SALVA”.
FONDO ESODI E WELFARE
Per i colleghi e colleghe che, accedendo alle prestazioni del Fondo Esodi residuassero dei crediti nella propria posizione welfare, si aprono le seguenti opzioni:
- Utilizzo del credito welfare prima di accedere al Fondo Esodi;
- Nel caso la posizione welfare fosse ancora in essere al momento del passaggio al Fondo Esodi la stessa viene disattivata e il credito viene girato in automatico alla propria posizione di Fondo Pensione.
Sempre in relazione a Welfare e Fondo Pensione ricordiamo che:
- Quanto risulta alla voce CREDITO WELFARE AGGIUNTIVO va ricompresa nel limite dei 5.164,57 euro annui
- Le restanti quote, PREMIO WELFARE CONVERTITO e CREDITO WELFARE INTEGRATIVO, sono conteggiate in un ulteriore massimale di 3.000 euro annui che si somma ai 5.164,57 euro
PENSIONE E INCENTIVI
Le Aziende del Gruppo riconosceranno al Personale che matura i requisiti pensionistici entro il 31.12.2027, entro un limite di 250 unità, un incentivo al pensionamento fissato indicativamente nella misura del 35% della retribuzione annua lorda garantendo anche il mantenimento dell’assistenza sanitaria fino al 31.12 dell’anno di uscita secondo le previsioni vigenti presso ciascuna Azienda del Gruppo.
Le risoluzioni consensuali saranno oggetto di formalizzazione avanti l’apposita commissione di conciliazione competente ai sensi delle vigenti disposizioni legali e contrattuali.
Coloro che cesseranno dal servizio con incentivazione al pensionamento fruiranno dell’integrale dotazione di ferie, festività soppresse e banca ore, affinché non sussistano residui al momento della risoluzione.
ASSEGNO PENSIONE LAVORATRICI MADRI
A proposito dei calcoli in relazione alla maturazione del diritto alla pensione segnaliamo, a favore delle lavoratrici madri, che:
- Lo sconto sull’età pensionabile per le lavoratrici madri che hanno l’assegno interamente calcolato con il sistema contributivo potrà arrivare sino ad un massimo di 16 mesi in presenza di quattro o più figli. Una lavoratrice, ad esempio, che ha avuto due figli può anticipare l’uscita quindi di 8 mesi; nel caso in cui i figli siano tre si raggiunge il massimo beneficio conseguibile pari, per l’appunto a 12 mesi. Il disegno di legge di bilancio dispone un ulteriore sconto di 4 mesi, quindi per un totale di 16 mesi, in presenza di quattro o più figli.
- in alternativa all’anticipo la lavoratrice può optare per l’applicazione di un coefficiente di trasformazione aumentato di un anno in presenza di uno o due figli e maggiorato di due anni in presenza di tre o più figli.
- Questa agevolazione, è bene ribadirlo, riguarda solo chi ha l’assegno determinato completamente con il sistema contributivo, cioè ha iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996; sono escluse, invece, le lavoratrici in possesso di anzianità contributiva antecedente il 1° gennaio 1996 a meno che non esercitino la facoltà di opzione al sistema di calcolo contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 23 della legge 223/1995 opzione che, com’è noto, può essere esercitata a condizione di possedere un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 e pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 anni successivi al 31 dicembre 1995
Su queste specifiche e su tutto l’argomento in generale le nostre strutture di Patronato sindacale INCA-CGIL sono a disposizione per l’assistenza ai lavoratori per qualsiasi pratica inerente alla contribuzione previdenziale e alla pensione. L’indicazione delle sedi del Patronato INCA-CGIL sono sul sito – clicca qui.
Se si volesse accedere per vedere la propria posizione segnaliamo che sul sito dell’INPS è disponibile il servizio “La mia pensione futura”, cui si può accedere tramite SPID o CIE e che consente di effettuare una simulazione della propria pensione al termine dell’attività lavorativa; è anche possibile scaricare l’estratto conto contributivo in formato .xml.
L’ISCRIZIONE ALLA FISAC
Al personale in esodo è data la facoltà di mantenere l’iscrizione al sindacato Fisac-Cgil e ai pensionati l’iscrizione alla Cgil nello SPI (Sindacato Pensionati Italiani).
Invitiamo le lavoratrici e i lavoratori, indicando la CGIL nello spazio specifico della modulistica Inps al momento dell’uscita e compilando lo specifico modulo di iscrizione, in modo da poter avere tutta l’assistenza (compresi i servizi del patronato INCA per le pratiche di pensione di cui sopra e del CAF/CGIL per l’assistenza fiscale) di cui godono le iscritte e gli iscritti alla CGIL.