
EX FESTIVITÀ:
Il CCNL ABI prevede che ai lavoratori spetti annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti a titolo di ex festività corrispondente a quello delle giornate già indicate come festive dalla legge n. 260 del 1949 e che non sono più considerate tali per successive disposizioni legislative.
Tali permessi sono riconosciuti nel caso in cui le ex festività ricorrano in giorni per i quali è prevista la prestazione lavorativa ordinaria (dal lunedì al venerdì) con diritto all’intero trattamento economico, escluse quindi le giornate coincidenti, ad esempio, con scioperi, aspettative e congedi parentali non retribuiti o parzialmente retribuiti.
Le ex festività nel 2026 cadono nei seguenti giorni:
- Giovedì 19 marzo San Giuseppe
- Giovedì 14 maggio Ascensione
- Martedì 4 giugno Corpus Domini
- Lunedì 29 giugno SS. Pietro e Paolo (festivo nel Comune di Roma)
- Mercoledì 4 novembre Unità Nazionale
Le giornate di permesso per ex festività per l’anno 2026 sono quindi 4 per i lavoratori nel Comune di Roma e 5 per i lavoratori in tutti gli altri Comuni.
Come previsto dal CCNL prosegue il contributo a favore del Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito (il cosiddetto FOC).
Tale contributo si realizza per le Aree Professionali attraverso la rinuncia a 7 ore e 30 minuti (e per i part time pro quota) delle 23 ore di riduzione d’orario annuo mentre per i Quadri Drettivi e Dirigenti attraverso la rinuncia ad una giornata di ex festività.
Alla luce di tutto ciò le giornate di permesso ex festività per il 2026 sono le seguenti:
- 5 per Aree Professionali (4 se lavorano nel Comune di Roma)
- 4 per Quadri Direttivi e Dirigenti (3 se lavorano nel Comune di Roma)
GIORNATE SEMIFESTIVE:
Sono considerati giorni semifestivi:
- la Vigilia di Ferragosto
- la Vigilia di Natale
- il 31 dicembre
- la festa patronale di ogni singola località
- per i colleghi con orario distribuito su 6 giorni la Vigilia di Pasqua.
In queste giornate l’orario di lavoro sarà ridotto al 66,67% rispetto allo standard con termine della prestazione lavorativa alle 13:20.
SEMIFESTIVI E PART TIME: la riduzione è applicata in ugual misura anche ai lavoratori in part-time.
Ovvero essendo l’orario part-time diversamente strutturato in base alle singole richieste del personale è possibile verificare il corretto orario di uscita nelle giornate semifestive con il seguente percorso:
Portale OnLife > Hr Access > Visualizza Dati Assenze e Presenze > Cartellino Giornate Teoriche.
SEMIFESTIVI E FERIE: ai fini del computo delle ferie le giornate semifestive vengono conteggiate come giornata intera.
SEMIFESTIVI CADENTI DI VENERDÌ: la riduzione oraria di mezz’ora settimanale derivante dal CCNL 2023 è stata caricata sull’orario di uscita del venerdì (16:20).
Ovviamente la cosa vale anche per le giornate semifestive con termine della prestazione lavorativa anticipata alle ore 13:00.
SEMIFESTIVI E STRAORDINARIO: Per coloro che dovessero trattenersi in filiale/ufficio oltre l’orario previsto riepiloghiamo di seguito la normativa
- Colleghi FULL TIME: Nei casi di prestazione in giorni festivi infrasettimanali, il lavoratore/lavoratrice può chiedere di fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di un corrispondente permesso, in sostituzione del compenso pari alla paga oraria, calcolato come all’art. 106, maggiorata del 30%. (riferimento art. 115 CCNL 2023 articolato del 14 luglio 2025).
- Colleghi PART TIME: nel limite delle 5 ore complessive si tratta di lavoro supplementare.