CAI: 2026: Ex Festività/Festività soppresse e Semifestivi

EX FESTIVITÀ: 

Il CCNL ABI prevede che ai lavoratori spetti annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti a titolo di ex festività corrispondente a quello delle giornate già indicate come festive dalla legge n. 260 del 1949 e che non sono più considerate tali per successive disposizioni legislative.

Tali permessi sono riconosciuti nel caso in cui le ex festività ricorrano in giorni per i quali è prevista la prestazione lavorativa ordinaria (dal lunedì al venerdì) con diritto all’intero trattamento economico, escluse quindi le giornate coincidenti, ad esempio, con scioperi, aspettative e congedi parentali non retribuiti o parzialmente retribuiti. 

Le ex festività nel 2026 cadono nei seguenti giorni:

  • Giovedì 19 marzo San Giuseppe
  • Giovedì 14 maggio Ascensione
  • Martedì 4 giugno Corpus Domini
  • Lunedì 29 giugno SS. Pietro e Paolo (festivo nel Comune di Roma)
  • Mercoledì 4 novembre Unità Nazionale

Le giornate di permesso per ex festività per l’anno 2026 sono quindi 4 per i lavoratori nel Comune di Roma e 5 per i lavoratori in tutti gli altri Comuni. 

Come previsto dal CCNL prosegue il contributo a favore del Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito (il cosiddetto FOC). 

Tale contributo si realizza per le Aree Professionali attraverso la rinuncia a 7 ore e 30 minuti (e per i part time pro quota) delle 23 ore di riduzione d’orario annuo mentre per i Quadri Drettivi e Dirigenti attraverso la rinuncia ad una giornata di ex festività. 

Alla luce di tutto ciò le giornate di permesso ex festività per il 2026 sono le seguenti:

  • 5 per Aree Professionali (4 se lavorano nel Comune di Roma)
  • 4 per Quadri Direttivi e Dirigenti (3 se lavorano nel Comune di Roma)

GIORNATE SEMIFESTIVE:

Sono considerati giorni semifestivi:

  • ⁠la Vigilia di Ferragosto
  • ⁠la Vigilia di Natale
  • ⁠il 31 dicembre
  • ⁠la festa patronale di ogni singola località
  • ⁠per i colleghi con orario distribuito su 6 giorni la Vigilia di Pasqua.

In queste giornate l’orario di lavoro sarà ridotto al 66,67% rispetto allo standard con termine della prestazione lavorativa alle 13:20.

SEMIFESTIVI E PART TIME: la riduzione è applicata in ugual misura anche ai lavoratori in part-time. 

Ovvero essendo l’orario part-time diversamente strutturato in base alle singole richieste del personale è possibile verificare il corretto orario di uscita nelle giornate semifestive con il seguente percorso: 

Portale OnLife > Hr Access > Visualizza Dati Assenze e Presenze > Cartellino Giornate Teoriche.

SEMIFESTIVI E FERIE: ai fini del computo delle ferie le giornate semifestive vengono conteggiate come giornata intera.

SEMIFESTIVI CADENTI DI VENERDÌ: la riduzione oraria di mezz’ora settimanale derivante dal CCNL 2023 è stata caricata sull’orario di uscita del venerdì (16:20). 

Ovviamente la cosa vale anche per le giornate semifestive con termine della prestazione lavorativa anticipata alle ore 13:00. 

SEMIFESTIVI E STRAORDINARIO: Per coloro che dovessero trattenersi in filiale/ufficio oltre l’orario previsto riepiloghiamo di seguito la normativa 

  • Colleghi FULL TIME: Nei casi di prestazione in giorni festivi infrasettimanali, il lavoratore/lavoratrice può chiedere di fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di un corrispondente permesso, in sostituzione del compenso pari alla paga oraria, calcolato come all’art. 106, maggiorata del 30%. (riferimento art. 115 CCNL 2023 articolato del 14 luglio 2025).
  • Colleghi PART TIME: nel limite delle 5 ore complessive si tratta di lavoro supplementare. 
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