
Dal 1° marzo 2022 è istituito l’Assegno Unico e Universale per ogni figlio a carico al ricorrere di determinate condizioni, a partire dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del 21° anno di età e senza limiti di età per i figli disabili. Tale Assegno costituisce un beneficio economico mensile – per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo – riconosciuto ai nuclei familiari sulla base della condizione economica rappresentata nell’ISEE.
BENEFICIARI E REQUISITI
L’assegno è riconosciuto:
- per ogni figlio o figlia minorenne a carico (per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza);
- per ciascun/a figlio/a maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per cui ricorra una delle seguenti condizioni:
- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
-
- sia registrato/a come disoccupato/a e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolga il servizio civile universale;
- per ciascun figlio/a con disabilità a carico, senza limiti di età.
La domanda può essere presentata da:
- genitori (siano essi conviventi, separati/divorziati, affidatari)
- genitore unico
- tutore del/la figlio/a
- tutore del genitore
- figlio/a maggiorenne
Chi ha la responsabilità genitoriale e presenta la domanda dovrà possedere – al momento della domanda e per tutta la durata dell’erogazione – i seguenti requisiti:
- essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo/a familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino/a di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- essere soggetto/a al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato/a in Italia;
- essere o essere stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISEE
Le nuove domande possono essere presentate da coloro che non hanno mai fruito dell’Assegno Unico e da quanti hanno precedentemente trasmesso all’INPS una domanda che non è stata accolta o che non è più attiva (“Respinta”, “Decaduta”, “Revocata” o “Rinunciata”). Si ricorda che la decorrenza della prestazione – per le domande presentate entro il 30 giugno 2026 – è riconosciuta a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno di riferimento.
Qualora la presentazione della domanda avvenga dal 1° luglio dell’anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa. Sebbene il rinnovo dell’Assegno Unico sia automatico (dato che le domande già presentate valgono anche per gli anni successivi a quello della presentazione, fatto salvo l’onere di comunicare le eventuali variazioni da inserire nel modello di domanda, come ad es. nel caso di nascita di un nuovo figlio o nel caso di raggiungimento della maggiore età per continuare a percepire l’AUU per i figli maggiorenni) è fondamentale PRESENTARE SEMPRE L’ISEE AGGIORNATO per continuare a ricevere l’intero importo spettante anche per coloro che già usufruiscono delle prestazioni dell’Assegno Unico ed Universale.
Le NUOVE domande e la COMUNICAZIONE DELL’ISEE AGGIORNATO possono essere presentate tramite: servizio online INPS; app INPS Mobile; Contact center INPS; Istituti di Patronato. L’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2025 è stato già utilizzato dall’Istituto per la determinazione degli importi dell’Assegno Unico e Universale relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2026.
ATTENZIONE: È quindi necessario aggiornare la dichiarazione ISEE per l’anno 2026 per avere gli importi aggiornati. In assenza di aggiornamento ISEE o di una nuova DSU presentata per il 2026 e correttamente attestata, l’importo dell’Assegno Unico e Universale sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2026 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. Qualora la nuova DSU, o l’aggiornamento ISEE, siano presentati entro il 30 giugno 2026, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2026 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2026 con la corresponsione degli importi dovuti arretrati.
IMPORTI
L’importo dell’Assegno Unico è calcolato in base al valore dell’ISEE del nucleo familiare:
- ISEE inferiore a 17.468,51 €: Accesso all’importo massimo, pari a 203,80 € per ogni figlio minore.
- ISEE superiore a 46.582,71 € o assenza di ISEE: Importo minimo garantito, pari a € 58,30 per ogni figlio minore.
Sono previste maggiorazioni in casi specifici:
- Figli con disabilità.
- Madre di età inferiore ai 21 anni.
- Nuclei familiari con figli di età inferiore ad un anno (aumento del 50% dell’AUU fino al primo anno di vita).
- Nuclei familiari con almeno 3 figli di età compresa tra 1 e 3 anni e ISEE fino a 46.582,71 euro.
- Nuclei familiari con almeno quattro figli a carico
L’Assegno unico per i figli a carico può essere richiesto anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di 46.582,71 euro. In queste circostanze, saranno corrisposti gli importi minimi previsti dalla normativa.
Vi segnaliamo che nel sito INPS è stato predisposto un simulatore per l’importo dell’Assegno unico e universale spettante, ecco il link: clicca qui.
Per ulteriori necessità vi invitiamo a contattare i Centri di Assistenza Fiscale (per pratica ISEE), Patronati INCA CGIL (per pratica Assegno Unico e universale) e i vostri sindacalisti di riferimento, per le modalità operative di supporto.
Marzo 2026
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