Unicredit Bloc-Notes: Bonus nido ed assistenza domiciliare 2026

BONUS NIDO ED ASSISTENZA DOMICILIARE 2026

Il contributo economico destinato alle famiglie con bambini di età inferiore ai tre anni è stato
introdotto nel 2016 e poi progressivamente modificato negli anni successivi.
Questo sostegno è finalizzato a coprire le spese per la frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per forme di assistenza domiciliare rivolte ai bambini con gravi patologie croniche.
Per il 2026 l’INPS ha chiarito modalità e novità operative tramite la Circolare n. 29 del 27 marzo 2026 e comunicando, con Messaggio n. 1136 del 31 marzo 2026 l’apertura ufficiale del portale per la presentazione delle domande a partire dal 1° aprile 2026. Sono stati introdotti cambiamenti che rendono la gestione della domanda più semplice e, in molti casi, più vantaggiosa.

Requisiti per l’accesso al contributo

Per poter presentare la domanda, il genitore richiedente deve possedere determinati requisiti. È necessario essere cittadino italiano o di un Paese dell’Unione Europea.
Anche i cittadini extra-UE possono accedere al contributo, ma solo se in possesso di un permesso di soggiorno di lunga durata o di altre tipologie specifiche previste dalla normativa. Inoltre, il richiedente deve essere residente in Italia.

Un aspetto importante riguarda i genitori minorenni o incapaci di agire, per i quali la domanda può essere presentata dal genitore che esercita la potestà genitoriale o dal tutore legale. Anche gli affidatari di minori in affido temporaneo o preadottivo possono richiedere il contributo, purché siano in possesso dei requisiti richiesti.

Tutti i requisiti devono essere mantenuti per l’intera durata del beneficio. L’INPS effettua controlli sulle dichiarazioni fornite e, in caso di difformità, può richiedere documentazione integrativa o revocare il contributo.

Tipologie di contributo disponibili

La domanda può essere presentata per una delle due seguenti forme di contributo (non è possibile richiedere entrambi contributi contemporaneamente):

♦ Contributo asilo nido: riguarda il rimborso delle rette per la frequenza di asili nido pubblici o privati autorizzati. Può essere richiesto solo dal genitore che sostiene direttamente il pagamento della retta. I servizi educativi ammessi sono: nidi e micronidi, sezioni primavera,
spazi gioco, servizi educativi in contesto domiciliare. Sono escluse dal rimborso le spese
sostenute per i servizi diversi da quelli educativi o per la frequenza di strutture che erogano
servizi diversi da quelli indicati dall’articolo 6-bis del decreto-legge n. 95/2025 (ad esempio,
servizi ricreativi, servizi pre-scuola, post-scuola, frequenza di centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore)

♦ Contributo per forme di supporto presso la propria abitazione: è destinato ai bambini con gravi patologie croniche che non possono frequentare un asilo nido. In questo caso, il
contributo può essere richiesto dal genitore che convive con il minore.

Importo del contributo

L’importo varia in base all’ISEE del nucleo familiare e all’anno di nascita del bambino.

Dal 2026 l’importo viene riconosciuto sulla base dell’ISEE per prestazioni familiari “neutralizzato” dall’Assegno unico, ovvero l’Assegno Unico non concorre alla determinazione dell’ISEE.

L’importo del bonus per i figli nati dal 2024 è pari a:
– 3.600 € annui con ISEE fino a 40.000 €;
– 1.500 € annui oltre tale soglia o in assenza di ISEE.

Se il figlio è nato prima del 2024: 
– 3.000 € annui con ISEE fino a 25.000 €;
– 2.500 € annui con ISEE fino a 40.000 €;
– 1.500 € annui oltre 40.000 € o senza ISEE.

Modalità di presentazione della domanda

Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica.

A partire dal 2026, la richiesta non avrà più validità annuale: una volta accolta, resterà efficace fino al compimento dei tre anni del bambino (e comunque fino ad agosto dell’anno in cui tale età viene raggiunta). Di conseguenza, negli anni successivi non sarà necessario presentare una nuova istanza, ma sarà sufficiente accedere alla domanda già registrata e indicare le mensilità per le quali si intende fruire del beneficio nell’anno di riferimento. Inoltre, la documentazione completa relativa alle mensilità per le quali è stato richiesto il bonus deve essere allegata, a pena di decadenza, entro il 30 aprile dell’anno solare successivo all’anno di riferimento delle mensilità. Ad esempio, la documentazione per le mensilità relative all’anno 2026 dovrà essere trasmessa entro il 30 aprile 2027.

Domanda di Contributo asilo nido

Il genitore che lo richiede deve specificare nella domanda le mensilità relative ai periodi di
frequenza, compresi tra gennaio e dicembre dell’anno solare di riferimento della domanda, fino ad un massimo di 11.
È necessario allegare in fase di presentazione della domanda il bollettino di pagamento, la ricevuta di pagamento e la contabile del pagamento.
La prestazione spetta per ciascun figlio di età inferiore ai tre anni e nell’ipotesi in cui il minore per il quale si vuole presentare la domanda compia i tre anni d’età nel corso dell’anno di riferimento della domanda medesima, è possibile richiedere soltanto le mensilità comprese tra gennaio e agosto.
Per esempio, per un figlio nato il 02/03/2023, è possibile chiedere il contributo da gennaio ad agosto 2026.

Erogazione dei contributi

Il contributo per l’asilo nido viene erogato mensilmente, previa verifica della documentazione di spesa. Il rimborso non può superare l’importo effettivamente pagato.
Il contributo per il supporto domiciliare, invece, viene erogato in un’unica soluzione e si basa sull’ISEE minorenni valido al momento della domanda.

Decadenza dal beneficio e subentro di un nuovo richiedente

Il diritto al contributo decade in caso di perdita dei requisiti, come la perdita della residenza in Italia, il decesso del genitore richiedente o modifiche nella responsabilità genitoriale.
Tuttavia, se il genitore beneficiario non può più ricevere il contributo, un altro soggetto in possesso dei requisiti può subentrare entro 90 giorni dalla decadenza del beneficio.

Compatibilità e trattamento fiscale

Il contributo per l’asilo nido non è cumulabile con le detrazioni fiscali per le spese di frequenza dell’asilo nido previste dalla normativa fiscale italiana.

Per ulteriori dettagli invitiamo a consultare la Circolare INPS n. 29 del 27 marzo 2026.

Aprile 2026

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