
FONDO DI SOLIDARIETA’ 2026 – 2029: BREVE VADEMECUM PER I 500 COLLEGHI CHE VI ACCEDERANNO
È in arrivo dall’azienda alle/ai colleghe/i interessate/i la comunicazione tanto attesa: la conferma di essere rientrati nei 500 che accederanno alle prestazioni del Fondo di Solidarietà. Al momento l’azienda ha fornito alle OOSS solo i dati aggregati.
Nella comunicazione verrà anche specificata la “finestra” accesso al Fondo:
- Luglio 2026
- Giugno 2027
Come FISAC abbiamo pensato di fornire a tutti gli interessati un breve vademecum che riepiloghi i prossimi passaggi ed i punti attenzione.
I nostri delegati sono a disposizione per eventuali approfondimenti.
PART TIME: Ricordiamo che ai fini dell’erogazione degli incentivi verrà considerata quale base di calcolo la retribuzione annua lorda percepita fino al mese precedente alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo parziale in contratto di lavoro full time. L’accordo siglato consente al personale con contratto a tempo parziale che accede al Fondo di Solidarietà, di formulare richiesta di ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno.
A questo proposito gli interessati dovranno inviare per tempo una richiesta via mail al proprio HR come da fac-simile di seguito riportato:
“Buongiorno, con riferimento agli accordi siglati lo scorso 07/11/2025 in merito all’accesso alle prestazioni straordinarie Fondo Solidarietà del personale con contratto a tempo parziale chiedo il ripristino del mio contratto a tempo pieno per l’ultimo mese di adibizione precedente alla interruzione del rapporto. Distinti saluti.”
TFR E FONDO PENSIONE: Ricorrendone i presupposti tecnici e compatibilmente con le norme di legge, su richiesta del/della Dipendente, potranno essere conferiti al Fondo Pensione di rispettiva iscrizione le quote del TFR accantonate al 31/12/2006 presso le Aziende, in luogo della liquidazione all’atto della cessazione.
Al riguardo l’interessato dovrà inserire la richiesta almeno due mesi prima della cessazione tramite ticket al seguente percorso: On Life>Hr Connect>Hr service X Te>Crea Richiesta Help Desk Hr >Nuova richiesta help desk, compilando i campi sotto specificati:
- alla voce “oggetto” selezionare “Trasferimento TFR al Fondo Pensione”;
- alla voce “Categoria”, dal menù a tendina selezionare la voce “TFR”;
- nella descrizione dettagliata inserire: “Richiedo irrevocabilmente il trasferimento del TFR presente in azienda maturato entro il 31/12/2006, comprensivo della rivalutazione, al Fondo Pensione al quale risulto iscritto”.
- selezionare il tasto “SALVA”.
RICHIESTA ASSEGNO STRAORDINARIO: si tratta di una richiesta che l’azienda ha cura di raccogliere a firma degli interessati.
Una volta ricevuta andrà firmata e restituita all’ufficio competente in quanto verrà poi inoltrata, a cura dell’azienda, presso le sedi INPS di competenza territoriale del lavoratore.
FIRMA VERBALE CONCILIAZIONE: Il verbale di conciliazione è un documento che è stato condiviso fra le OOSS e l’azienda in sede di firma dell’accordo lo scorso novembre 2025.
Il verbale andrà sottoscritto dal lavoratore davanti ad una specifica COMMISSIONE PARITETICA DI CONCILIAZIONE.
Il verbale di conciliazione, di cui alleghiamo un fac-simile, verrà personalizzato dall’azienda con i dati mancanti e sottoscritto alla presenza dell’Associazione datoriale ABI nonché del proprio rappresentante sindacale a tutela della correttezza dei dati inseriti.
L’azienda proporrà agli interessati la data e la sede presso cui avverrà la firma di conciliazione.
A questo proposito ricordiamo che la sottoscrizione del verbale di Conciliazione è comunque giornata di lavoro e la trasferta è regolata alle modalità di rimborso della missione.
FERIE, BANCA ORE, EX FESTIVITA’ E PERMESSI ROL: con l’ingresso nel Fondo Solidarietà il personale si impegnerà a ad azzerare eventuali giustificativi residui (tranne il caso delle lungo assenze per le quali si valuta la monetizzazione) per ferie, banca ore, ex festività soppresse previo opportuna programmazione.
A questo proposito ricordiamo le modalità per calcolare i giustificativi da fruire:
FERIE → le ferie spettanti per l’anno devono essere riproporzionate per tanti dodicesimi quanti sono i mesi di prestato servizio nell’anno stesso arrotondando il risultato per difetto alla mezza giornata [1].
| [1] A tal fine, si considerano come mesi utili quelli in cui il dipendente risulta attivo l’ultimo giorno del mese. |
Per la finestra di luglio è sufficiente calcolare il 50% di quanto spettante nel 2026.
NB Le ferie residue degli anni precedenti non sono soggette a decurtazioni.
FERIE PART TIME → il numero dei giorni dopo avere riproporzionato come sopra indicato resta tale anche nel mese di eventuale rientro full-time.
EX FESTIVITA’ AREE PROFESSIONALI → le ex festività spettanti sono quelle ricadenti all’interno del periodo in cui il dipendente è in servizio.
Riprendendo l’esempio di cui sopra pertanto spetteranno 4 giorni, invece di 5 (3 invece di 4 per colleghe/i nel comune di Roma) in quanto per il 2026 le ex festività sono così disposte:
- Giovedì 19 marzo San Giuseppe
- Giovedì 14 maggio Ascensione
- Martedì 4 giugno Corpus Domini
- Lunedì 29 giugno SS. Pietro e Paolo (festivo nel Comune di Roma)
EX FESTIVITA’ QUADRI DIRETTIVI → Per i dipendenti della categoria quadri direttivi, invece, va calcolata la decurtazione di un giorno di ex festività conferita nel FOC, pertanto spettano 3 giorni invece di 4 (2 invece di 3 per colleghe/i nel comune di Roma).
PERMESSO ROL → il permesso ROL, al pari delle ferie, spetta per tanti dodicesimi quanti sono i mesi di prestato servizio, e pertanto, per la finestra di luglio è equivalente a 3 ore e 45 minuti.
DOTAZIONE INIZIALE BANCA DELLE ORE → anche per la dotazione inziale di 15,30 h di banca delle ore è sufficiente calcolare il 50%.
CONTRIBUZIONE FONDO PENSIONE: all’esodando spetterà un importo pari al contributo aziendale mensile di contribuzione alla forma di previdenza complementare di riferimento moltiplicato per numero di mesi di permanenza nel Fondo di Solidarietà la cui erogazione prevede due diverse opzioni:
- erogazione all’atto della risoluzione a titolo di integrazione del TFR;
- destinarlo volontariamente sulla propria posizione di previdenza complementare.
In questo caso segnaliamo che fa computo con i contributi versati entro il limite dei 5.300 € annui (limite in vigore da giugno 2026) e, in caso di sforamento del limite, la parte eccedente viene assoggettata a tassazione marginale.
POSIZIONE FONDO PENSIONE: Per quanto riguarda la posizione a Fondo Pensione sarà mantenuta l’iscrizione durante il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà e anche dopo la maturazione del requisito pensionistico.
Questo consente di procedere con calma per valutare le azioni da intraprendere anche in fase successiva all’accesso al Fondo di Solidarietà in modo da valutare con calma le possibilità a disposizione dell’iscritto.
| A questo proposito segnaliamo che come Fisac ci renderemo disponibili successivamente a ritrovarci con incontro online per confrontarci e fornire delucidazioni. È opportuno lasciare i propri riferimenti (cell e mail) ai nostri delegati sindacali in sede di firma del verbale di Conciliazione. |
RIMBORSI DICHIARAZIONE DEI REDDITI: Ricordiamo che se la presentazione del Modello 730Unico dovesse comportare un credito di imposta liquidabile dopo la data del 30/6 non andrà indicato quale sostituto di imposta Crèdit Agricole, in quanto al momento del rimborso non sarete più di fatto dipendenti dell’azienda ma il rimborso verrà eseguito direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Per velocizzare l’accredito ed ottenerlo in tempi brevi, occorre comunicare l’Iban, operazione che può essere eseguita ONLINE collegandosi al sito dell’Agenzia delle entrate ed accedendo all’area riservata oppure inviando il modello per la richiesta di accredito dei rimborsi sul conto corrente tramite PEC
⇒ Trova qui e-mail e PEC degli uffici
MONDO WELFARE: ricordiamo che contestualmente all’ingresso nel Fondo Solidarietà viene a cessare la posizione di MONDO WELFARE per cui invitiamo i colleghi già adesso a valutare come utilizzare le somme residue.
Nel caso la posizione welfare fosse ancora in essere al momento del passaggio al Fondo Esodi la stessa viene disattivata e il credito viene girato in automatico alla propria posizione di Fondo Pensione.
Sempre in relazione a Welfare e Fondo Pensione ricordiamo che:
- Quanto risulta alla voce CREDITO WELFARE AGGIUNTIVO va ricompresa nel limite dei 5.164,57 euro annui
- Le restanti quote, PREMIO WELFARE CONVERTITO e CREDITO WELFARE INTEGRATIVO, sono conteggiate in un ulteriore massimale di 3.000 euro annui che si somma ai 5.164,57 euro
SISTEMA INCENTIVANTE: la circolare aziendale prevede che il Sistema Incentivante venga riconosciuto al personale che alla data di erogazione (di solito mese di maggio) sia in costanza di rapporto.
Pertanto per chi accederà al Fondo di Solidarietà al 01/07/2026 spetterà per intero se raggiunto nel 2025 mentre non verrà pagato quota parte per il 2026.
Analogo meccanismo andrà applicato per chi accederà al Fondo di Solidarietà il 01/06/2027 a cui spetterà per intero il SI, se raggiunto, del 2026 mentre non verrà pagato quota parte per i mesi lavorati nel 2027.
VAP: il VAP è invece una premialità derivante da accordo sindacale e prevede una erogazione riparametrata all’inquadramento in essere alla data del 31/12 dell’anno di riferimento.
L’erogazione del VAP per il personale che accede al Fondo do Solidarietà è prevista in forma esclusivamente monetaria (“cash”) in quanto con la cessazione del rapporto di lavoro non si avrà più accesso alla piattaforma Mondo Welfare.
COPERTURA LONG TERM CARE (LTC): La Long Term Care è una copertura assicurativa che interviene nei casi di perdita dell’autosufficienza a causa di un infortunio o di una malattia, quindi, della incapacità di svolgere autonomamente le principali azioni quotidiane.
Nel CCNL del 2007 le parti sociali hanno introdotto la Long Term Care, affidandone la gestione alla Casdic, garantendo, a partire dal 1° gennaio 2008, l’attivazione di un rimborso annuale ai soggetti legittimati a fronte di presentazione di idonea documentazione per spese sanitarie e/socio-assistenziali sostenute in relazione allo stato di non autosufficienza preventivamente accertato.
La copertura è prevista oltre che ai dipendenti in servizio, agli esodati ed ai dipendenti in quiescenza.
Per informazioni potrete seguire il percorso Portale OnLife > Persone > Welfare e Wellbeing > Coperture Long Term Care oppure accedere direttamente al sito: www.casdic.it o telefonando al numero verde 800.916.045
CONFERMA ISCRIZIONE SINDACALE: Al personale in esodo è data la facoltà di mantenere l’iscrizione al sindacato Fisac-Cgil e ai pensionati l’iscrizione alla Cgil nello SPI (Sindacato Pensionati Italiani).
IL GIORNO DELLA FIRMA/ACCESSO FONDO DI SOLIDARIETA’ sarà proposto il modulo INPS AP88 Domanda di assegno straordinario da erogarsi in forma rateale sarà possibile a pag. 3 CONFERMARE L’ISCRIZIONE SINDACALE
Vi chiediamo di verificare che sia riportato FISAC CGIL (a volte si riscontrano degli errori).
Questo consente di mantenere tutta l’assistenza (compresi i servizi del patronato INCA per le pratiche di pensione di cui sopra e del CAF/CGIL per l’assistenza fiscale) di cui godono le iscritte e gli iscritti alla CGIL.
| Tutto quanto sopra in relazione alla fase di avvicinamento al Fondo Esodi ma NON PERDIAMO OCCASIONE PER RICORDARE CHE alla fine del periodo di erogazione dell’assegno GLI ESODATI DEVONO FARE DOMANDA DI PENSIONE ALL’INPS ENTRO IL MESE PRECEDENTE ALLA DATA DELLA DECORRENZA DELLA PENSIONE STESSA. NON È PREVISTO, INFATTI, ALCUN AUTOMATISMO.
A questo proposito invitiamo le lavoratrici e i lavoratori a contattare circa due mesi prima il nostro Patronato INCA-CGIL per inoltrare la domanda di pensione. |
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ATTENZIONE: IN RELAZIONE AL PERIODO DI PERMANENZA IN ESODO, RICORDIAMO DI FARE ESTREMA ATTENZIONE AL CUMULO DELL’ASSEGNO CON REDDITI DA LAVORO
La percezione di altri redditi può portare alla eventuale revoca parziale o totale dell’assegno straordinario
Su questo il beneficiario dell’assegno straordinario di sostegno al reddito durante tutto il periodo di percezione di tale prestazione è obbligato a comunicare all’ex datore di lavoro e all’INPS l’instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendente o autonomo, specificando chi è il nuovo datore di lavoro e la retribuzione prevista
Le condizioni di cumulabilità dell’assegno si distinguono secondo il tipo di attività e il soggetto a favore del quale è prestata. Qui di seguito trovate uno schema riepilogativo:
| Attività in concorrenza
Redditi da lavoro dipendente o autonomo a favore di soggetti che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro. |
L’assegno non è cumulabile in alcuna misura, pertanto contestualmente all’acquisizione di tali redditi è sospesa l’erogazione degli assegni e della contribuzione. |
| Lavoro dipendente non in concorrenza
Redditi da lavoro dipendente a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro. |
L’assegno è cumulabile nella misura massima dell’ultima retribuzione (mensile ragguagliata ad anno) percepita dall’interessato in servizio. Se l’importo dell’assegno straordinario aumentato dalla nuova retribuzione di lavoro supera il limite, la parte eccedente è trattenuta e la contribuzione previdenziale è ridotta in proporzione. |
| Lavoro autonomo non in concorrenza
Redditi da lavoro autonomo a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro. |
L’assegno viene ridotto per il reddito da lavoro autonomo fino all’importo corrispondente al 50% dell’importo dell’assegno eccedente il trattamento minimo di pensione. |