
Diritti, Pause, Turni e ruolo di Videoterminalista
La tutela della salute e il rispetto dei tempi di recupero non sono una concessione benevola ma un diritto inalienabile sancito dalla legge e dal nostro Contratto Collettivo. L’obiettivo è uno solo: garantire l’integrità psicofisica di ogni lavoratrice e lavoratore.
È di questi giorni l’avvio di un questionario rivolto a 2.053 colleghe/i con la finalità di una misurazione soggettiva del carico di lavoro ed altri elementi di Salute e Sicurezza.
In un Servizio Clienti che si sta ampliando, con turni di lavoro sempre più gravosi, riteniamo sia opportuno fare un punto su alcuni aspetti normativi.
CHI È IL VIDEOTERMINALISTA e le sue pause (art 173/174/175 DlGS 81/08 art. poi declinato applicativamente da art. 74 CCNL 2023)
Al momento unicamente il personale della Direzione Centrale è considerato operatore videoterminalista e tutto il personale della Direzione Centrale e del Servizio Clienti è operatore videoterminalista.
QUALI SONO LE PAUSE? LE PAUSE SONO DUE, CUMULABILI E OBBLIGATORIE
Non esiste confusione: le pause sono due, hanno finalità diverse e si sommano tra loro.
- La pausa spettante al Videoterminalistaper la salvaguardia della Salute Visiva e Posturale è regolata dall’art. 175 del D.Lgs. 81/2008 e prevede:
il diritto a 15 minuti di interruzione ogni 120 minuti di applicazione continuativa al monitor. La pausa non va fruita ad inizio ed alla fine del turno di lavoro e non sono cumulabili. La Modalità è regolata dal CCNL e prevede un cambio di attività lontano dallo schermo.
- La pausa Pranzo (Recupero Energie) è regolata dall’art 112 CCNL 2023:
- Normativa: D.Lgs. 66/2003 (Art. 8).
- Quando: Obbligatoria quando l’orario giornaliero eccede le 6 ore.
- Durata: Solitamente 1 ora (come da CCNL).
- Per chi: Si applica a tutti, inclusi i colleghi del Servizio Clienti che lavorano anche su turni.
Nota Bene: Queste pause sono orario di lavoro a tutti gli effetti (retribuite), non sono cumulabili tra loro.
ORARIO GIORNALIERO e TURNI (art 109 e 110 CCNL 2023):
La distribuzione dell’orario durante la giornata è regolamentata dalle previsioni CCNL.
Per turni si intendono articolazioni d’orario che iniziano o terminano fuori dell’orario extra standard (ovvero che terminano nella fascia dalle 17,15 alle 19,15)
Nei casi in cui l’orario giornaliero termini oltre le ore 18.15 ed entro le 19.15 (19.30 per le attività soggette a specifiche regolamentazioni), alle lavoratrici/lavoratori compete l’indennità giornaliera (CCNL allegato n. 3) per ciascun giorno in cui effettuano tale orario.
Nei casi in cui l’orario giornaliero termini oltre le ore 19.15 (19.30 per le attività soggette a specifiche regolamentazioni) e fatta eccezione per i casi di cui all’art. 111 CCNL comma 4 e 9, alle lavoratrici/lavoratori compete, oltre all’indennità giornaliera (CCNL allegato n. 3) un orario settimanale di 36 ore.
Anche ai turni si applicano le previsioni di CCNL in relazione all’elasticità di orario di entrata e di uscita posticipato nell’ambito di 30 minuti (art.116) con la specifica raccomandazione alle imprese di favorire la fruizione da parte delle lavoratrici/lavoratori che prestano assistenza a familiari
IN SINTESI:
Se lavori in Direzione Centrale o al Servizio Clienti, hai diritto a:
1 – Pausa Pranzo (per il recupero psicofisico generale).
2 – Pause Periodiche di 15 min (ogni 2 ore di monitor).
Invitiamo tutti i colleghi a osservare rigorosamente questi tempi di recupero. Se riscontri carichi di lavoro eccessivi o disposizioni aziendali che rendono difficile la fruizione di questi diritti, segnalalo ai nostri delegati.