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Accordo per l’apertura del Fondo di Solidarietà
vi informiamo che in data odierna, dopo gli incontri del 12, 13 e 14 ottobre, come da previsione degli artt.15 e 16 CCNL ANIA, è stato sottoscritto, per il personale dipendente Allianz Spa, un accordo per l’apertura del Fondo di Solidarietà di settore parte “straordinaria” di cui agli allegati 10 e 10 bis del CCNL ANIA.
L’accordo riguarderà complessivamente 220 uscite volontarie così declinate:
- 50 uscite il 31 dicembre 2026 e ingresso al fondo 1° gennaio 2027 – per coloro che entro il 31 dicembre 2031 raggiungeranno i requisiti pensionistici previsti dall’AGO (pensione anticipata e/o pensione di vecchiaia);
- per quanto riguarda le successive 170 uscite volontarie, nel mese di marzo 2027 e nel mese di marzo 2028, si terranno gli incontri per la definizione di specifici accordi annuali integrativi per la definizione delle finestre di uscita, che comunque non potranno essere successive al 30.06.2028 – per coloro che raggiungeranno i requisiti pensionistici entro il 30.06.2033.
Le novità previste dall’accordo
L’accordo, rispetto ai Fondi di Solidarietà precedenti prevede:
- l’aumento dell’incentivo dal 5% al 6,5% della RAL (+30%);
- per la sottoscrizione della transazione novativa la parte di una tantum viene elevata da €500 a €1.500;
- l’inserimento nell’accordo della previsione di nuove assunzioni pari ad almeno 1/3 delle uscite volontarie;
- incontri periodici tra le Parti per la verifica dell’andamento delle domande e la tenuta degli organici;
e conferma:
- l’applicazione degli aggiornamenti, che intercorreranno tra l’uscita dall’Azienda e la maturazione della pensione, relativi ai trattamenti previsti all’art. 17 (coperture assicurative) del vigente contratto aziendale;
- la posizione previdenziale, presso Previp, alle stesse condizioni del personale in servizio.
Migliori condizioni economiche e nuove assunzioni
Le scriventi Organizzazioni Sindacali attribuiscono grande importanza al miglioramento delle condizioni economiche e all’inserimento nell’accordo dell’impegno a nuove assunzioni, superando la storica resistenza dell’azienda a sottoscrivere vincoli contrattuali su questo tema.
Milano, 15 ottobre 2026
Le RSA del Gruppo Allianz in Italia
FIRST/CISL FISAC/CGIL FNA SNFIA UILCA
VERBALE DI ACCORDO
Del 15 ottobre 2026 su
FONDO DI SOLIDARIETÀ
Allianz SpAFra le Parti sottoscritte,
PREMESSO CHE
a) in data 12 ottobre 2026 Allianz SpA ha avviato con le Rappresentanze Sindacali Aziendali il percorso di confronto previsto dalle procedure di cui all’art. 15 e così pure – con i successivi incontri del 13, 14 e 15 ottobre 2026 – dalle procedure di cui all’art. 16 del vigente CCNL e ha condiviso con esse informazioni e considerazioni sugli andamenti dell’Impresa; in particolare:
- la necessità di mantenere – pur in un contesto di prolungata instabilità economica – elevati livelli di competitività su tutti gli obiettivi di business rende indispensabile agire sulla riduzione dei costi e sulla costante razionalizzazione e semplificazione dei processi;
- gli effetti sempre più profondi e progressivi dell’innovazione tecnologica, dal consolidamento della digitalizzazione alla diffusione dell’intelligenza artificiale, mantengono alta la necessità di efficientamento fermo quanto previsto in materia dall’art. 9 bis del CCNL 16-5-2026 e relativo allegato;
- le inevitabili trasformazioni delle procedure e modifiche nello svolgimento delle prestazioni lavorative, richiedono l’acquisizione di nuove competenze e il riorientamento di quelle esistenti verso attività nuove e a maggior valore aggiunto;
b) conseguentemente, sempre con riferimento a quanto previsto e alle procedure di cui agli artt. 15 e 16 del vigente CCNL, l’Impresa ha comunicato la decisione di intervenire con un’operazione di riduzione degli organici – così come in parte avvenuto già nel corso degli ultimi anni – mediante interventi riorganizzativi mirati e non traumatici, utilizzando sia lo strumento delle incentivazioni sia il Fondo di Solidarietà di settore;
c) con tali premesse l’impresa intende pertanto attivare – mediante l’attivazione del Fondo di Solidarietà del settore assicurativo – l’uscita graduale, agevolata e volontaria entro il 30 giugno 2028 fino ad un massimo di 220 dipendenti; in particolare, fermi i contenuti di merito qui concordati, l’effettività della misura e dei tempi delle uscite annuali successive al 2026 sarà poi confermata tempo per tempo per mezzo di appositi accordi sindacali integrativi del presente;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1) le premesse formano parte integrante del presente accordo.
2) Il ricorso alla sezione straordinaria del Fondo di Solidarietà per il settore assicurativo (di seguito, il “Fondo”) avverrà – per i dipendenti della società Allianz SpA in possesso dei necessari requisiti – con adesione volontaria del personale interessato, nelle modalità e nei termini previsti dagli allegati n° 10 e n° 10 bis del vigente CCNL ANIA, dall’Accordo Sindacale Nazionale del 20/5/2013 e dall’art. 9 del Decreto Ministeriale 17 gennaio 2014, nonché nei termini ed alle condizioni qui di seguito indicati.
3) Fermo quanto previsto al punto c) della premessa al presente accordo, le Parti convengono che per il solo 2026 il numero massimo totale dei dipendenti che – ricorrendo tutti i presupposti e condizioni di cui al presente accordo – potranno, in virtù del presente accordo, avere accesso al Fondo è pari a 50, restando, altresì, convenuto che la priorità di accesso al Fondo verrà attribuita al dipendente che avrà recapitato ad Allianz la richiesta di adesione prima degli altri.
La cessazione dei rapporti di lavoro, e il conseguente accesso al Fondo in caso di sussistenza dei requisiti necessari, avrà effetto al 31 dicembre 2026 con accesso al Fondo dall’1 gennaio 2027.
4) Ferme le modalità ed i termini previsti dagli allegati n° 10 e n° 10 bis del vigente CCNL ANIA, dall’Accordo Sindacale Nazionale del 20/5/2013 e dall’art. 9 del Decreto Ministeriale 17 gennaio 2014, la richiesta di adesione al Fondo è possibile unicamente per coloro che matureranno il trattamento pensionistico AGO anticipato o di vecchiaia ex “Riforma Fornero” entro il 31/12/2031 e che aderiscono – tempestivamente nonché in esatto adempimento dei termini e delle condizioni di cui al presente accordo – all’apposito bando aziendale, emesso da Allianz e che avrà inderogabile e tassativa scadenza il 30/10/2026. In particolare – previa compilazione dell’apposito modulo pubblicato e messo a disposizione da Allianz a partire dal 20.10.2026 – la richiesta di adesione deve essere fatta pervenire entro il termine essenziale del 30/10/2026, corredata obbligatoriamente della documentazione ECOCERT, all’Unità HR Business Partners.
5) A favore di coloro che abbiano validamente formulato la richiesta di adesione al Fondo ai sensi dei punti 2), 3) e 4) che precedono, saranno previsti i trattamenti indicati alle successive lettere a., b. e c. del presente punto 5), allorché sussistano, cumulativamente, le seguenti tassative condizioni:
- preventiva sottoscrizione di un accordo da parte del singolo dipendente con l’Impresa, che preveda la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nonché una transazione generale e novativa ex artt. 1975 e 1976 c.c. relativamente ad ogni diritto, pretesa od azione derivante e/o comunque connessa all’esecuzione del contratto di lavoro ed alla sua cessazione, da formalizzare in sede di conciliazione sindacale o presso la Direzione Territoriale del Lavoro;
- preventiva comunicazione da parte delle Pubbliche Autorità interessate di esito positivo delle procedure amministrative valutative ed autorizzatorie, anche ad opera dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, eventualmente previste per legge e/o per contratto.
a. Incentivo
È previsto il riconoscimento di un importo lordo una tantum – da riconoscere per ogni annualità di permanenza nel Fondo – pari al 6,5% della Retribuzione Annua Lorda fissa. Tale importo sarà commisurato al numero di mesi di effettiva permanenza nel Fondo.
A solo titolo esemplificativo, per un dipendente con una RAL di 45 mila euro lordi annui e una permanenza nel Fondo di 36 mesi, l’incentivo viene calcolato come segue:
(45.000 x 6,5%) / 12 x 36 = 8775 euro lordi.
Il dipendente interessato potrà scegliere, in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro, fra il riconoscimento di detto importo a titolo di incentivazione all’esodo oppure come contributo al Fondo di Previdenza aziendale cui lo stesso aderisce.
Per RAL (retribuzione annua lorda, con esclusione di ogni emolumento a carattere non continuativo ovvero non ricorrente, quali a titolo esemplificativo una tantum, “bonus” e/o incentivazioni legate al raggiungimento di obiettivi e/o risultati, compensi per lavoro straordinario, etc.) si intende quella riferita al mese che precede la cessazione del rapporto di lavoro e proporzionata all’effettivo orario di lavoro in caso di prestazione part-time.
Corrispettivo Transazione
In aggiunta all’Incentivo di cui sopra, è prevista l’erogazione al dipendente, quale corrispettivo della transazione generale novativa di cui al presente punto 5), del complessivo importo lordo di 1.500 euro.
b. Polizze
Per il periodo di permanenza effettiva nel Fondo continueranno a trovare applicazione gli attuali trattamenti secondo le previsioni di seguito riportate dell’art. 17 del vigente T.U. CIA Allianz e le relative prassi in uso, comprese tutte le variazioni che tempo per tempo saranno introdotte.
- Lett. C. Rimborso Spese Mediche
- Lett. D. Auto e Moto, con esclusione di quanto disciplinato all’art. 5 (Polizza auto Allianz Direct)
- Lett. E. Abitazione, R.C. Capofamiglia, Furto e Rapina
- Lett. F. Nautica
Per lo stesso periodo proseguirà altresì l’applicazione a favore del personale con qualifica di Funzionario della Polizza Sanitaria disciplinata in conformità all’All. 5 del vigente CCNL.
Sempre per il periodo di permanenza effettiva nel Fondo continueranno a trovare applicazione:
- la normativa riguardante la “Polizza Conto Corrente” di cui al medesimo T.U. CIA Allianz.
- il mantenimento della posizione previdenziale da parte del Fondo Pensione Previp alle stesse condizioni vigenti per i dipendenti in servizio.
Dopo il termine del periodo di permanenza nel Fondo saranno applicate le condizioni di ultrattività previste dal sopracitato T.U. CIA.
Viene altresì consentito, a coloro già titolari di analoga copertura come dipendenti, di sottoscrivere la polizza Temporanea caso morte e la polizza Infortuni già oggi previste per gli aderenti al “Gruppo Anziani Allianz”.
c. Altre agevolazioni: Mutui, Conto Corrente “Allianz Unico” e Prestiti Personali
Eventuali mutui e/o prestiti personali e/o Conti correnti “Allianz Unico” in essere alla data di cessazione del rapporto di lavoro e di contestuale accesso al Fondo proseguono, secondo le condizioni tutte previste alla stipula di ciascun contratto per tutta la durata di permanenza nel Fondo. Nello stesso periodo non sarà possibile stipularne di nuovi alle condizioni previste per i dipendenti in servizio.
I trattamenti di cui alle lettere a., b. e c. del presente punto 5) sostituiscono in ogni e qualsivoglia diritto, domanda, azione, somma o credito dovuti – in virtù di qualsivoglia norma, sia legale che contrattuale, anche collettiva – per la cessazione del rapporto, salva unicamente la liquidazione a favore del dipendente del T.F.R. e dei ratei delle mensilità supplementari, delle ferie e dei permessi maturati ma non goduti.
Nota a verbale
In conformità alle normative che regolano il Fondo, in sede di adesione i dipendenti interessati sceglieranno se l’assegno straordinario per il sostegno al reddito venga erogato dall’INPS in una delle due modalità alternative che seguono:
- mensile, con il pagamento dei relativi contributi previdenziali da parte del datore di lavoro;
- in un’unica soluzione; in questo caso la somma di tutti gli assegni mensili da corrispondere per tutta la permanenza nel Fondo viene ridotta al 65% con attualizzazione al tasso ufficiale BCE di riferimento alla data di liquidazione della prestazione. La corresponsione avviene al momento della cessazione, senza versamento dei contributi previdenziali da parte dell’Azienda e senza le agevolazioni di cui ai precedenti punti b) e c).
6) Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, si danno reciprocamente atto di avere esattamente adempiuto e regolarmente esaurito la presente procedura, anche con riferimento a quanto previsto e alle procedure di cui agli artt. 15 e 16 del vigente CCNL.
Nota a verbale: le Parti si incontreranno, entro marzo 2027 e poi – indicativamente – entro marzo e ottobre 2028, per una valutazione congiunta – anche delle conseguenze organizzative sulla tenuta degli organici – successiva alla fase di attuazione delle cessazioni derivanti dall’applicazione del presente accordo e così pure per la condivisione degli specifici accordi annuali integrativi del Fondo di Solidarietà relativi agli anni 2027-2028, in coerenza con quanto previsto in premessa al punto c). Sempre in relazione a quest’ultima previsione dell’effettivo raggiungimento di 220 uscite entro il 30 giugno 2028, l’azienda si impegna ad effettuare nel triennio 2026, 2027 e 2028 assunzioni a tempo indeterminato pari ad un terzo delle predette uscite.
7) L’azienda, all’atto di risoluzione del rapporto di lavoro – in conformità alle previsioni dell’art. 14 dell’Accordo Sindacale Nazionale del 20.5.2013 e dell’art. 13 del DM del 17.1.2014 – provvederà, laddove richiesto dal dipendente interessato, ad inserire nel documento di rinuncia al preavviso apposita clausola che garantisca il diritto a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell’Organizzazione Sindacale di appartenenza.
Letto, confermato e sottoscritto.
Milano, 15 ottobre 2026
ALLIANZ S.p.A. R.S.A. FISAC/Cgil First/Cisl UILCA FNA SNFIA




