Fisac Emilia Romagna: sentenze di Cassazione su Part-Time e Permessi L.104

PART TIME E PERMESSI LEGGE 104
INPS accoglie le sentenze di Cassazione

A seguito dell’orientamento giurisprudenziale consolidatosi da parte della Corte di Cassazione che con due decisioni (sentenze 29 settembre 2017, n. 22925 e 20 febbraio 2018, n. 4069) ha statuito che, in linea di principio, il diritto ad usufruire dei permessi non è comprimibile, e dei relativi chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’INPS ha fornito nuove istruzioni per il riconoscimento dei benefici in caso di lavoro a tempo parziale modificando la precedente impostazione rispetto ai part time di tipo verticale o di tipo misto.

Con la circolare 45 del 19/3/2021 ha precisato che la durata dei permessi, qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, non deve subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro.

Pertanto, in relazione ai contratti a Part Time, si possono realizzare le seguenti
previsioni:

  • PART TIME ORIZZONTALE (orario identico su tutte le giornate di lavoro): In caso di part-time di tipo orizzontale rimangono valide le disposizioni fornite al paragrafo 2 del messaggio n. 3114/2018. I tre giorni di permesso non vanno riproporzionati in quanto, relativamente a tali fattispecie, infatti, la commisurazione dei giorni di permesso alla ridotta durata dell’attività lavorativa è insita nella dinamica del rapporto medesimo
  • PART TIME VERTICALE (lavoro distribuito su alcuni giorni alla settimana) e PART TIME MISTO (orario diverso in base alle giornate) con orario complessivo fino al 50%: rimangono valide le disposizioni fornite al citato paragrafo 2 del messaggio n. 3114/2018 ovvero:
    ORARIO MEDIO SETTIMANALE TEORICAMENTE ESEGUIBILE DAL LAVORATORE PART-TIME
    ______________________________________________________
    NUMERO MEDIO DEI GIORNI (O TURNI) LAVORATIVI SETTIMANALI PREVISTI PER IL TEMPO PIENO
    x 3 (giorni di permesso teorici)
  • PART TIME VERTICALE (lavoro distribuito su alcuni giorni alla settimana) e PART TIME MISTO (orario diverso in base alle giornate) con orario complessivo a partire dal 51%: verranno riconosciuti interamente i tre giorni di permesso mensile.
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