Emilia Romagna: congedi Covid, le specifiche della proroga al 31 dicembre 2021

Trovano nuova copertura finanziaria, sino al 31 dicembre 2021, gli oneri INPS per le assenze riconducibili alla malattia per quarantena dei dipendenti del settore privato 2020 e quelle dei lavoratori fragili impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa in smart working.

Grazie all’intervento unitario di CGIL CISL e UIL sono stati rifinanziati i fondi necessari al pagamento da parte dell’INPS nei periodi trascorsi da lavoratrici e lavoratori in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

È stata inoltre ridefinita la possibilità per il datore di lavoro privato, iscritto ad una gestione INPS, che abbia anticipato l’indennità ai suoi dipendenti non aventi diritto alla malattia, di chiedere all’istituto un rimborso forfettario una tantum per ciascun lavoratore di 600 euro nei casi in cui il dipendente non abbia potuto svolgere le mansioni in smart working.

Il Decreto Legge 146/2021 – Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2021 ha reintrodotto, all’art.9, la misura del congedo parentale straordinario per il genitore di figlio/a convivente minore di 14 anni in caso di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza, per quarantena disposta dal dipartimento di prevenzione dell’ASL territoriale oppure per aver contratto infezione da Covid-19.

Il beneficio è esteso, alle stesse condizioni ma a prescindere dall’età anagrafica, ai genitori di figli/e con disabilità grave qualora sia soggetto a chiusura il centro diurno a carattere assistenziale frequentato.

Nei periodi di astensione è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione.

Per i figli tra i 14 ai 16 anni l’accesso al congedo rimane, ma senza corresponsione di indennità né contribuzione figurativa fatti salvi, invece, il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto.

I CONTENUTI SPECIFICI

CONGEDO PER GENITORI CON FIGLI DI ETÀ INFERIORE A 14 ANNI

In caso di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio/a convivente di età inferiore ai 14 anni:

  • Il lavoratore dipendente genitore, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte:
    • alla durata della sospensione stessa,
    • alla durata dell’infezione da Covid-19 del figlio/a
    • alla durata della quarantena del figlio disposta da ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

CONGEDO PER GENITORI CON FIGLI DISABILI

Il genitore di figli con disabilità in situazione di gravità, accertata (legge 104), può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte. Il diritto è riconosciuto a prescindere dall’età del figlio/a.

  • alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio convivente, a prescindere dall’età del figlio/a;
  • per la durata dell’infezione da Covid-19 del figlio/a;
  • per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o il figlio/a frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.

CONGEDO PER GENITORI CON FIGLI DISABILI

Il genitore di figli con disabilità in situazione di gravità, accertata (legge 104), può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte. Il diritto è riconosciuto a prescindere dall’età del figlio/a.

  • alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio convivente, a prescindere dall’età del figlio/a;
  • per la durata dell’infezione da Covid-19 del figlio/a;
  • per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o il figlio/a frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.

In ogni caso, il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria.

Contribuzione: I periodi di astensione sono “coperti” dalla contribuzione figurativa, inoltre, per gli stessi periodi è riconosciuta al lavoratore/lavoratrice – in luogo della retribuzione – un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata con le regole previste per l’indennità di maternità o paternità (art. 23 d.lgs. 151/2001).

Conversione periodi precedenti: Conversione dei periodi di congedo ex d.lgs. 151/2001, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”.

I periodi di congedo parentale usufruiti dal lavoratore dall’inizio dell’anno scolastico in corso fino alla fine del 2021, a causa:

  • Sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza;
  • Sospensione delle attività dei centri diurni a carattere assistenziale;
  • Infezione da Covid-19 del figlio/a;
  • Quarantena del figlio/a;

possono essere convertiti nel nuovo congedo, previa domanda dello stesso lavoratore, con diritto alla relativa indennità e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale (ordinario).

CONGEDO PER GENITORI CON FIGLI DI ETÀ COMPRESA TRA 14 E 16 ANNI

Ricorrendo le condizioni di cui sopra (Cfr. Congedo per genitori con figli inferiori a 14 anni), il lavoratore dipendente genitore di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per i giorni in cui un genitore fruisce del nuovo congedo parentale oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.

Riteniamo importante avere ottenuto il rifinanziamento e la restituzione di questa tutela a tutte le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, soprattutto perché interviene per tempo e sana una situazione di elevata complessità sanitaria.

Auspichiamo una risposta altrettanto sollecita del Ministero dell’Istruzione riguardo il ripristino del codici-SIDI specifici per l’assenza.

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