Fringe Benefits 2022
Pubblicata la Circolare AE sulla tassazione da applicare
Il 4 novembre è stata pubblicata la Circolare interpretativa di Agenzia delle Entrate, che ha chiarito l’applicazione della tassazione al superamento del limite di defiscalizzazione dei Fringe Benefits, fissato a 600 euro per il 2022.
Agenzia delle Entrate scrive testualmente (Paragrafo 2.2 della Circolare): “dalla lettura della disposizione in esame, nonché delle relazioni illustrativa e tecnica sopra citate, risulta evidente che la disciplina applicabile è quella dell’articolo 51, comma 3, del TUIR” […] “Pertanto, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al predetto limite, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di euro 600”
| Sebbene solleviamo tutte le nostre perplessità sulla decisione, per la quale abbiamo già interessato le strutture sindacali di riferimento, è evidente che il dettato della Circolare AE prescriva, al superamento del limite di defiscalizzazione, la tassazione dell’intero importo dei Fringe Benefits e non solo della parte eccedente la quota di 600 euro, come già applicato dalla banca per le buste paga di ottobre. |
Poniamo inoltre l’attenzione sull’ulteriore rialzo dei tassi BCE deliberato il 27 ottobre scorso (da 1,25% a 2,00%) che potrebbe portare a ulteriori conguagli entro fine anno.
Milano, 7 novembre 2022
Fisac-CGIL Gruppo Banco BPM