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In data odierna le scriventi Organizzazioni Sindacali hanno sottoscritto con DB S.p.A. un importante Accordo che regolerà gli effetti della Riorganizzazione 2026-2027 che ricordiamo riguarda la Direzione Operations:
- automazione dei processi creditizi nell’ambito del Settore DB Easy Digital con conseguente riduzione delle attività di supporto e di gestione delle pratiche creditizie attualmente svolte dalla Direzione Operations;
ottimizzazione digitale e riorganizzazione funzionale delle strutture operative; - riallocazione selettiva di attività operative verso HUB del Gruppo Deutsche Bank e/o verso partner esterni.
Ripercorriamo quindi i contenuti delle intese raggiunte.
RIORGANIZZAZIONE
Dopo aver espresso la non condivisione dell’ennesima operazione di riduzione degli organici prospettata dalla Banca e a seguito di un successivo esame dei vari progetti presentati, le Organizzazioni Sindacali si sono fortemente focalizzate sui seguenti aspetti:
- un necessario e concreto segnale in termini di incremento occupazionale che compensasse ampiamente la contrazione del Personale prevista. Nello specifico è stato ottenuto un tasso di sostituzione superiore all’86%; su istanza delle Organizzazioni Sindacali una quota di tali assunzioni potrà riguardare donne vittime di violenza di genere o figlie/figli di vittime di femminicidio;
- un indispensabile quadro di precise ed esigibili garanzie sulla mobilità funzionale e – per quanto residuale – su un’eventuale mobilità geografica, atte a limitare gli impatti e le ricadute derivanti dalla riorganizzazione.
Dopo un lungo e complesso confronto si è quindi giunti ad ottenere dall’Azienda i seguenti impegni:
NUOVA OCCUPAZIONE
Impegno a valorizzare la nuova occupazione con l’ingresso di giovani under 36 e la possibilità di assunzione per quei Lavoratori che abbiano prestato la propria attività per almeno 8 mesi con contratto di somministrazione o a tempo determinato.
INCENTIVAZIONI ALLE USCITE
ai Colleghi che volontariamente aderiranno al piano di uscita saranno riconosciute le seguenti condizioni economiche:
PENSIONANDI (per chi matura il requisito AGO entro il 1.1.2028):
- un importo pari a 12 mensilità;
- accesso per due anni, a partire dall’anno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, alla copertura assicurativa per il rimborso delle spese mediche quale tempo per tempo messa a disposizione dei pensionati del Gruppo DB, con costo interamente a carico della Banca.
ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETÀ (per chi matura il requisito AGO entro il 1.1.2031):
- un importo pari a 3 mensilità;
- un importo pari al 5,50% della retribuzione annua lorda (RAL). Detto importo verrà calcolato per i mesi intercorrenti fra la data di accesso al Fondo di Solidarietà e la data di maturazione dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione;
- mantenimento della polizza sanitaria per il periodo di permanenza nel Fondo.
MOBILITÀ
- consenso per i trasferimenti oltre un certo chilometraggio per alcune categorie di lavoratori.
Per ogni ulteriore dettaglio, vi rimandiamo alla lettura puntuale degli accordi e dellacomunicazione aziendale che verrà pubblicata entro il 2 febbraio 2026 ed invitiamo gli interessati a verificare con attenzione le varie opportunità indicate.
Con questo Accordo siamo convinti di aver coniugato in modo positivo ed equilibrato sia le esigenze e le aspettative dei Colleghi che volontariamente potranno lasciare l’Azienda, sia quelle di coloro che invece rimarranno al lavoro nei prossimi anni.
Milano, 21 gennaio 2026
Le Segreterie di Coordinamento nel Gruppo Deutsche Bank S.p.A.
FABI – FIRST/CISL – FISAC/CGIL – UILCA – UNISIN
Rosario Salzano, importante accordo su ricambio generazionale in Deutsche Bank
VERBALE DI ACCORDO EX ARTT. 20 E 23 DEL CCNL 23 NOVEMBRE 2023
Processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione nell’ambito della Deutsche Bank S.p.A.
In Milano, in data 21 gennaio 2026,
tra
la Deutsche Bank S.p.A. (di seguito, anche, “la Banca”),
e
le SS.OO.CC. delle OO.SS.:
- FABI;
- FIRST-CISL;
- FISAC-CGIL;
- UILCA;
- UNISIN.
(di seguito le “OO.SS.”)
Premesso che:
a) in coerenza con il percorso di trasformazione intrapreso a livello di Gruppo volto a favorire il conseguimento di un assetto più digitale, resiliente e sostenibile, la Deutsche Bank S.p.A. ha deciso di avviare un articolato piano di ristrutturazione della Direzione Operations, in ordine al quale, con lettera in data 28 novembre 2025, la Banca ha fornito la prevista informativa ai sensi degli artt. 20, 22 e 23 del CCNL 23.11.2023, a fronte della dichiarata sussistenza di tensioni occupazionali, dando avvio alla relativa procedura;
b) il piano illustrato prevede la revisione strutturata dei processi operativi della Direzione Operations con attuazione di misure di efficientamento e modernizzazione, sia in termini di automazione che di esternalizzazione di attività, con correlata necessità anche di introduzione di nuove competenze professionali; più in particolare, nel biennio 2026-2027, l’attuale operatività della Direzione Operations sarà impattata dalle seguenti iniziative aziendali:
1. Automazione dei processi creditizi nell’ambito del Settore DB Easy Digital con conseguente riduzione delle attività di supporto e di gestione delle pratiche creditizie attualmente svolte dalla Direzione Operations.
A tale riguardo, la Banca ha precisato che, all’interno dell’Area di business Consumer House, il Settore DB Easy Digital, di cui è già stata comunicata la prossima trasformazione in Unità Organizzativa, adotterà progressivamente, a partire dalla seconda metà del 2026, un nuovo modello operativo volto alla semplificazione e all’automazione, tramite l’utilizzo di algoritmi avanzati, dei processi di valutazione e approvazione di alcune tipologie di credito, secondo le logiche prestabilite di merito creditizio.
L’obiettivo, in tal modo, sarà di aumentare l’efficienza, la coerenza e la velocità nella gestione delle richieste di credito. Di riflesso, tale percorso di automazione ridurrà il fabbisogno delle attività di gestione delle pratiche creditizie attualmente in capo alla Direzione Operations (istruttoria pratiche, interrogazione banche dati, verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e reddituali per i soggetti richiedenti il credito, nonché, nei limiti di competenza, attività di proposta e delibera del credito stesso).
2. Ottimizzazione digitale e riorganizzazione funzionale delle strutture operative.
Nel contesto di cui sopra, la stessa Direzione Operations realizzerà altresì, nel biennio 2026-2027, un programma di ottimizzazione digitale e di reingegnerizzazione dei processi che determinerà, attraverso l’adozione di soluzioni digitali, l’integrazione di strumenti automatizzati e la conseguente revisione dei flussi di lavoro, una riduzione delle attività a minor valore aggiunto all’interno delle strutture operative.
3. Riallocazione selettiva di attività operative verso HUB del Gruppo Deutsche Bank e/o verso partner esterni.
A completamento delle iniziative previste e sempre nell’ottica di un efficientamento operativo della Direzione Operations, nel biennio citato saranno, inoltre, esternalizzate alcune attività attualmente di competenza della Direzione Operations, principalmente nelle aree Payments e Accounting, con l’obiettivo, anche in questo caso, di ridurre le attività a minor valore aggiunto e di concentrare le risorse disponibili su attività caratterizzate da maggior grado di specializzazione.
c) nell’ambito dell’informativa del 28.11.2025, inoltre, la Banca:
- ha evidenziato che la realizzazione di tali progetti comporterà all’interno della Direzione Operations una riduzione del numero delle relative risorse complessivamente pari a 30 unità, di cui 20 in Lombardia e 10 in Campania, che non si ritiene, per oggettive ragioni organizzative, possano trovare adeguata riallocazione interna;
- al fine di definire le più adeguate misure, limitando per quanto possibile ricadute sul piano sociale, si è resa disponibile a prevedere, all’interno della Direzione Operations, su base volontaria, il ricorso all’esodo incentivato per il personale in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, nonché alle prestazioni straordinarie del “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riqualificazione professionale del personale del credito”, di cui al DI 83486/2014 (di seguito il “Fondo di Solidarietà”), secondo logiche di sostenibilità dei costi;
- in relazione alla tempistica prevista per la realizzazione dei singoli progetti, ha altresì precisato che le uscite potranno avvenire con gradualità a partire dal secondo trimestre del 2026 e si dovranno concludere entro il mese di dicembre 2027;
- ha evidenziato che l’implementazione delle iniziative sopra descritte potrà comportare altresì sia esigenze di riconversione e riqualificazione professionale, da gestirsi nell’ambito delle previsioni del quadro normativo di riferimento, anche attraverso il sostegno alla formazione con accesso ai fondi di cui alla disciplina comunitaria, nazionale, regionale e di settore, sia il ricorso alla mobilità territoriale;
d) le OO.SS. hanno manifestato la non condivisione della presente riorganizzazione e la totale contrarietà alla continua esternalizzazione di attività, ritenendo non condivisibile che le politiche di riduzione dei costi si realizzino attraverso il taglio di posti di lavoro;
e) nel corso degli incontri tenutisi tra le Parti, le stesse hanno proceduto ad un confronto in merito ai progetti sopra citati;
f) in tale ambito le OO.SS. hanno inteso formulare una forte sollecitazione alla Banca per l’adozione di correlate iniziative volte a favorire il sostegno dell’occupazione, richiedendo, in particolare, la pianificazione di un congruo programma di nuove assunzioni;
g) le Parti hanno valutato, alla luce delle previsioni degli artt. 20 e 23 del CCNL, l’adozione degli strumenti utilizzabili per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione degli organici sopra indicati (30 unità), individuando, in particolare, nelle incentivazioni all’esodo anticipato per pensionamento e nel ricorso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà gli strumenti che dovrebbero consentire, in base al criterio della volontarietà, la predetta riduzione degli organici;
h) le Parti, fermo restando quanto previsto alla precedente lettera g), hanno inoltre individuato nel ricorso ai contratti part-time, nella mobilità territoriale e negli interventi di riconversione e riqualificazione professionale gli strumenti atti a conseguire la gestione delle ricadute sulle condizioni di lavoro del personale interessato rivenienti dalla realizzazione dei progetti;
i) nell’ambito di un approccio sempre costruttivo e di un confronto ampio su tutte le tematiche derivanti dalla riorganizzazione, di cui le Parti hanno inteso reciprocamente darsi atto, le stesse hanno quindi proseguito la trattativa per pervenire ad un accordo volto a definire le modalità e condizioni per l’adozione dei predetti strumenti, rilevando, peraltro, la necessità di definire opportuni criteri di priorità qualora si dovesse registrare, complessivamente, all’interno della Direzione Operations, un numero di adesioni alle incentivazioni all’esodo e al Fondo di Solidarietà superiori a quelle attese;
j) considerati i tempi e la gradualità previsti per la realizzazione dei progetti di cui sopra, le OO.SS. hanno inoltre evidenziato la necessità di poter disporre, tempo per tempo, di adeguata e specifica informativa circa le effettive ricadute sulle condizioni sociali e di lavoro del personale onde poter esercitare un periodico controllo sulla realizzazione dei singoli progetti e sulla attivazione degli strumenti di cui alle lettere g) e h) che precedono;
k) l’attuale politica aziendale in materia di trasferimenti, applicata autonomamente dall’azienda, prevede per i dipendenti trasferiti ad iniziativa dell’azienda stessa, ad una distanza superiore almeno ai 30 Km dal luogo di residenza, sempre che ciò comporti un effettivo maggiore disagio in termini di distanza tra sede di lavoro e residenza, il riconoscimento di una indennità temporanea collegata all’effettiva permanenza del disagio, in aggiunta ai trattamenti contrattualmente dovuti; tale indennità sarà, inoltre, mantenuta nel caso il nuovo trasferimento, pur comportando un minor disagio, sia comunque ad una distanza superiore ai 30 Km dal luogo di residenza; per le giornate in cui la prestazione lavorativa sarà svolta in modalità agile, tale indennità sarà riproporzionata su base mensile nei casi in cui la stessa risulti accordata in misura corrispondente all’utilizzo di mezzo privato;
si è convenuto quanto segue:
1. La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. La Banca manifesta la volontà di risolvere la situazione di eccedenza di personale per le complessive 30 unità attraverso il ricorso, su base volontaria, alle incentivazioni all’esodo anticipato del personale con diritto a pensione, nonché alle prestazioni straordinarie di cui al DI 83486/2014.
Criteri di individuazione dei lavoratori in esubero
3. Con riferimento alle ricadute occupazionali rivenienti dalla realizzazione dei progetti di cui in premessa, quantificate in 30 unità complessive all’interno della Direzione Operations, ferma restando la necessità di conseguire la predetta riduzione degli organici, al fine di attenuare quanto più possibile le ricadute sul piano sociale, viene concordemente stabilito di ricorrere ai criteri di seguito indicati, utilizzando la volontarietà quale criterio per la gestione degli esuberi, comunque nell’ambito delle risorse che matureranno il diritto alle prestazioni pensionistiche AGO entro il termine del 1° gennaio 2031.
4. Personale con diritto alla prestazione pensionistica AGO entro il 1° gennaio 2028 – Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
In applicazione del criterio della volontarietà di cui sopra, a tutti i dipendenti in organico alla Direzione Operations alla data del presente accordo che abbiano maturato il diritto al trattamento pensionistico AGO ai sensi del D.L. n. 201/2011, art. 24, convertito nella Legge n. 214/2011 (c.d. “Legge Fornero”) ovvero che maturino tale diritto con decorrenza non oltre il 1° gennaio 2028, anche se con diritto al mantenimento in servizio, viene riconosciuta la facoltà di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro alla data che sarà precisata dall’azienda, con ultimo giorno di servizio compreso tra il 1° maggio 2026 ed il 31 dicembre 2027, e comunque non prima della data di maturazione del diritto alla prestazione pensionistica AGO, con esclusione reciproca di ogni obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del preavviso, previa presentazione di specifica richiesta irrevocabile da parte dell’interessato con le modalità e tempistiche che saranno stabilite dall’azienda entro il 2 febbraio 2026 tramite apposita circolare indirizzata a tutto il personale interessato.
A favore dei suddetti dipendenti verrà riconosciuto un incentivo all’esodo sotto forma di importo omnicomprensivo da erogarsi a titolo di integrazione al TFR, nella misura di 12 mensilità.
La misura della mensilità di incentivo sarà pari ad 1/12 della Retribuzione Annua Lorda, calcolata sulla base degli elementi fissi corrisposti su base mensile, escluse le indennità corrisposte a qualsiasi titolo nonché il corrispettivo per il patto di non concorrenza.
Tali risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro saranno formalizzate dall’azienda e dai lavoratori interessati avanti l’apposita Commissione di conciliazione, costituita presso ABI o, in alternativa, presso l’apposita Commissione costituita presso i competenti Ispettorati Territoriali del Lavoro, con rinuncia da parte del lavoratore ad ogni pretesa relativamente all’intercorso rapporto di lavoro ed alla sua risoluzione.
5. Adesione al Fondo di Solidarietà
Per il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione degli organici di cui sopra, fermo restando quanto previsto al punto 4 che precede, si farà altresì ricorso, su base volontaria e limitatamente al personale in organico alla Direzione Operations alla data del presente accordo, alle prestazioni straordinarie di cui al DI 83486/2014 (di seguito le “prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà”), nel limite massimo di permanenza al Fondo pari a 36 mesi, sino al raggiungimento di 30 uscite, dedotte quelle per incentivazione all’esodo anticipato di cui al punto 4 che precede, nei confronti dei lavoratori che maturino il diritto al trattamento pensionistico AGO, anche se abbiano diritto al mantenimento in servizio, successivamente al 1° gennaio 2028 ed entro il 1° gennaio 2031 e risolvano il rapporto di lavoro entro la data del 31 dicembre 2027, secondo i criteri e ordini di priorità di seguito indicati.
Le domande di accesso alle prestazioni erogate dal Fondo di Solidarietà dovranno essere presentate inderogabilmente entro il termine e con le modalità che saranno indicate nella predetta circolare, contestualmente all’impegno vincolante ed irrevocabile di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro, con esclusione reciproca di qualsiasi obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del preavviso, alla data che verrà stabilita dall’azienda, compresa tra il 1° maggio 2026 ed il 31 dicembre 2027, e comunicata agli interessati.
Le cessazioni dal servizio per l’accesso al Fondo di Solidarietà saranno formalizzate dall’azienda e dai lavoratori interessati avanti l’apposita Commissione di conciliazione costituita presso ABI o, in alternativa, presso l’apposita Commissione costituita presso i competenti Ispettorati Territoriali del Lavoro, con rinuncia da parte del lavoratore ad ogni pretesa relativamente all’intercorso rapporto di lavoro ed alla sua risoluzione.
A favore dei dipendenti di cui sopra è prevista l’erogazione di un incentivo all’esodo sotto forma di importo omnicomprensivo da erogarsi a titolo di integrazione al TFR pari a 3 mensilità.
La misura di tale mensilità sarà pari ad 1/12 dell’ultima Retribuzione Annua Lorda percepita, calcolata sulla base degli elementi fissi corrisposti su base mensile, escluse le indennità corrisposte a qualsiasi titolo nonché il corrispettivo per il patto di non concorrenza.
Le prestazioni e i trattamenti di cui sopra erogati dal Fondo di Solidarietà riguarderanno i dipendenti in organico alla Direzione Operations alla data del presente accordo, i quali, avendone i requisiti, abbiano presentato richiesta, con le modalità e nei termini previsti dal presente accordo.
Le domande di accesso alle prestazioni erogate dal Fondo di Solidarietà saranno accolte sino al raggiungimento di 30 uscite, dedotte quelle per incentivazione all’esodo di cui al punto 4 che precede.
Nel caso il numero delle domande di accesso alle prestazioni erogate dal Fondo di Solidarietà fosse superiore al numero di quelle accoglibili, ai fini della definizione della graduatoria delle domande accoglibili troveranno applicazione i criteri e gli ordini di priorità progressiva di seguito indicati:
A) domande presentate da dipendenti della Direzione Operations beneficiari dell’art. 9, comma 2, L. 29.3.1985 n. 113 ovvero dell’art. 80, comma 3, della L. 23.12.2000, n. 388;
B) domande presentate da dipendenti della Direzione Operations operanti alla data del presente accordo in regione geografica per la quale siano stati dichiarati esuberi, entro il limite numerico degli esuberi dichiarati su base regionale; per ciascun ambito regionale interessato, inoltre, la graduatoria sarà predisposta secondo il seguente ordine di priorità:
- condizione del lavoratore destinatario della legge n. 104/92, art. 3, comma 3, con diritto a permessi per sé o per i familiari alla data del presente accordo;
- maggiore prossimità alla maturazione del diritto al trattamento pensionistico AGO;
- maggiore età anagrafica.
Qualora il numero delle domande pervenute per ciascun ambito regionale interessato raggiunga il limite numerico degli esuberi dichiarato per regione, ma tali domande non risultino tutte accoglibili per effetto delle uscite per incentivazione all’esodo anticipato di cui al punto 4 che precede e di quelle previste in esito all’applicazione del criterio A) che precede, verrà formulata una graduatoria unica relativa alle domande relative alle regioni per le quali siano stati dichiarati esuberi e, nell’ambito di detta graduatoria, le domande saranno accolte secondo l’ordine di priorità che precede, entro il numero massimo per regione corrispondente a quello degli esuberi dichiarati.
Le eventuali domande non accolte in esito all’applicazione del criterio B) che precede confluiranno, insieme a quelle provenienti da dipendenti della Direzione Operations operanti alla data del presente accordo in regione geografica diversa da quelle per le quali sono stati dichiarati esuberi, in una graduatoria unica di domande eventualmente ancora accoglibili predisposta, anche in questo caso, secondo il seguente ordine di priorità:
- condizione del lavoratore destinatario della legge n. 104/92, art. 3, comma 3, con diritto a permessi per sé o per i familiari alla data del presente accordo;
- maggiore prossimità alla maturazione del diritto al trattamento pensionistico AGO;
- maggiore età anagrafica.
6. Garanzie nel caso di evoluzione normativa
Le domande di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà si intendono accolte sulla base dei requisiti pensionistici previsti al momento della presentazione delle domande stesse, fermo restando che, in caso di variazioni del quadro normativo di riferimento, sopravvenute rispetto alla stipulazione del presente accordo e tali da non consentire l’accesso ai trattamenti pensionistici AGO al termine del periodo previsto di permanenza al Fondo di Solidarietà, le Parti si incontreranno per valutare la situazione determinatasi e concordare le opportune misure, anche correttive o modificative rispetto a quanto concordato nel presente accordo.
Nel caso in cui tali variazioni intervenissero prima dell’accesso al Fondo di Solidarietà, l’azienda consentirà il ritiro della domanda ad esito degli accertamenti tecnici del caso.
Nel caso di modifiche normative e/o legislative che pregiudichino il diritto alla percezione dei trattamenti previdenziali pubblici dei lavoratori che abbiano avuto accesso al Fondo di Solidarietà, e salvo che il Fondo stesso non prosegua l’erogazione delle prestazioni straordinarie previste dal DI 83486/2014 e successive modifiche, fino alla nuova maturazione dei requisiti pensionistici, gli stessi avranno diritto a rientrare in servizio, con contratto a tempo determinato, anche part-time se richiesto dall’interessato, fino alla prima maturazione del diritto al percepimento della pensione.
L’azienda si riserva di collocare i lavoratori in aspettativa retribuita per l’intero predetto periodo.
7. Adempimenti amministrativi
Il lavoratore che intende aderire al Fondo di Solidarietà ha l’obbligo di informazione e documentazione nei confronti dell’azienda circa la propria posizione assicurativa e contributiva complessiva, e dovrà produrre l’estratto conto contributivo rilasciato dalla competente Sede dell’INPS e, appena in grado, il certificato ECOCERT – ex art. 54 L. 88/89 – entro la data stabilita e secondo le modalità comunicate dall’azienda.
Il lavoratore potrà inoltre rilasciare eventuale delega all’INPS per la riscossione dei contributi associativi sindacali.
8. Incontro di verifica
Le Parti si incontreranno entro il 6 marzo 2026 al fine di verificare il numero di richieste di incentivazione all’esodo anticipato e di accesso al Fondo di Solidarietà pervenute ai sensi del presente accordo e valutare, conseguentemente, il grado di raggiungimento degli obiettivi di riduzione degli organici previsti dal piano d’impresa nell’ambito della Direzione Operations, con le seguenti modalità:
a) si procederà in primo luogo alla verifica delle richieste di risoluzione volontaria del rapporto di lavoro presentate entro i termini previsti ai sensi del punto 4 che precede (pensionabili). L’azienda comunicherà alle OO.SS. entro il 27 febbraio 2026 il numero delle domande pervenute;
b) in secondo luogo, si prenderanno in considerazione i lavoratori che, maturando i requisiti per l’accesso ai trattamenti pensionistici AGO successivamente al 1° gennaio 2028 ed entro il 1° gennaio 2031, abbiano fatto richiesta di accesso al Fondo di Solidarietà, entro i termini previsti, secondo quanto previsto dall’art. 5 del presente accordo.
Qualora ad esito di quanto sopra non si raggiungesse il numero di 30 uscite complessivamente previste, le Parti si incontreranno per una valutazione urgente della situazione.
********
Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia al DI 83486/2014.
Mobilità
9. Le Parti si danno atto che la realizzazione dei progetti potrà determinare il ricorso alla mobilità territoriale. Per la gestione della stessa, in linea con il dichiarato obiettivo di contenere, per quanto possibile, le ricadute sul piano sociale, le Parti concordano quanto previsto ai punti da 10) a 16) che seguono.
10. Fermo quanto precede e fermo restando quanto previsto dagli artt. 97 e 119 del CCNL 23.11.2023, il ricorso alla mobilità verrà realizzato in base ai seguenti criteri, compatibilmente con le competenze professionali acquisite dagli interessati, anche attraverso gli interventi di riconversione o riqualificazione professionale di cui al successivo punto 19):
a) accoglimento delle richieste di trasferimento verso unità operative presso le quali si determinano necessità di risorse, in primo luogo attraverso avvicendamenti e/o altri trasferimenti in accoglimento di richiesta, ove compatibile, oltre che in termini di competenze professionali, anche sotto il profilo delle esigenze organizzative e produttive, privilegiando, ove possibile, le richieste presentate da personale appartenente ad unità con esuberi;
b) ricerca prioritaria della volontarietà, attraverso specifici colloqui individuali finalizzati anche ad acquisire tutti gli elementi relativi alle condizioni personali e familiari dell’interessato;
c) ricollocazione, ove coerente con le esigenze organizzative, nell’ambito territoriale che determini minor disagio in base a criteri oggettivi (distanze chilometriche, mezzi pubblici ecc.) e quindi, di massima, nei seguenti ambiti territoriali, indicati in ordine di priorità: unità produttive limitrofe, Provincia, Province limitrofe, Regione, Regioni limitrofe, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 23;
d) a fronte di situazioni di tipo eccezionale, infine, le soluzioni idonee a limitare il più possibile gli effetti della mobilità potranno essere individuate anche nel telelavoro volontario.
11. Nel disporre i trasferimenti la Banca ricercherà, inoltre, soluzioni che, ove possibile, possano favorire il mantenimento e la valorizzazione della professionalità acquisita dai lavoratori/lavoratrici interessati.
12. Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge e dalle richiamate norme del CCNL in materia di trasferimenti, è altresì previsto il consenso del lavoratore/lavoratrice interessato per il trasferimento presso unità produttive ad oltre 30 Km di distanza dal luogo di residenza/domicilio di dipendenti nelle seguenti situazioni personali/familiari:
a) lavoratrici in stato di gravidanza o con figli di età fino a otto anni;
b) lavoratrici e lavoratori con affidamento esclusivo di minori fino a quattordici anni di età;
c) personale portatore di handicap, anche ai sensi della L. 68/99, ovvero con familiari conviventi in detta situazione ai sensi della L. 104/92 o in gravi e documentate condizioni di malattia che richiedano assistenza nei termini previsti dalle disposizioni di legge in materia;
d) personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.
13. È altresì previsto il consenso del lavoratore/lavoratrice al trasferimento nei seguenti casi:
a) trasferimento del dipendente appartenente alla categoria delle Aree Professionali, con almeno 8 anni di anzianità di servizio, presso unità produttive ad oltre 60 Km di distanza dalla piazza di lavoro di assegnazione;
b) trasferimento del dipendente appartenente alla categoria delle Aree Professionali, con almeno 13 anni di anzianità di servizio, presso unità produttive ad oltre 50 Km di distanza dalla piazza di lavoro di assegnazione;
c) trasferimento del dipendente appartenente al 1° o 2° Livello Retributivo della categoria dei Quadri Direttivi, con almeno 8 anni di anzianità di servizio, presso unità produttive ad oltre 70 Km di distanza dalla piazza di lavoro di assegnazione;
d) trasferimento del dipendente appartenente al 1° o 2° Livello Retributivo della categoria dei Quadri Direttivi, con almeno 13 anni di anzianità di servizio, presso unità produttive ad oltre 60 Km di distanza dalla piazza di lavoro di assegnazione;
e) trasferimento del dipendente appartenente al 3° o 4° Livello Retributivo della categoria dei Quadri Direttivi presso unità produttive ad oltre 90 Km di distanza dalla piazza di lavoro di assegnazione.
Nei casi in cui risulti già corrisposta l’indennità di pendolarismo, in particolare, ai fini della determinazione della distanza chilometrica per la quale è richiesto il consenso del lavoratore/lavoratrice interessato si terrà conto anche della distanza che ha dato origine alla predetta indennità, limitatamente ai casi in cui all’esito del nuovo trasferimento risulti complessivamente per il dipendente un maggior disagio in termini di pendolarismo. In ogni caso, qualora la distanza chilometrica dalla residenza/domicilio sia particolarmente significativa, l’azienda si impegna a valutare previamente ogni eventuale soluzione alternativa che comporti un minor disagio per la risorsa interessata, avendo come parametro di riferimento i limiti chilometrici di cui al presente punto 13).
14. Le Parti si danno atto, in ogni caso, che il requisito del consenso di cui ai punti 12) e 13) che precedono non potrà trovare applicazione in caso di mancanza di unità produttiva nell’arco di 30 Km per le casistiche di cui al punto 12), ovvero nell’arco della maggiore distanza chilometrica prevista per i casi di cui al punto 13).
15. Verrà data priorità al rientro nell’ambito della piazza ovvero della Regione di provenienza dei dipendenti in mobilità ai sensi del presente accordo, trasferiti ad iniziativa aziendale, rispetto al ricorso a nuove assunzioni o ad altri trasferimenti ad iniziativa aziendale sulla piazza ovvero nella Regione di provenienza, tenuto conto dei requisiti professionali e provvedendo, ove possibile, agli eventuali interventi di riconversione/riqualificazione professionale che si rendessero necessari. In particolare, il lavoratore/lavoratrice interessato potrà formalizzare domanda di rientro nell’ambito della piazza ovvero della Regione di provenienza una volta decorsi 18 mesi dalla data del trasferimento, con impegno della Banca a rendere operativo il rientro nel termine di ulteriori 24 mesi dalla data di presentazione della domanda nella piazza ovvero nella Regione di provenienza, compatibilmente con le esigenze organizzative.
16. Ai dipendenti trasferiti ad una distanza superiore a 30 Km dal luogo di residenza/domicilio – che non comportino l’effettivo cambio della residenza/domicilio stessi – verrà riconosciuta l’indennità temporanea, nelle misure e alle condizioni aziendalmente in atto, ferma la riparametrazione della stessa su base mensile per le giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile nei casi in cui la stessa risulti accordata in misura corrispondente all’utilizzo di mezzo privato. Dette indennità si intendono annue lorde suddivise su 12 mensilità, restando comunque escluse dalla base di calcolo di gratifiche, straordinari, TFR.
Nei confronti di detto personale verrà altresì data precedenza nell’adozione delle flessibilità di orario individuale, previste dal CCNL o dal CIA vigenti, atte a limitare i disagi conseguenti al pendolarismo.
17. Se il trasferimento, disposto ad iniziativa aziendale, comporta l’effettivo cambio di residenza/domicilio, oltre ai rimborsi spese e alle indennità previsti dal CCNL 23.11.2023, verranno riconosciuti i seguenti trattamenti:
a) Quadri direttivi: un importo lordo “una tantum” di € 3.600 lordi da riconoscere all’atto del trasferimento, con l’obbligo di rimborso dell’ammontare netto percepito qualora dovesse intervenire la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni entro un anno dal trasferimento;
b) Aree professionali:
- un importo lordo “una tantum” di € 3.000 lordi da riconoscere all’atto del trasferimento, con l’obbligo di rimborso dell’ammontare netto percepito qualora dovesse intervenire la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni entro un anno dal trasferimento;
- il mantenimento del contributo alloggio previsto dall’art. 119 del CCNL 23.11.2023, comma 6, per 5 anni senza le riduzioni di cui al comma 7 del medesimo articolo;
- un contributo nel limite massimo di € 2.500 lordi per le spese documentate di riordino dell’alloggio;
- il rimborso delle spese sostenute per la ricerca dell’alloggio (fattura dell’agenzia);
c) Quadri direttivi e aree professionali:
- il riconoscimento di una annualità al dipendente trasferito che dovesse rassegnare le dimissioni prima del trasloco, comprensiva di eventuale trattamento di outplacement richiesto dall’interessato;
- qualora abbia già avuto luogo il trasloco, l’annualità di cui sopra sarà corrisposta decurtata da tutte le indennità contrattuali e rimborsi spese corrisposti, nonché degli ulteriori costi sostenuti dalla Banca – compresa l’una tantum di cui al punto b) che precede – sempre che le dimissioni siano rassegnate ed abbiano effetto entro un anno dal trasferimento;
- in caso di trasferimento del solo lavoratore, senza familiari, rimborso del costo di 30 biglietti ferroviari A/R di 1ª classe, ovvero, per i treni ad alta velocità, alla tariffa base standard, ovvero di 15 biglietti aerei A/R per percorrenze superiori a 650 Km ovvero, anche per distanze inferiori in caso di percorsi particolarmente disagevoli a mezzo treno, per il raggiungimento della piazza di provenienza, da utilizzarsi entro due anni dalla data di trasferimento.
Si precisa che ai fini delle previsioni che precedono sono da ricondurre al concetto di familiare il coniuge/convivente more uxorio, i figli, i partner nell’ambito di unioni civili, ovvero di coppie di fatto come da declaratoria aziendale.
Si precisa altresì che gli impegni di cui al presente capitolo mobilità devono intendersi prettamente ed esclusivamente connessi alla realizzazione dei progetti di cui all’informativa del 28 novembre 2025 e, pertanto, avranno validità sino al 30.06.2028.
Occupazione
18. Anche in considerazione delle istanze avanzate dalle OO.SS. nel corso della procedura di confronto che ha preceduto la sottoscrizione del presente accordo e volte a favorire interventi a sostegno della nuova occupazione e del ricambio generazionale, la Banca si impegna, a fronte della piena realizzazione del piano di gestione degli esuberi, a realizzare fino a complessive n. 24 assunzioni a tempo indeterminato nell’arco del periodo 01.06.2026 – 31.12.2028, fatte salve le assunzioni legate al precedente piano di riorganizzazione e fermo l’impegno ad un numero di assunzioni proporzionale in caso di mancato raggiungimento della piena realizzazione del piano di gestione degli esuberi. Negli incontri di verifica di cui al punto 22) la Banca fornirà periodici aggiornamenti riguardo allo stato di avanzamento di tale programma di assunzioni, con maggiore dettaglio di quelle realizzate nell’ambito della rete commerciale, rispetto alle cui esigenze di organico la Banca assicurerà un focus costante durante l’intero arco di piano. Ai fini delle predette assunzioni, la Banca si impegna a tenere in considerazione anche le candidature di coloro che, in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dall’azienda, abbiano prestato attività lavorativa con contratto di somministrazione (o a tempo determinato) nelle aziende del Gruppo in Italia per almeno 8 mesi, avviando al relativo processo di recruiting tutti i candidati che avranno manifestato interesse in tal senso.
Le Parti si danno atto del dichiarato orientamento dell’azienda a favorire l’assunzione di giovani al di sotto dei 36 anni per una quota delle assunzioni di cui sopra, nonché di promuovere, in un quadro più ampio di politiche inclusive, l’occupabilità ed il reinserimento professionale di persone con percorsi lavorativi discontinui – con particolare attenzione alle lavoratrici che, in fasi precedenti della vita, abbiano dovuto interrompere o ridimensionare l’attività lavorativa per esigenze di cura e/o responsabilità di carattere familiare. A conferma, inoltre, del costante impegno sociale di Deutsche Bank anche sotto il profilo della lotta alla violenza di genere ed in coerenza con i principi sanciti dal “Protocollo d’intesa per favorire il rimborso dei crediti da parte delle donne vittime di violenza di genere”, una quota aggiuntiva di almeno 2 assunzioni nel medesimo periodo potrà riguardare donne vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione di cui all’art. 1 del citato Protocollo o, ancora, figlie/figli di vittime di femminicidio, a tal fine impegnandosi la Banca anche attraverso l’attivazione di iniziative di collaborazione con associazioni e/o enti specializzati in materia.
Formazione
19. L’erogazione di specifica formazione al personale interessato dai progetti di ristrutturazione/riorganizzazione di cui al presente verbale si articolerà, in linea generale, attraverso interventi di riconversione o riqualificazione professionale, finalizzata a conseguire adeguate competenze, ovvero ad integrare quelle già acquisite, al fine di supportare l’inserimento nelle nuove mansioni.
20. I percorsi formativi verranno opportunamente modulati in funzione delle specifiche necessità di formazione e tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle risorse interessate, anche al fine di non disperdere il patrimonio professionale acquisito, con particolare riferimento alla salvaguardia e valorizzazione delle professionalità esistenti in settori specialistici, con la seguente articolazione:
- verifica delle competenze di ingresso;
- sviluppo dello specifico programma formativo in coerenza con l’orientamento definito;
- erogazione di moduli di formazione in aula e/o con affiancamento operativo e/o con autoformazione;
- verifica periodica, ove necessario, del progresso del percorso;
- verifica, ove necessario, delle competenze in uscita in riferimento all’inserimento previsto, con eventuale rilascio di idonea certificazione ove necessaria ai fini di cui al successivo punto 21;
- al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi, i percorsi di cui sopra saranno presidiati e coordinati attraverso le competenti strutture centrali e/o figure specificamente individuate (Tutor) per seguire e assistere il corretto svolgimento delle attività previste e/o costituire riferimento per l’addestramento operativo.
21. L’erogazione dei programmi formativi di cui sopra potrà essere realizzata facendo ricorso alle prestazioni ordinarie di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), punto 1), del DI 83486/2014, nonché ai fondi di cui alla disciplina comunitaria, nazionale, regionale e di settore, secondo criteri e modalità di accesso che verranno definiti tra le Parti e fermo sin da ora l’impegno delle Parti stesse a confrontarsi per definire i necessari accordi sindacali. I piani formativi saranno oggetto di elaborazione, analisi e valutazione all’interno della Commissione Paritetica per la Formazione Finanziata anche attraverso l’individuazione di appositi percorsi formativi. La fruizione della formazione potrà avvenire anche da remoto, prioritariamente all’interno delle fasce orarie di lavoro contrattualmente previste, nel rispetto delle esigenze formative e di finanziamento.
Informativa sindacale
22. Successivamente all’incontro di cui all’art. 8 che precede, le Parti si incontreranno semestralmente a partire dal mese di ottobre 2026 e sino al mese di ottobre 2028 per la verifica nel dettaglio dello stato di avanzamento delle assunzioni così come previste al punto 18 e per la verifica degli ulteriori impatti organizzativi sul personale di cui al presente piano, ivi compresi gli aspetti di mobilità anche relativi ai casi di cui al punto 12), nonché per una verifica sull’andamento della realizzazione dei singoli progetti e sulle conseguenti ricadute sul personale in termini di esigenze di riconversione/riqualificazione professionale. Le Parti si incontreranno altresì entro il mese di gennaio 2029 per la verifica finale del programma di assunzioni.
23. In particolare, nel corso dei predetti incontri, formeranno oggetto di esame congiunto tra le Parti le esigenze di mobilità comportanti il trasferimento con cambio di residenza/domicilio, qualora le stesse non risultassero soddisfatte con i criteri di cui ai punti 12 e 13 del presente accordo, al fine di ricercare prioritariamente soluzioni condivise orientate a ridurre al minimo i disagi dei trasferimenti e ad individuare collocazioni in ambito regionale. Oggetto di confronto tra le Parti, nel corso di tali incontri, sarà anche la valutazione dell’eventuale possibile ricorso, a fronte di situazioni concordemente ritenute di carattere eccezionale, al telelavoro volontario.
24. Inoltre, per quanto riguarda gli interventi di riconversione/riqualificazione professionale, la Banca fornirà un aggiornamento sullo sviluppo dei relativi programmi, nell’ottica di monitorarne l’andamento, nonché, a consuntivo, degli interventi effettuati.
25. Preventivamente all’attivazione delle iniziative di esternalizzazione di cui ai progetti riportati nell’informativa del 28 novembre 2025 verrà data informativa ai competenti organismi delle OO.SS. firmatarie del presente accordo ai sensi dell’art. 22 del CCNL 23.11.2023 e dell’Accordo integrante il CIA 24.12.2020 in materia di appalti, fermo restando che le correlate procedure sindacali previste dal CCNL e/o dal CIA in merito alle ricadute sul personale derivanti da tali iniziative si intendono esaurite con la firma del presente accordo per gli effetti dichiarati nell’informativa del 28.11.2025.
Deutsche Bank S.p.A.
Le SS.OO.CC.:
- FABI;
- FIRST-CISL;
- FISAC-CGIL;
- UILCA;
- UNISIN.
Dichiarazione dell’Azienda
Con riferimento ai punti 12) e 13) del presente Accordo, l’Azienda si impegna a valutare con particolare attenzione i casi di rilevante e comprovata gravità e che richiedano l’assistenza da parte del lavoratore/lavoratrice.
Dichiarazione dell’Azienda
L’azienda dichiara che i costi rivenienti dalle poste straordinarie del Fondo di Solidarietà di cui al presente accordo restano comunque esclusi dal calcolo degli indicatori che verranno definiti ai fini della determinazione del premio aziendale collettivo.
Verbale di accordo integrativo per l’accesso all’incentivazione all’esodo anticipato per il personale con diritto a pensione, nonché per l’accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà
In Milano, in data 21 gennaio 2026,
tra
la Deutsche Bank S.p.A. (di seguito, anche, “la Banca”),
e
le SS.OO.CC. delle OO.SS.:
- FABI
- FIRST-CISL
- FISAC-CGIL
- UILCA
- UNISIN
(di seguito le “OO.SS.”)
premesso che:
in data 21 gennaio 2026, ad esito della procedura sindacale avviata dalla Banca con l’informativa del 28 novembre 2025, è stato sottoscritto il “Verbale di accordo ex artt. 20 e 23 del CCNL 23.11.2023, processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione nell’ambito della Deutsche Bank S.p.A.”, con il quale le Parti hanno individuato nelle incentivazioni all’esodo anticipato per pensionamento e nel ricorso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà gli strumenti utilizzabili, in via prioritaria, per la gestione delle ricadute sui livelli occupazionali rivenienti dalla realizzazione dei processi di cui sopra,
si conviene quanto segue:
Il Personale con diritto a pensione che accederà all’incentivazione all’esodo anticipato ai sensi del citato Accordo 21.1.2026 potrà accedere per due anni, a partire dall’anno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, alla copertura assicurativa per il rimborso delle spese mediche, quale tempo per tempo messa a disposizione dei pensionati del Gruppo DB, con costo interamente a carico della Banca;
Al Personale che accederà alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà di cui all’art. 5, comma 1, lett. b) del DI 83486/2014 verranno riconosciute le seguenti condizioni economiche integrative, in aggiunta a quanto previsto nell’accordo citato in premessa:
quale incentivazione all’esodo e ad integrazione del TFR, un importo pari al 5,50% della retribuzione annua lorda (RAL). Detto importo verrà calcolato per i mesi intercorrenti fra la data di accesso al Fondo di Solidarietà e la data di maturazione dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione AGO secondo le norme attualmente in vigore e sarà erogato in unica soluzione unitamente alle spettanze di fine rapporto;
applicazione, a decorrere dalla data di accesso al Fondo di Solidarietà, delle agevolazioni bancarie in vigore per il personale in quiescenza, con mantenimento degli eventuali mutui e prestiti dbeasy in essere alle condizioni del personale in servizio fino ad estinzione; sino all’effettiva erogazione dell’assegno straordinario, e comunque per un massimo di sette mesi dalla data di cessazione del rapporto, sarà assicurata, a richiesta, un’apertura di credito a tasso e spese zero su conto corrente all’uopo acceso, fino ad un massimo di € 10.000,00 e previo impegno irrevocabile del richiedente al ripianamento dell’esposizione alla ricezione del primo accredito dell’assegno straordinario;
riconoscimento del premio di anzianità di cui all’art. 23 del CIA 24.12.2020 relativo al raggiungimento di 25 anni ovvero di 35/40 anni di effettivo servizio nel Gruppo Deutsche Bank S.p.A. qualora il suddetto diritto maturasse nel periodo di permanenza al Fondo di Solidarietà;
mantenimento dell’assistenza sanitaria tramite polizza assicurativa per tutto il periodo di erogazione dell’assegno straordinario, con costo interamente a carico dell’azienda e con le stesse prestazioni previste per il personale in servizio;
riconoscimento di due annualità lorde (calcolate sulla base dell’ultima RAL percepita) in caso di morte, anche se dovuta a infortunio, qualora la stessa dovesse avvenire durante il periodo di erogazione dell’assegno straordinario.
riconoscimento per tutto il periodo di erogazione dell’assegno straordinario, delle provvidenze di cui all’art. 11 ultimo comma e dell’art. 12 del CIA 24.12.2020;
mantenimento, a carico del “Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A.”, delle spese amministrative per la gestione del Fondo di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), dello Statuto, fino alla maturazione dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione AGO.
DICHIARAZIONE DELL’AZIENDA
A richiesta delle OO.SS. la Banca conferma che nei confronti del personale di cui al punto 2 che precede con contratto di lavoro a part-time, verrà dato accoglimento alle domande di ripristino/trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno, a decorrere dal mese precedente a quello di accesso al Fondo di Solidarietà.
Ai fini del presente accordo per retribuzione annua lorda (RAL) si intende quella percepita dal lavoratore alla data della cessazione del rapporto di lavoro, calcolata sulla base degli elementi fissi corrisposti su base mensile (escluse le indennità corrisposte a qualsiasi titolo, nonché il corrispettivo per il patto di non concorrenza). Per mensilità si intende un dodicesimo della suddetta annualità.
Deutsche Bank S.p.A.
Le SS.OO.CC.
FABI
FIRST-CISL
FISAC-CGIL
UILCA
UNISIN




