MATERNITÀ: TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE CERTIFICAZIONI
Attualmente le lavoratrici sono destinatarie di una serie di obblighi di natura certificatoria connessi alla propria maternità.Esse devono:
• prima dell’inizio del periodo di astensione obbligatoria consegnareil certificato medico indicante la data presunta del parto al datore di lavoro e all’Istituto erogatore dell’indennità di maternità
• presentare, entro trenta giorni dall’evento, il certificato di nascita del figlio oppure la relativa dichiarazione sostitutiva redatta quale atto di notorietà ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.
Sul punto è intervenuto l’art. 34 del Decreto Fare che dispone che le suddette certificazioni devono essere trasmesse all’Istituto assicuratore esclusivamente per via telematica. In particolare, il certificato medico di gravidanza sul quale è indicata la data presunta del parto, deve essere inviato all’Istituto nazionale della previdenza sociale esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato. Alla medesima modalità è soggetta la trasmissione all’INPS del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza da parte della competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. Vengono così estese anche alla maternità le stesse modalità di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010.
Questa procedura troverà applicazione a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di un decreto interministeriale da emanarsi, di concerto tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute e Ministero dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del D.L. n. 69/2013 e pertanto entro il 21 dicembre 2013, con cui saranno precisate le specifiche modalità operative.
I NUOVI CONGEDI GIORNALIERI PER I PAPÀ
È stato introdotto per i padri dei bambini nati dal 1° gennaio 2013 l’OBBLIGO di fruire entro il 5° mese di vita del figlio di 1 giorno di congedo. Sempre entro i primi 5 mesi del bambino, è prevista la POSSIBILITÀ per il padre di astenersi dal lavoro per ulteriori 1 o 2 giorni. Vediamo di che si tratta e quali sono le modalità e le condizioni per avvalersi dei nuovi congedi.
CONGEDO OBBLIGATORIO DI 1 GIORNO: Il congedo obbligatorio di 1 giorno deve essere fruito entro il 5° mese dalla nascita del bambino, anche in contemporanea alla fruizione del congedo di maternità o parentale della madre (cosiddette astensioni obbligatorie o facoltative della madre).
CONGEDO FACOLTATIVO DI 1 O 2 GIORNI: Anche il congedo facoltativo di 1 o 2 giorni (anche, ma non necessariamente, continuativi), deve essere fruito entro il 5° mese di vita del figlio: la fruizione è però subordinata alla decisione della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità (astensione obbligatoria). Pertanto la madre dovrà anticipare il termine finale dell’astensione obbligatoria di un numero di giorni pari ai giorni fruiti dal padre (quindi rientrerà al lavoro 1-2 giorni prima o anticiperà di 1-2 giorni l’avvio dell’astensione facoltativa). Il congedo facoltativo è comunque fruibile dal padre anche contemporaneamente all’astensione della madre.
IL TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE: Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per entrambe le forme di congedo, ad un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione. Dal punto di vista previdenziale gli viene riconosciuta la contribuzione figurativa piena.