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Spettabile Banca Nazionale del Lavoro
Dottor Carlo Fazzi
HEAD OF LABOUR AFFAIRS AND ETHICS
OGGETTO: Risposta alla vostra datata 11.07.2023 avente ad oggetto il distacco delle lavoratrici e dei lavoratori della BNL Spa in Capgemini Finance Tech Services s.r.l. (e l’avvio della relativa procedura ex art. 20 comma 3, CCNL 19.12.2019)
Come noto – seppure dalla Vostra missiva traspaia esclusivamente la determinazione ad impugnare la sentenza in modo tempestivo – con sentenza del Tribunale di Roma (sentenza n. 7115/2023) del 10 luglio 2023, il Giudice del Lavoro designato ha dichiarato l’inefficacia della cessione di ramo d’azienda tra BNL e CAPGEMINI FINANCE TECH s.r.l., emergendo (ictu oculi) elementi sintomatici della illegittimità del trasferimento quali l’assenza di autonomia operativa e decisionale del ramo, nonché di quella organizzativa e della funzionalità economica.
Con ciò chiarendo che, attraverso una operazione volutamente elusiva, la Banca ed il cessionario abbiano “mascherato” una cessione di contratto (priva del consenso di una delle parti, con conseguente inefficacia della cessione del ramo) qualificandola artatamente come trasferimento di ramo d’azienda.
Comunque, dinanzi a tali palesi violazioni, BNL ha immediatamente ritenuto di “distaccare” tutti i dipendenti interessati dalla riferita pronuncia giudiziale giustificando l’iniziativa con la necessità ed interesse ad utilizzare le prestazioni delle lavoratrici e dei lavoratori in modo funzionale alla erogazione dei Servizi (anche al fine di evitare la dispersione del patrimonio umano e professionale) e di favorire la valorizzazione e l’arricchimento degli interessati.
Nel riservare ogni più ampia iniziativa di tutela, non può non rimarcarsi come l’iniziativa del distacco non sia posta in essere, come dichiarato, per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, ma quale soluzione funzionale a mantenere in essere il rapporto d’appalto stipulato con la distaccataria, sebbene sia stato riconosciuto inequivocabilmente dal tribunale di Roma, come motore della illegittima cessione di ramo d’azienda.
Inoltre – e ferme restando le sopra riferite valutazioni – ai ricorrenti reintegrati va corrisposto l’integrale trattamento retributivo, diretto ed indiretto, anche se differito, contribuzione previdenziale e assicurazione obbligatoria oltre a percorsi professionali e di carriera ed inquadramenti.
Nel prendere, quindi, atto della assai opinabile “scelta” della Banca Nazionale del Lavoro, non possiamo che contestare il comportamento aziendale, ancora una volta insensibile non solo alla salvaguardia delle lavoratrici e dei lavoratori (e dei correlati servizi) ma anche alla coerente ed effettiva esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.
Distinti saluti
Roma, lunedì 17 Luglio 2023
Segreterie di Coordinamento del Gruppo BNL
FABI – FIRST CISL – FISAC CGIL – UILCA – UNISIN