Gardant/Bridge. Bper, noi ve lo avevamo detto: adesso dovete farlo

Il Tribunale ordinario di Milano, Sezione lavoro, con sentenza del 13 marzo 2025, ha dichiarato l’inefficacia della cessione dei rami d’azienda NPL e UTP tra BPER S.p.a. e Gardant Bridge Servicing S.p.a.

Con sentenza n. 1208/2025, pubblicata in data 20 marzo 2025, il Tribunale di Milano, sezione lavoro, ha accolto il ricorso proposto dallo Studio Legale Bolognesi nell’interesse dei primi nove lavoratori che, in data 15 gennaio 2024, erano stati ceduti da Bper Banca S.p.A. a Gardant Bridge Servicing S.p.A.

Il Tribunale di Milano ha accolto la prospettazione di cui al ricorso, affermando che non sussiste il requisito della preesistenza del c.d. “ramo d’azienda” ove l’articolazione organizzativa ceduta non preesisteva come tale presso il cedente, ma «è stato “estrapolato” ai fini della cessione al cessionario». I rami, ha accertato la Magistrata del Tribunale di Milano, infatti, erano stati costituiti ad hoc al momento della conclusione dell’accordo quadro tra le due resistenti, le quali avevano altresì individuato nominativamente quali lavoratori trasferire.

Conseguentemente, definendo il giudizio, il Tribunale ha accolto il ricorso, accertando l’inefficacia della cessione e la perdurante vigenza dei rapporti di lavoro dei ricorrenti, ordinando BPER Banca s.p.a. il ripristino degli stessi alle condizioni in essere al momento della cessione, senza soluzione di continuità.

Fonte: Studio Legale Bolognesi


Ripercorriamo le tappe che portarono alla cessione

Il confronto tra azienda e OOSS si è protratto per circa 4 mesi. Fin dal primo istante Fisac e le altre sigle sindacali hanno espresso la loro totale contrarietà alla cessione, sostenendo che la strada da perseguire fosse quella del distacco. Di fronte all’ostinazione dell’Azienda, intenzionata ad andare avanti, e preso atto dell’impossibilità di impedire per via negoziale l’effettuazione dell’operazione, come Fisac ci siamo interrogati su quale fosse il comportamento da adottare. Avremmo potuto rifiutare il confronto, non firmare alcun accordo sulle condizioni di passaggio delle lavoratrici e lavoratori e rinviare il tutto alla successiva vertenza legale, che, come tutte le cause di lavoro, presenta sempre una percentuale di rischio (ricordiamo che la sentenza di Milano è solo il primo grado di giudizio). Oppure avremmo potuto contrattare le condizioni migliori possibili, cercando di ottenere un accordo in linea con i più tutelanti sottoscritti nelle aziende del settore. Questa opzione non avrebbe precluso la possibilità di andare in causa con la banca, ma intanto avrebbe messo in sicurezza i lavoratori e le lavoratrici cedute, nel caso in cui il tribunale si fosse espresso in modo sfavorevole. Questa fu la scelta della Fisac, peraltro condivisa con le altre sigle sindacali.

Ad evitare che il senso dell’accordo potesse venire frainteso, tra le premesse fu inserita questa dichiarazione:

Le OOSS del Gruppo Bper Banca, sin dalla presentazione del piano industriale 2022/2025, hanno manifestato la totale contrarietà a qualunque operazione di deconsolidamento e cessione di attività, individuate e deliberate unilateralmente dall’azienda.
Per le sopra esposte ragioni le OO.SS. dichiarano che ogni pattuizione contenuta nel presente accordo
va intesa esclusivamente nell’ottica della maggior tutela dei lavoratori.

Una scelta che ha consentito di mantenere una serie di benefici che in assenza di accordi i collegi e le colleghe interessate dalla cessione avrebbero perso, tra cui ricordiamo:

  • Applicazione accordi in vigore nel Gruppo Bper

  • Mantenimento copertura sanitaria fino a scadenza naturale del contratto di polizza

  • Mantenimento contribuzione alla previdenza complementare

  • Possibilità di accedere ai futuri esodi incentivati

  • Rientro in BPER al verificarsi di situazioni di criticità

Tutti benefici, è bene ricordarlo, di cui i lavoratori e le lavoratrici hanno goduto dalla firma dell’accordo ad oggi, e di cui continueranno a godere le persone, che abbiano intentato o meno una causa, che la vincano o meno.

E’ stata Fisac CGIL a insistere nel voler svolgere assemblee, di sigla e unitarie (quando è stato possibile) con lavoratori e lavoratrici interessate, sia durante la trattativa che alla fine della stessa, illustrando i contenuti dell’accordo e subendo anche il malcontento di chi aveva fino all’ultimo coltivato la speranza che la cessione potesse in qualche modo essere bloccata. Speranza alimentata anche da qualche fake news secondo cui, se il sindacato non firmava, l’azienda non poteva fare la cessione, il che è totalmente falso.

Come Fisac CGIL abbiamo informato periodicamente lavoratrici e lavoratori della consulenza messa a nostra disposizione da un primario Studio legale di Bologna, che fin dall’inizio della procedura ci ha fornito assistenza e si è offerto per la raccolta dei mandati funzionali ad una eventuale impugnazione, ma solo a trattativa conclusa. Ciò al fine di:

  • evitare che le persone coinvolte potessero essere oggetto di speculazioni e strumentalizzazioni;
  • puntare al miglior accordo possibile in ordine a tutele, istituti contrattuali e clausole di salvaguardia;
  • infine, avere tutti gli elementi utili per l’elaborazione di un’efficace strategia giudiziale.

Spiace che trasparenza e correttezza non siano state praticate, né apprezzate, da tutti.

Salutiamo con soddisfazione, intanto, il fatto che l’azienda dovrà ottemperare a una sentenza che dispone le stesse cose che come sindacato le abbiamo indicato, inascoltati, per mesi. Tuttavia, la strada è ancora lunga: la Fisac CGIL resta come sempre a disposizione di tutte le lavoratrici e i lavoratori.

 

Fisac Cgil Gruppo Bper

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