
Come abbiamo più volte scritto, i fringe benefit rappresentano le somme detassate utilizzate per l’acquisto di buoni spesa, per il rimborso delle bollette o per gli interessi agevolati sui mutui e finanziamenti (oltre che, più raramente, sull’utilizzo dell’auto aziendale o sul rimborso dell’affitto).
Ricordiamo che il limite della soglia di tale detassazione per il 2025 è:
- di € 1.000 per tutte/i
- di € 2.000 per coloro che hanno figli a carico.
Si considera a carico il figlio/a se non ha redditi lordi superiori ad € 4.000. Tale limite si riduce ad € 2.840,51 per figlio/a di età superiore ai 24 anni.
Le indicazioni operative per l’elevazione per l’anno 2025 sono contenute nella circolare 46 del 4/2/2025; per verificare se si sia già provveduto occorre verificare che sulla busta paga alla voce
MAX FB MAX BENEFIT ANNO IN CORSO
compaia, per l’appunto, l’importo di € 2.000,00: se così non fosse si può ancora provvedere.
Se la situazione del carico fiscale si modifica in corso d’anno (ad esempio se non si hanno più figli/e a carico perché iniziano a lavorare) occorre fare riferimento al reddito al 31/12/2025 (cfr. Circ. Agenzia delle Entrate N. 23 /E, 1/8/23).
In tal caso è necessario procedere con una nuova segnalazione (modalità sempre nella circolare), attestando di non avere più diritto alla maggiorazione.
Se nel frattempo si è già usufruito di benefit per un importo superiore a € 1.000, l’intero importo (non soltanto l’eccedenza) sarà assoggettato a tassazione e contribuzione INPS, con conseguente trattenuta nella prima busta paga utile.
Qualora questa dichiarazione venisse omessa, ci si esporrebbe al rischio, in caso di verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate, di sanzioni dovute all’omesso versamento di imposte e contributi, la cui responsabilità ricadrebbe interamente sul lavoratore o sulla lavoratrice.
I rappresentanti Fisac restano a disposizione per eventuali richieste di chiarimenti.
Fisac Cgil Gruppo Bper