In occasione della FESTA DEL PAPA’ vi ricordiamo alcune novità introdotte dalla Legge n°92/12 di Riforma del mercato del lavoro e dalla Circolare INPS n.118/09 in materia di : CONGEDI DI PATERNITA’ e RIPOSO PER ALLATTAMENTO
I padri di bambini nati dal 01/01/2013 :
a) Dovranno astenersi dal lavoro, per almeno 1 giorno, entro i 5 mesi dalla nascita (paternità obbligatoria)
b) entro lo stesso termine potranno godere di 2 giorni di astensione in alternativa ai giorni di astensione obbligatoria della madre.
In entrambi i casi l’astensione potrà essere goduta contemporaneamente a quella della madre e sarà coperta da un’indennità Inps pari al 100% della retribuzione giornaliera e dalla relativa contribuzione figurativa. Tuttavia, mentre il giorno di congedo obbligatorio, non inciderà sul periodo materno di astensione, gli altri 2 giorni facoltativi di astensione paterna, saranno subordinati alla scelta della madre di anticipare – di altrettanti giorni- la fine del proprio congedo post-partum. Tale tipologia di congedi sono riconosciuti anche in caso di adozione o affidamento. La fruizione del congedo è subordinata alla presentazione di richiesta in forma scritta al datore di lavoro.
Al padre lavoratore spettano i riposi per allattamento anche nel caso di madre casalinga (INOCCUPATA) senza eccezioni ed indipendentemente dalla sussistenza di comprovate situazioni che determinano l’oggettiva impossibilità della madre stessa di
accudire il bambino.