TARI
La TARI è una delle componenti riferite ai servizi in cui si articola la IUC, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
- Soggetti passivi
L’imposta è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. Per la TARI, i soggetti passivi sono sempre coloro che occupano i locali a prescindere che siano o meno i possessori; di conseguenza, la coobbligazione solidale si esplica sempre e solo tra i detentori. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali di uso comune e per i locali in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. - Base imponibile
Fino all’attuazione delle procedure di interscambio tra i comuni e l’Agenzia delle Entrate (attribuzione della superficie catastale), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (TARSU, TIA1,TIA 2,TARES).
Relativamente all’attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80% della superficie catastale. - Immobili esclusi
Sono escluse dalla TARI:-
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
- le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 C.C. che non siano detenute o occupate in via esclusiva
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- Tariffe e versamenti
Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.
Le tariffe possono essere:
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- determinate con il cd. metodo normalizzato che prevede una quota fissa (costi generali) e una quota variabile (rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti);
- % commisurate alla quantità e qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
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Il Comune, con regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
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- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all’anno, all’estero;
- fabbricati rurali ad uso abitativo;
- capacità contributiva della famiglia,anche attraversol’applicazione dell’ISEE.
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Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo, di norma, almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
Il versamento può essere effettuato con modello “F24 ordinario” o “F24 Semplificato” oppure con bollettino di conto corrente Postale.
Con uno o più decreti sono stabilite le modalità di versamento, assicurando la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.
I comuni che hanno realizzato sistemi di misura puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con proprio regolamento, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.