Sentenze della Corte di Cassazione
- Eccessive malattie e licenziamento per scarso rendimento
La Cassazione ha affermato la legittimità del licenziamento, da parte del datore di lavoro, di un lavoratore che con le sue malattie agganciate principalmente ai giorni di riposo, aveva fornito «una prestazione lavorativa non sufficiente e proficuamente utilizzabile dall’azienda».
Secondo i giudici della Suprema Corte, il licenziamento non è dovuto al superamento del periodo di “comporto”, ma esclusivamente allo scarso rendimento del lavoratore che con brevi malattie “mirate”, rende non più utile la prestazione lavorativa.
- Sanzione disciplinare e pubblicazione del codice
Con sentenza n. 18462 del 29 agosto 2014, la Corte di Cassazione ha affermato che il datore di lavoro è legittimato ad emanare un provvedimento disciplinare di sospensione dal rapporto di lavoro e dalla retribuzione, nei confronti del lavoratore che sistematicamente ritarda nel presentarsi al lavoro, anche qualora non sia affisso in azienda il codice disciplinare.
Secondo i giudici della Suprema Corte, la sanzione disciplinare scaturisce dal mancato rispetto della prestazione sinallagmatica che è alla base del rapporto di lavoro.
- Licenziamento per uso personale del computer aziendale.
Con sentenza n. 17859 del 13 agosto 2014, la Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore che, per fini personali, si era connesso, con il computer aziendale, ad internet ed aveva scaricato films ed altro materiale con l’uso di programmi di file-sharing, anch’essi scaricati da internet, contravvenendo a quanto previsto dal regolamento e dal codice disciplinare del contratto collettivo applicato dall’azienda.
Inoltre, il lavoratore aveva copiato, senza le preventive autorizzazioni, dati aziendali riservati.
- Stato di malattia del lavoratore e svolgimento di altra attività.
La Cassazione ha affermato che è illegittimo il comportamento di un lavoratore che durante lo stato di malattia svolga un’altra attività pur se la stessa e’ compatibile con la patologia impeditiva, allorquando tale attività interferisca con i doveri di cura e di riposo prescritti dal sanitario curante.