Inform@fisac settembre 2014 n.2

 

Tassazione all’11,5% per il 2014 dei rendimenti dei fondi pensione: conviene ancora aderire?

 

Come noto, con Legge 89/2014 di conversione del Decreto Renzi (D.L. 66/2014) sono state introdotte alcune novità a decorrere dal 1° luglio 2014:la tassazione dei rendimenti finanziari passa dal 20 al 26%, con eccezione dei titoli pubblici ed equiparati i cui rendimenti restano tassati al 12,5%;

la tassazione dei rendimenti del fondo pensione passa, per il solo 2014, dall’11 all’11,5%1;

la tassazione dei rendimenti delle casse professionali, passa dal 20 al 26%, ma con un meccanismo di credito di imposta viene mantenuto al 20%.

Alla luce di queste novità, considerato che i rendimenti del TFR per il 2014 restano soggetti all’imposta dell’11%, ci interroghiamo se convenga ancora aderire a un fondo pensione. Pur non condividendo l’incremento della tassazione dei redimenti dei fondi pensione, della quale anzi si auspica una completa eliminazione, allineando il modello di tassazione dei fondi italiani allo schema EET (esenzione dei contributi, esenzione dei rendimenti, tassazione delle prestazioni) prevalente in Europa, ipotizziamo il permanere dell’imposta dell’11,5% a tempo indeterminato.

Nonostante l’incremento della tassazione dei rendimenti all’11,5%, l’adesione a un fondo pensione resta sempre vantaggiosa da un punto di vista fiscale, anche nel caso del versamento del solo TFR.

Ciò in quanto, seppure aumentata, la tassazione all’11,5% resta comunque la più bassa possibile sui rendimenti finanziari (titoli di stato al 12,5%; altri strumenti al 26%). Inoltre rispetto al TFR, il vantaggio legato alla tassazione sostitutiva in confronto a quella separata è tale da determinare un vantaggio complessivo per il fondo pensione (11,5% vs 11% per i rendimenti; max 15% vs min 23% il montante finale).

A ciò vanno aggiunti tutti agli altri vantaggi generali dei fondi pensione:

  • deducibilità dei contributi;
  • niente bollo, niente TobinTax, niente Iva sulle commissioni di gestione;
  • in caso di versamenti trattenuti in busta paga dal datore di lavoro, si riduce il reddito ai fini ISEE e ai fini del bonus di 80 €.
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