Imposta Unica Comunale (IUC)
L’Imposta Unica Comunale-IUC-è stata introdotta con il comma 639 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 “Legge di Stabilità 2014″e si basa su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, il secondo relativo all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
L’imposta, in primis denominata TRISE, ha assunto la denominazione di IUC, in seguito all’approvazione in Senato del maxi emendamento del Governo.
La IUC si compone dell’IMU, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI – ex Tia, Tarsu e TARES), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
L’imposta comunale, quindi, come tributo unico non esiste. IUC è una sigla che serve ad indicare tre tributi diversi: IMI), TASI e TARI. Non si può quindi parlare di un soggetto passivo della IUC ma di soggetti passivi di IMU, TASI e TARI.
Anche sotto l’aspetto procedurale non si può in alcun modo parlare di tributo unico: le scadenze di pagamento sono infatti quelle dell’IMU e della TASI, da un lato, e, della TARI, dall’altro. La modulistica della dichiarazione è pure diversificata, poiché la dichiarazione IMU è su modelli ministeriali mentre le dichiarazioni TARI e TASI su moduli comunali; solo la scadenza di presentazione della dichiarazione è comune per i tre tributi e coincide con il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso/detenzione/modifica degli immobili assoggettabili al tributo.
Tributo per i servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile.
Imposta | Soggetti passivi | |
Utilizzatore | Possessore | |
IMU | NO | SI |
TARI | SI | NO |
TASI | SI | SI |
L’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU.
Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e hanno effetto dal 1 ° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro la data prestabilita, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
Le delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti adottati dai comuni in materia di IUC devono essere trasmessi telematicamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze e la loro efficacia, per quanto riguarda IMU e TASI, decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico, mentre per laTARI tale pubblicazione ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell’atto.
La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la TARI a tariffa corrispettiva che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. I comuni possono affidare l’accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta attribuito nell’anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la gestione dell’accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell’IMU.
Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno di versamento, o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 150 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.