GRUPPO UNIPOL: Domande e Risposte, di tutto ma non tutto #62

CONGEDO PARENTALE : UTILIZZO ANCHE AD ORE

 

L’Azienda e le OO.SS. in data 27 ottobre 2023 hanno sottoscritto un Verbale di Accordo che definisce le modalità di fruizione del congedo parentale ad ore a far data dal 1 Gennaio 2024.

Resta invariata la disciplina del congedo parentale fruito in modalità giornaliera, settimanale o mensile, nei limiti individuali di congedo parentale spettante a ciascun genitore.

Modalità di fruizione ad ore
  •  il congedo ad ore dovrà essere richiesto con un preavviso non inferiore a 2 giorni lavorativi;
  • per i colleghi con orario di lavoro inferiore a 6 ore giornaliere, il congedo parentale sarà fruibile nella misura massima di 1 ora giornaliera;
  • per i colleghi con orario di lavoro uguale o superiore a 6 ore giornaliere, il congedo parentale sarà fruibile nella misura massima di 2 ore giornaliere;
  • il congedo parentale dovrà essere utilizzato in coincidenza dell’inizio o della fine dell’orario teorico di lavoro giornaliero.

Ad esempio, per il personale amministrativo full-time:
– orario teorico dal lunedì al giovedì: 8,30-12,30/13,30-17,30;
fruizione: 8,30-9,30 oppure 16,30-17,30 nel caso di fruizione di 1 ora;
8,30-10,30 oppure 15,30-17,30 nel caso di fruizione di 2 ore;
– orario teorico del venerdì: 8,00-13,00;
fruizione: 8,00-9,00 oppure 12,00-13,00 solo fruizione di 1 ora;

  • l’utilizzo del congedo parentale presuppone la presenza in servizio almeno per parte della giornata;
  • nell’arco di ciascun mese solare la somma delle ore di congedo fruito dovrà corrispondere ad una giornata intera;
  • nel caso in cui, nell’arco di ciascun mese solare, la somma delle frazioni di congedo parentale ad ore non
    corrisponda ad una o più giornate intere, secondo la misura convenzionale indicata nella tabella sopra
    riportata, le ore di assenza non riconducibili ad un giorno intero dovranno essere convertite in altro titolo a carico della lavoratrice/del lavoratore. In questo caso resta inteso che la lavoratrice/il lavoratore dovrà modificare la richiesta fatta presso l’INPS e comunicare, mediante lo strumento AHD, alle competenti strutture aziendali, quali istituti utilizzare a copertura dell’assenza;
  • il congedo parentale su base oraria, nella misura massima di un’ora giornaliera, potrà essere cumulabile solo con i permessi di cui all’art. 33 comma 3 e 6 della Legge n. 104/1992 e con i riposi per allattamento
    giornalmente goduti;
  • salvo quanto sopra, risulta quindi esclusa la cumulabilità dei periodi di congedo parentale su base oraria, a titolo esemplificativo: con i congedi parentali a ore per figli diversi, con le ferie e gli istituti di assenza eventualmente spettanti a qualsiasi altro titolo alla lavoratrice/ al lavoratore ai sensi del CCNL e del CIA tempo per tempo vigente (ad es. permessi personali); pertanto, eventuali anomalie in entrata ed in uscita saranno considerate come ritardi e/o assenze ingiustificate.

Consulta su Futur@ la comunicazione di servizio del 15 Gennaio 2024 e la modulistica con le istruzioni operative.

➡ Gli uffici Controllo Presenze rimangono a disposizione per ogni supporto e per eventuali chiarimenti.

 

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