Inform@fisac gennaio 2015 n.1

 

Le novità della Legge di di Stabilità 2015 in materia di lavoro

 

La legge n.190/2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.300 del 29 dicembre 2014, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, contiene alcune novità in materia di lavoro.

Rimandando a futuri specifici approfondimenti, ritengo necessario sottolineare le principali novità su questi argomenti: le considerazioni espresse hanno valore puramente personale e temporaneo, in attesa dei chiarimenti esplicativi che, sicuramente, perverranno dagli organi interessati, “in primis” dal Dicastero del Lavoro e dall’INPS.

 

  • TFR in busta paga

L’art.1, con i commi da 26 a 34, disciplina le modalità operative relative alla immissione del trattamento di fine rapporto maturato mensilmente in busta paga.

Con l’introduzione del comma 756 bis all’interno dell’art.1 della legge n.296/2006 il Legislatore consente al dipendente privato (escluso quello domestico e quello agricolo) in forza da almeno sei mesi, per il periodo compreso tra il 1° marzo 2015 ed il 30 giugno 2018, di ottenere mensilmente in busta paga quanto maturato a titolo di TFR.

La corresponsione mensile fa sì che quest’ultimo diventi integrazione della retribuzione, non soggetta a contributi previdenziali, ma assoggettata a tassazione ordinaria.

Il lavoratore può chiedere che venga monetizzata anche la quota già destinata al fondo pensione, in ciò innovando quanto previsto nel D.L.vo n.252/2005 allorquando si era detto che la scelta a favore del fondo non era revocabile se non nell’ipotesi del totale riscatto della posizione pensionistica.

La quota di TFR non incide sul raggiungimento del limite reddituale per aver diritto al bonus di 80 euro.

Una volta espressa la volontà di percepire la quota di TFR mensilmente, questa non può esser revocata fino al 30 giugno del 2018.

Il datore di lavoro è tenuto a corrisponderla: restano fuori soltanto le imprese oggetto di procedura concorsuale e quelle in crisi ex art.4 della legge n.297/1982.

Il lavoratore otterrà un incremento della retribuzione (ma inferiore rispetto al maturato), condizionato dal fatto che la tassazione sarà quella ordinaria con l’applicazione dell’aliquota marginale IRPEF e delle addizionali, superiore a quella che avrebbe subito alla cessazione del rapporto di lavoro, l’Erario incasserà mensilmente una quota di IRPEF ulteriore rispetto a quella dovuta per la normale retribuzione, i fondi pensione perderanno nel triennio fonti di finanziamento.

Queste sono le misura principali previste:

  • esonero dal versamento del contributo mensile (0,20% e 0,40% per i dirigenti industriali) al fondo di garanzia INPS del TFR relativamente alle quote maturate e liquidate ai dipendenti;
  • obbligo di versamento dei un contributo dello 0,20% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota di TFR liquidata ai dipendenti deducibilità fiscale dal reddito d’impresa di un importo pari al 6% del TFR liquidato;
  • i datori di lavoro da 50 dipendenti in su deducono fiscalmente dal reddito d’impresa un importo pari al TFR maturato, ed hanno l’esonero dal versamento del contributo mensile (0,20% e 0,40% per i dirigenti industriali) al fondo di garanzia INPS relativamente alle quote liquidate ai dipendenti.

 

  • Incentivo alla natalità

Il comma 125 stabilisce che per ogni bimbo nato od adottato tra il !° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017 un assegno mensile di 80 euro da erogare fino al compimento del terzo anno di età o di ingresso nella famiglia: tutto questo, però, è condizionato dal reddito del nucleo familiare che non deve superare i 25.000 euro annui, come risultanti dall’Isee. Il riconoscimento è per i cittadini italiani, comunitari ed extra comunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo ex art. 9 del D.L.vo n. 286/1998. Le modalità di erogazione saranno fissate entro il 30 gennaio da un decreto concertato del Presidente del Consiglio con i Ministri del Lavoro, della Salute e dell’Economia.

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