IL PRIMO NUMERO DI GENNAIO 2015 Sportelli bancari: oltre 3.000 chiusure dal 2008 Il titolo Bper in 10 anni ha perso il 48,1% a Piazza Affari Le novità della Legge di Stabilità 2015 in materia di lavoro Vertenza nazionale per il rinnovo dei CCNL ABI Guida Fisac Maternità e adozione 2014 Sportelli bancari: oltre 3.000 chiusure dal 2008 Pubblichiamo la tabella aggiornata al 31 di dicembre 2014 con le variazioni puntuali e percentuali rispetto ai dati del 31 dicembre 2008. Regione Sportelli Variazione % Abruzzo 636 -68 -10% Basilicata 229 -27 -11% Calabria 467 -69 -13% Emilia Romagna 3.218 -401 -11% Friuli-Venezia Giulia 878 -9% -9% Lazio 2.588 -197 -7% Liguria 858 -134 -14% Lombardia 5.954 -761 -11% Marche 1.110 -102 -8% Molise 136 -11 -7% Piemonte 2.497 -219 -8% Puglia 1.303 -159 -11% Sardegna 654 -45 -6% Sicilia 1.592 -225 -12% Toscana 2.310 -231 -9% Trentino Alto-Adige 915 -50 -5% Umbria 519 -53 -9% Val d'Aosta 96 0 0% Veneto 3.295 -376 -10% Totale 30.760 -3.386 -7% Il titolo Bper in 10 anni ha perso il 48,1% a Piazza Affari Il valore del titolo di Banca Popolare dell’Emilia Romagna a Piazza Affari negli ultimi dieci anni si è quasi dimezzato, avendo perduto il 48,1%. Bper ovviamente è in ampia compagnia, come risulta dalla graduatoria pubblicata dal giornale Il Sole 24 Ore. Il quotidiano economico ha voluto evidenziare la performance negativa soprattutto dei titoli bancari in questo decennio a differenza di una minoranza di titoli industriali globalizzati che hanno guadagnato. In molti casi si può parlare di autentico disastro. Su tutti Mps di Fabrizio Viola (-95,7%), UnipolSai (-92,5%), Banco Popolare (-87,4%), Unicredit (-78,1%), Telecom Italia (-71,9%), Banca Popolare di Milano (-71%), Mediaset (-65,9%), Ubi (-59,5%). L'indice Ftse/Mib ha perduto da gennaio 2005 il 41% del suo valore e il dato vale a sottolineare che il calo di Bper rientra nell’ambito di una situazione generale negativa dovuta alla crisi economica e ai problemi specifici del sistema banche. Gli istituti di credito hanno infatti il peso maggiore, decisamente determinante, sull’andamento negativo generale dei titoli. Le novità della Legge di di Stabilità 2015 in materia di lavoro La legge n.190/2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.300 del 29 dicembre 2014, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, contiene alcune novità in materia di lavoro. Rimandando a futuri specifici approfondimenti, ritengo necessario sottolineare le principali novità su questi argomenti: le considerazioni espresse hanno valore puramente personale e temporaneo, in attesa dei chiarimenti esplicativi che, sicuramente, perverranno dagli organi interessati, “in primis” dal Dicastero del Lavoro e dall’INPS. TFR in busta paga L’art.1, con i commi da 26 a 34, disciplina le modalità operative relative alla immissione del trattamento di fine rapporto maturato mensilmente in busta paga. Con l’introduzione del comma 756 bis all’interno dell’art.1 della legge n.296/2006 il Legislatore consente al dipendente privato (escluso quello domestico e quello agricolo) in forza da almeno sei mesi, per il periodo compreso tra il 1° marzo 2015 ed il 30 giugno 2018, di ottenere mensilmente in busta paga quanto maturato a titolo di TFR. La corresponsione mensile fa sì che quest’ultimo diventi integrazione della retribuzione, non soggetta a contributi previdenziali, ma assoggettata a tassazione ordinaria. Il lavoratore può chiedere che venga monetizzata anche la quota già destinata al fondo pensione, in ciò innovando quanto previsto nel D.L.vo n.252/2005 allorquando si era detto che la scelta a favore del fondo non era revocabile se non nell’ipotesi del totale riscatto della posizione pensionistica. La quota di TFR non incide sul raggiungimento del limite reddituale per aver diritto al bonus di 80 euro. Una volta espressa la volontà di percepire la quota di TFR mensilmente, questa non può esser revocata fino al 30 giugno del 2018. Il datore di lavoro è tenuto a corrisponderla: restano fuori soltanto le imprese oggetto di procedura concorsuale e quelle in crisi ex art.4 della legge n.297/1982. Il lavoratore otterrà un incremento della retribuzione (ma inferiore rispetto al maturato), condizionato dal fatto che la tassazione sarà quella ordinaria con l’applicazione dell’aliquota marginale IRPEF e delle addizionali, superiore a quella che avrebbe subito alla cessazione del rapporto di lavoro, l’Erario incasserà mensilmente una quota di IRPEF ulteriore rispetto a quella dovuta per la normale retribuzione, i fondi pensione perderanno nel triennio fonti di finanziamento. Queste sono le misura principali previste: esonero dal versamento del contributo mensile (0,20% e 0,40% per i dirigenti industriali) al fondo di garanzia INPS del TFR relativamente alle quote maturate e liquidate ai dipendenti; obbligo di versamento dei un contributo dello 0,20% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota di TFR liquidata ai dipendenti deducibilità fiscale dal reddito d’impresa di un importo pari al 6% del TFR liquidato; i datori di lavoro da 50 dipendenti in su deducono fiscalmente dal reddito d’impresa un importo pari al TFR maturato, ed hanno l’esonero dal versamento del contributo mensile (0,20% e 0,40% per i dirigenti industriali) al fondo di garanzia INPS relativamente alle quote liquidate ai dipendenti. Incentivo alla natalità Il comma 125 stabilisce che per ogni bimbo nato od adottato tra il !° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017 un assegno mensile di 80 euro da erogare fino al compimento del terzo anno di età o di ingresso nella famiglia: tutto questo, però, è condizionato dal reddito del nucleo familiare che non deve superare i 25.000 euro annui, come risultanti dall’Isee. Il riconoscimento è per i cittadini italiani, comunitari ed extra comunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo ex art. 9 del D.L.vo n. 286/1998. Le modalità di erogazione saranno fissate entro il 30 gennaio da un decreto concertato del Presidente del Consiglio con i Ministri del Lavoro, della Salute e dell’Economia. Vertenza Nazionale per il rinnovo dei CCNL ABI Si è svolto oggi in sede ministeriale l'incontro con l'Abi per svolgere il tentativo di conciliazione previsto dalla legge n.146/90, come modificata dalla legge 83/2000, per la vertenza che queste Segreterie nazionali hanno dovuto avviare "contro la decisione unilaterale di ABI di dare disdetta e successiva disapplicazione dei Contratti collettivi nazionali di lavoro e a sostegno del diritto della Categoria al rinnovo dei CCNL". Il tentativo di conciliazione si è concluso con esito negativo. Prosegue, pertanto, lo stato di agitazione e il percorso assembleare tra i lavoratori, all'interno dei quali andrà stabilito lo sciopero generale del settore. Roma, 30 dicembre 2014 Le Segreterie Nazionali Guida Fisac maternità, paternità e adozione 2014 Scarica la Guida Fisac Cgil Maternità 2014