Festività soppresse, ferie e banca ore
Le festività soppresse e le festività civili l’azienda le raggruppa in un’unica voce verificabile sul foglio presenze. Il numero di permessi varia di anno in anno a seconda di quando cadono.
Le festività soppresse sono:
- San Giuseppe: 19 marzo
- Ascensione: 39° giorno dopo la domenica di Pasqua
- Corpus Domini: 60° giorno dopo la domenica di Pasqua
- SS. Apostoli Pietro e Paolo: 29 giugno (giornata festiva per la piazza di Roma)
- Festa dell’Unità Nazionale. 4 novembre.
Esse danno luogo a permessi retribuiti se coincidono con una giornata che prevede la prestazione lavorativa (e non viene ricono-sciuto in caso di aspettativa non retribuita, malattie figli, ecc).
Le festività civili sono:
- Festa della Liberazione: 25 aprile
- Festa del Lavoro: 1 maggio
- Festa della Repubblica: 2 giugno.
E danno luogo a permessi retribuiti se coincidenti con la domenica.
I permessi non fruiti entro l’anno di competenza vengono monetizzati in busta paga nell’anno successivo. Il totale dei permessi per il 2015 è pari a 5 giorni (fino al 2016 ai Quadri Direttivi spetta 1 giornata in meno).
Le semi-festività sono:
- Santo Patrono
- 14 agosto: vigilia di Ferragosto
- 24 dicembre: vigilia di Natale
- 31 dicembre: vigilia di Capodanno.
L’orario di lavoro non può superare le 5 ore. Quello di sportello non può superare le 4 ore e 30 minuti. Per chi è in part-time si riduce a 2/3 di quanto si sarebbe lavorato in quella giornata:
- Orario di lavoro di 5 ore mattutine → 3 ore e 20 minuti
- Orario di lavoro con rientro pomeridiano → come il tempo pieno.
La banca ore è a disposizione delle sole Aree Professionali e scaturisce da una riduzione dell’orario di lavoro di 30 minuti settimanali. Tale riduzione può essere accantonata in un monte ore o, in alternativa, chiedere una diminuzione oraria del lavoro settimanale. Dal rinnovo del CCNL 2012 il plafond individuale è diminuito a 15 ore e mezzo. Le prestazioni aggiuntive vengono inserite in questo plafond sino al raggiungimento di 50 ore. E’ possibile convogliare ulteriori prestazioni straordinarie in questo plafond sino a 100 ore. Riassumendo:
- fino a 50 ore di prestazioni aggiuntive è banca ore
- da 51 a 100 ore si sceglie se incrementare la banca ore o se ricevere lo straordinario retribuito in busta paga
- da 101 ore è considerato straordinario retribuito (artt.100 e 106 CCNL 2012). Il recupero su base oraria o giornaliera nei primi 6 mesi dallo svolgimento avviene previo accordo con l’azienda. Trascorsi i 6 mesi è sufficiente il semplice preavviso:
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- 1 giorno lavorativo, per recupero orario
- 5 gg lavorativi per recupero di 1 o 2 gg
- 10 gg lavorativi, per recuperi oltre i 2 gg.
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Ulteriore riduzione, prevista all’art.100 CCNL comma 6, pari a 7 ore e trenta minuti, coinvolge le sole aree professionali. Se non fruita, anche su base oraria, entro l’anno si perde.
Ferie:
- 20 gg – (da proporzionare in base ai mesi di lavoro) nell’anno di assunzione e sino a 5 anni
- 22 gg – da 6 a 10 anni
- 25 gg – oltre 10 anni
- 26 gg – se quadri direttivi (l’anno di assunzione prevede 2 gg per mese con max 20 gg), art. 55 CCNL 2012.
Sono da fruire entro l’anno. Trascorsi 18 mesi dall’anno di competenza le previsioni di legge penalizzano sia l’azienda che il lavoratore con un incremento di tassazione.