
Secondo approfondimento, tratto dall‘incontro organizzato dalla Fisac CGIL Toscana, in merito al Referendum sulla Giustizia previsto per il 22 e 23 marzo 2026. Ai lavori hanno partecipato Sabrina Marricchi – Segretaria Generale Fisac CGIL Toscana, Maurizio Brotini– Presidente IRES Toscana, Paola Mazzeo – Consigliera Sezione Lavoro Corte di Appello di Firenze e Mariella Galano Giudice del Lavoro Tribunale di Prato
Il contributo di oggi è tratto dall’intervento di Paola Mazzeo.
Cosa accade davvero nei sistemi giudiziari occidentali
Separazione delle carriere: davvero l’Italia è indietro rispetto all’Europa?
Uno degli argomenti principali dei sostenitori della separazione delle carriere e della riduzione del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) è che così l’Italia si metterebbe finalmente “al passo con l’Europa”.
Non è così.
Se guardiamo ai modelli europei, scopriamo che un CSM realmente ridimensionato esiste sostanzialmente solo in Grecia, dove è considerato un organo marginale, con un ruolo molto meno incisivo rispetto a quello previsto dalla nostra Costituzione. Non è quindi un modello diffuso né un punto di riferimento consolidato nel panorama europeo.
Il confronto è complesso: i sistemi giudiziari europei non sono omogenei
Paragonare il sistema italiano agli altri ordinamenti europei è estremamente difficile perché i sistemi giudiziari sono profondamente diversi tra loro.
Nel Regno Unito, ad esempio, la funzione penale è esercitata direttamente dalla polizia davanti al tribunale; il pubblico ministero ha un ruolo diverso rispetto a quello che conosciamo nel nostro ordinamento. È quindi improprio utilizzare quel modello come parametro diretto di confronto.
In Austria esiste formalmente la separazione delle carriere, ma il Pubblico Ministero è un organo amministrativo, non appartiene al potere giudiziario, è strutturato gerarchicamente ed è nominato dal Ministro della Giustizia. Eppure è possibile passare dalla funzione requirente a quella giudicante e viceversa.
In Germania il pubblico ministero è un funzionario statale, dipende dall’esecutivo ed è nominato dall’esecutivo stesso. Ha meno garanzie di indipendenza rispetto ai giudici, ma anche qui l’interscambio tra funzioni è consentito, mentre in Italia oggi è ormai quasi del tutto precluso.
In Francia si accede tramite un unico concorso alla magistratura giudicante e requirente. Tuttavia il pubblico ministero resta gerarchicamente collegato all’esecutivo.
L’indipendenza della magistratura e il ruolo dei governi
Un elemento fondamentale va chiarito: in molti di questi Paesi il pubblico ministero dipende formalmente dal Ministro della Giustizia. Ma si tratta di sistemi democratici nei quali, storicamente, governi con culture istituzionali consolidate non hanno abusato dei propri poteri di indirizzo.
La domanda, però, è inevitabile: sarà sempre così?
Le esperienze recenti di Polonia e Ungheria dimostrano che gli equilibri costituzionali possono essere alterati. In Polonia, una riforma ha concentrato nella stessa persona il ruolo di Ministro della Giustizia e di Procuratore Generale, cioè il vertice dell’azione penale. Una simile concentrazione di potere ha inciso profondamente sull’indipendenza della magistratura.
Quando si è cercato di tornare indietro, ci si è scontrati con una realtà evidente: modificare in senso peggiorativo un assetto costituzionale è facile; ripristinarlo è estremamente difficile.
Il modello statunitense: separazione sì, ma con forti implicazioni politiche
Spesso si richiama anche il modello statunitense. Negli Stati Uniti le carriere sono separate, ma il sistema è molto diverso dal nostro.
A livello federale, giudici e pubblici ministeri sono nominati dal potere esecutivo con garanzie di indipendenza, anche attraverso la nomina a vita. Tuttavia, in molti Stati i giudici sono eletti attraverso vere e proprie campagne elettorali, con partiti che li sostengono, finanziamenti privati e dinamiche politiche molto marcate.
In alcuni casi il ruolo di Ministro della Giustizia e quello di Procuratore Generale coincidono. È un sistema che funziona finché il governo non esercita in modo estremo il proprio peso politico.
Questo dovrebbe indurci a una riflessione seria prima di evocare il “modello anglosassone” come soluzione automatica ai problemi del nostro ordinamento.
Cambiare la Costituzione per adeguarsi a un modello? Una scelta irreversibile
La riforma della separazione delle carriere non può essere affrontata con slogan o con paragoni semplificati. Ogni sistema giudiziario è il prodotto di un equilibrio costituzionale delicato tra poteri dello Stato.
L’esperienza comparata dimostra che l’assetto italiano non è un’anomalia isolata, ma una scelta coerente con la tutela dell’autonomia e indipendenza della magistratura.
Prima di modificare la Costituzione per inseguire un presunto allineamento europeo o anglosassone, occorre chiedersi se quei modelli siano davvero esportabili e, soprattutto, quali conseguenze produrrebbero nel nostro contesto istituzionale.
Perché quando si interviene sugli equilibri costituzionali, tornare indietro può essere molto più difficile di quanto si immagini.
Toscana (1): perché la separazione delle carriere indebolisce il controllo di legalità
Toscana (3): una riforma costituzionale come “cambiale in bianco”