BPER Banca: accordo sul VAP 2026 – La tabella con gli importi


È stata raggiunta con l’Azienda, nella serata di ieri, l’intesa sul Vap 2026 da erogare entro luglio 2027. La nostra azione si è concentrata sulla rivendicazione di un giusto riconoscimento per l’impegno profuso da lavoratrici e lavoratori.

I risultati conseguiti

I risultati conseguiti sono molteplici:

  • abbiamo ottenuto che la figura di riferimento sia quella della 3^A 4°L. Fino all’anno scorso si faceva riferimento a una media che si posizionava tra il 3^A 4°L e il QD1, ma più verso quest’ultimo livello. Grazie a questa nuova base di riferimento abbiamo un miglioramento economico per tutti, quantificabile mediamente in circa € 150;
  • è stato pattuito un importo di € 1.400,00 in denaro da riparametrare in base all’inquadramento con la possibilità di convertirlo, tutto o in parte, in welfare;
  • è stata prevista una speciale erogazione in denaro pari a € 200,00 uguale per tutte e tutti — lo scorso anno erano € 125;
  • abbiamo aumentato la speciale erogazione in welfare uguale per tutte/i, portandola da € 575,00 dello scorso anno a € 650,00;
  • la maggiorazione che si ottiene trasformando in welfare il Premio in denaro, per intero o parzialmente, passa dal 17% al 18%.

L’importo totale della base di riferimento per la 3^A 4°L sarà di € 2.250,00 che, se trasformato tutto in credito welfare, raggiungerà un valore di base superiore a € 2.500,00.

È stato altresì sancito l’impegno a negoziare, già a partire dal prossimo autunno, nuove impostazioni in materia di Premio Aziendale, anche orientate a valorizzare la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori.

Di seguito la tabella con i relativi importi e gli incrementi rispetto all’anno precedente, così da comprendere meglio i risultati ottenuti:

Premio aziendale
+ speciale erogazione BPER Banca 2026


Premio aziendale + speciale erogazione BPER Banca 2026
Inquadramento al 31/12/2026 Importo cash (*) Welfare Totale Diff. su ’25
Livello Unico 1.248 650 1.898 254
3^ Area P. 1° Liv. 1.362 650 2.012 265
3^ Area P. 2° Liv. 1.429 650 2.079 272
3^ Area P. 3° Liv. 1.505 650 2.155 279
3^ Area P. 4° Liv. 1.600 650 2.250 288
Quadro 1° Liv. 1.790 650 2.440 307
Quadro 2° Liv. 1.895 650 2.545 317
Quadro 3° Liv. 2.295 650 2.945 357
Quadro 4° Liv. 2.676 650 3.326 395
Quadro 4° Liv. – RC1 3.343 650 3.993 461
Quadro 4° Liv. – RC2 3.771 650 4.421 503
Quadro 4° Liv. – RC3 4.105 650 4.755 536

Tabella valida solo per reddito di lavoro inferiore a 80.000€.
(*) Maggiorazione del 18% se convertito in welfare.

Il commento della Fisac CGIL

Fisac, con accordo Bper Banca più salario, redistribuita ricchezza

Scarica il testo dell’accordo – Aree Professionali e Quadri direttivi

Scarica il testo dell’accordo – Dirigenti


VERBALE DI ACCORDO
Premio Aziendale Aree Professionali e Quadri Direttivi

Il giorno 7 luglio 2026 in Modena,

tra

  • l’azienda BPER Banca S.p.A. (di seguito, per brevità, anche “BPER” o “Azienda”);

e

  • gli Organismi Sindacali Aziendali:
    • FABI nelle persone di: Antonella Sboro, Alessandro Mutini, Luca Panfietti, Andrea Faldarini, Alfio Catania, Stefano Del Soldato Scavino, Pierluigi Baldini, Giuseppe De Felice, Adriano Di Martino, Andrea Zucchi, Alessandro Frontini, Giuseppe Imperio, Alberto Loda, Antonio Giovanni Vavassori, Alfredo Villa, Rossella Penserini, Lanfranco Nanetti, Rossella Orlando, Antonella Favoino, Stefano Rossi Mel, Federica Padovani, Laura Querzè, Mauro Bertolino, Massimo Morelli, Antonio Patera, Fabio Maravalli, Giuseppe Galleri, Franca Di Gaetano, Antonino Geraci, Alfredo Billeci, Paolo Guarcello, Andrea Riganello, Tiziano Calufetti, Bruno Sabato, Giovanni Zavattari;
    • FIRST CISL nelle persone di: Michele Fiscarelli, Andrea Anguissola, Cinzia Bonsetti, Stefano Flematti, Bruna Massa, Luca Mellano, Massimiliano Perona, Marco Piccolo, Antonio Polcaro, Mario Raimondi, Patrizia Severi, Valeria Siniscalchi, Gianpietro Spigone, Alberto Broggi, Vincenzo Capezzuto, Francesco Melis, Marco Militerno, Francesca Nori, Giovanni Palazzo, Eva Pellegrini, Raffaella Ravarra, Gabriele Rossi, Luca Salvoni, Sabrina Schieri, Roberto Simonazzi, Fulvio Velotto, Emilio Verrengia;
    • FISAC CGIL nelle persone di: Carlo Gallinotti, Eleonora Orlandi, Stefano Parini, Micaela Muzi, Pierfrancesco Tatozzi, Grazia Scarpa, Gianni Gaudenzi, Nicola Cavallini, Nunzia Colantonio, Bruno Lorenzo, Maria Agueci, Marco Del Brocco, Alfredo Pellone, Michele Sciotto, Olga Cozza, Andrea Maccagni, Paolo Riga, Stefania Altea, Andrea Mammì, Gianluca Vona, Giuseppe Mauro, Claudio Severi, Antonello Desario, Luca Copersini, Alberto Arioli, Mauro Crescini, Luigi Ferrari, Luigi Theodossio, Stefano Rinaldi;
    • UILCA nelle persone di: Tassi Paolo, Aversa Marco, Cremonini Luca, D’Alessio Pierre, Negro Giacomo, Tramuto Calogero, Abate Giuseppe, Arienti Barbara, Assandri Beatrice, Azzaro Mario Rosario, Baldisserri Luca, Basili Marco, Battaglia Francesco, Biondo Antonio, Bortolani Gabriele, Brambilla Guido, Dabbene Claudia, Fastiggi Giulia, Ferrari Francesca, Forlai Alberto, Fusari Maurizio, Fusco Cesira, La Rosa Antonino, Losenno Antonella, Marchese Sandro, Micheli Davide, Migliorini Claudio, Negro Giacomo, Petrei Massimiliano, Piccoli Alessandra, Serina Maria Luisa, Tomain Michela, Tognoli Dario;
    • UNISIN nelle persone di: Andrea Bonvicini, Ezio Sala Tenna, Claudio Febbraro, Alessia Ronchetti, Raffaello Andalò, Manuel Mari, Luca Troilo, Fortunato Bruno, Marco Pegolo, Nicola Scognamiglio, Alessandro Pellicoro, Simone Menichini, Mirko Menicacci, Roberto Venturelli, Alberto Carloni, Paolo Bellotti, Sara Brancolini, Marco Farfanelli, Federico Soliani Raschini, Fabio Massini, Simone Gizzi, Gianluigi Budriesi, Luca Ghimenti, Riccardo Angelo Marchelli, Nicola Bossi, Luca Morozzo Della Rocca, Matteo Fuggiaschi, Omar Zanella, Michele Verlingieri, Gianluca Dagnino.

premesso che

  • le Parti intendono con il presente Verbale di Accordo definire le condizioni e i criteri per l’erogazione di un Premio Aziendale nell’ambito dei criteri del quadro normativo di riferimento, ai sensi dell’art. 52 del CCNL del 23.11.2023, con validità solo per l’anno 2026 (erogazione 2027);
  • le Parti richiamano la normativa attualmente vigente relativamente all’applicazione di regime fiscale agevolato per le erogazioni premiali riconosciute al verificarsi di particolari condizioni e presupposti;
  • le Parti, con l’Accordo di armonizzazione del 1.7.2022, hanno concordato di superare le previsioni relative ad esclusioni o decurtazioni o riassorbimenti del Premio Aziendale relativi ad eventuali accordi precedentemente sottoscritti;
  • il raggiungimento degli obiettivi di cui al successivo art. 2 punto b) è effettivamente incerto alla data della sottoscrizione del presente Accordo;

convengono quanto segue

Art. 1 – Premessa

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

Art. 2 – Premio Aziendale – criteri di determinazione, attribuzione ed erogazione

a) Determinazione del Premio Aziendale

Fermo quanto previsto dall’art. 52 comma 6 del CCNL1 del 23.11.2023, l’Azienda intende riconoscere, per il solo anno 2026, un Premio Aziendale così composto:

  • un premio aziendale base (con riferimento alla 3 area professionale 4° livello retributivo) pari a 1.400,00 euro lordi, riparametrato come da allegato 1, tabella A;
  • un importo del valore di euro 200,00 uguale per tutti i livelli di inquadramento (non riparametrabile) – allegato 1 tabella B.

b) Criteri di determinazione dell’incrementalità

Il raggiungimento dell’incremento di almeno uno dei parametri sotto riportati nel periodo 1.1.2026-31.12.2026 rispetto alla medesima voce riferita al periodo 1.1.2025 – 31.12.2025 consentirà l’applicazione del regime fiscale previsto dalle disposizioni di cui all’art. 1, comma 182 e ss. L. 28 dicembre 2015, n. 208 come modificato dall’art. 1, comma 160, L. 11 dicembre 2016, n. 232 e dall’art. 1 comma 28 L. 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modifiche e integrazioni intervenute per effetto di Atti di legge successivi, tempo per tempo vigenti e in conformità agli orientamenti di prassi intervenuti nel tempo, come meglio specificato agli articoli che seguono.

Numero Parametro
1 Incremento Anno su Anno del rapporto tra il Prodotto Bancario Lordo (Finanziamenti Netti + Raccolta Diretta + Raccolta Indiretta con polizze Vita) e il numero sportelli
2 Incremento Anno su Anno del rapporto tra il Prodotto Bancario Lordo (Finanziamenti Netti + Raccolta Diretta + Raccolta Indiretta con polizze Vita) e il numero dipendenti
3 Incremento Anno su Anno del rapporto tra Finanziamenti Netti e il numero dipendenti
4 Incremento Anno su Anno del rapporto tra Raccolta Complessiva (Raccolta Diretta + Raccolta Indiretta con polizze Vita) e il numero dipendenti
5 Incremento Anno su Anno del rapporto tra Raccolta Indiretta con polizze Vita e il numero dipendenti
6 Incremento anno su anno del rapporto tra la raccolta a vista e il numero dipendenti
7 Incremento Anno su Anno del rapporto tra il Numero di Terminali Pos attivi e il numero sportelli
8 Incremento Anno su Anno del rapporto tra il Numero di Carte Bancomat in essere e il numero sportelli
9 Incremento Anno su Anno del rapporto tra le Commissioni nette maturate nel corso dell’intero esercizio e il numero medio dei dipendenti
10 Incremento Anno su Anno del rapporto tra il Primo margine (Margine di interesse + commissioni nette) maturato nel corso dell’intero esercizio e il numero medio dei dipendenti
11 Incremento Anno su Anno del Rapporto tra Proventi Operativi Netti maturati nel corso dell’intero esercizio e il numero medio dei dipendenti
12 Incremento Anno su Anno del Rapporto tra il Risultato della Gestione Operativa maturata nel corso dell’intero esercizio e il numero medio dei dipendenti
13 Decremento del rapporto tra spese del personale maturate nel corso dell’intero esercizio e il numero medio dei dipendenti
14 Decremento Anno su Anno del Rapporto tra Altre spese amministrative maturate nel corso dell’intero esercizio e il numero medio dei dipendenti
15 Decremento Anno su Anno del rapporto tra gli Oneri Operativi e i Proventi Operativi Netti maturati nel corso dell’intero esercizio (Cost / Income)
16 Decremento Anno su Anno del rapporto tra le Rettifiche su attività finanziarie valutate al costo ammortizzato maturate nel corso dell’intero esercizio e i Crediti a Clientela Netti
17 Incremento Anno su Anno del Rapporto tra risultato ante imposte maturato nel corso dell’intero esercizio e il numero medio dei dipendenti
18 Incremento Anno su Anno del Rapporto tra Utile netto maturato nel corso dell’intero esercizio e il numero medio dei dipendenti
19 Decremento Anno su Anno del rapporto tra i Crediti Deteriorati Lordi (Sofferenze+Inadempienze probabili+Scaduti) e i Crediti a Clientela Lordi
20 Decremento Anno su Anno del rapporto tra i Crediti Deteriorati Netti (Sofferenze+Inadempienze probabili+Scaduti) e i Crediti a Clientela Netti
21 Decremento Anno su Anno del rapporto tra le sofferenze lorde e i Crediti a Clientela Lordi
22 Incremento Anno su Anno del rapporto di copertura dei crediti deteriorati
23 Incremento Anno su Anno del rapporto di copertura dei crediti in sofferenze

1 Il “risultato delle attività ordinarie” viene inteso come utile netto – voce 300) del bilancio individuale al netto di eventuali modifiche straordinarie nei criteri di valutazione dei crediti e delle partecipazioni (art. 52 comma 6 del CCNL 23.11.2023) nonché al netto di eventuali accantonamenti rivenienti dalle manovre sul personale imputabili all’anno 2026.

Resta comunque inteso che nel caso in cui non fossero verificate le condizioni di cui al presente punto b), in presenza di superamento delle previsioni di cui al precedente punto a), gli importi di cui al presente accordo verranno comunque riconosciuti esclusivamente in denaro e tassati in misura piena.

c) Criteri di attribuzione del Premio Aziendale

Il Premio Aziendale, in quanto spettante, viene percepito nell’anno successivo a quello di competenza dal personale con rapporto di lavoro in essere al momento della chiusura della finestra di scelta di conversione del premio in welfare2 (con l’eccezione di quanto di seguito espressamente indicato), in misura proporzionale al periodo di servizio prestato nell’arco dell’anno di riferimento, da tutti i dipendenti sino all’inquadramento di Quadro direttivo 4° livello – Ruolo chiave 3.

Al riguardo, oltre a quanto previsto dall’art. 52 del vigente C.C.N.L. del 23.11.2023, resta stabilito che:

  • il Premio Aziendale spetta anche al personale assunto con contratto di apprendistato professionalizzante;
  • il Premio Aziendale spetta anche al personale assunto con contratto a tempo determinato anche per l’anno o frazione in cui si sia verificata la risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento del termine previsto;
  • il Premio Aziendale spetta ai lavoratori che abbiano superato il periodo di prova nell’anno di riferimento;
  • il Premio Aziendale per il personale a part-time è proporzionato all’orario di lavoro prestato;
  • il Premio Aziendale è escluso dal computo del trattamento di fine rapporto;
  • il Premio Aziendale viene erogato anche per l’anno o frazione in cui si è verificata la risoluzione del rapporto di lavoro con accesso al Fondo Straordinario di Solidarietà o per accesso a pensione di legge o inabilità o nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro, avvenuta a seguito di dimissioni volontarie della/del lavoratrice/lavoratore, sia seguita – in stretta successione temporale (massimo 30 giorni di calendario) – dall’assunzione della/del lavoratrice/lavoratore presso altra Società del Gruppo BPER;
  • il Premio Aziendale non sarà ridotto nel caso di assenza dal servizio per congedi parentali nel limite massimo di 90 giorni di calendario;
  • il Premio Aziendale è escluso dalla determinazione del trattamento integrativo di pensione;
  • il Premio Aziendale, in relazione a quanto previsto dall’art. 52 punto 10 del vigente CCNL, non sarà erogato esclusivamente in caso di attribuzione di un giudizio professionale di sintesi negativo.

2 Nel caso in cui non fossero verificate le previsioni di cui al precedente punto b) e comunque si fosse in presenza del superamento delle previsioni di cui al precedente punto a), il premio in denaro verrà erogato al personale con rapporto di lavoro in essere al 15 giugno 2027. In entrambi i casi sono esclusi dall’erogazione del premio anche coloro che abbiano, alle date sopra indicate, già formalmente comunicato le proprie dimissioni dal servizio.

d) Somministrazione di lavoro

Al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 2 del presente accordo, le Parti stabiliscono l’erogazione di un quantum, esclusivamente in denaro, corrispondente al Premio Aziendale 2026 per i dipendenti BPER Banca con livello inquadramentale 3 Area 1° livello, ai lavoratori che nel corso del 2026 hanno prestato servizio con contratto di somministrazione, secondo le disposizioni di cui al presente verbale anche per l’anno o frazione in cui si sia verificata la risoluzione del rapporto di somministrazione per raggiungimento del termine previsto o per assunzione della risorsa. Resta comunque inteso che nel caso in cui non fossero verificate le condizioni di cui all’art. 2 punto b), in presenza di superamento delle previsioni di cui al precedente punto a), gli importi di cui al presente accordo verranno comunque riconosciuti, tassati in misura piena.

e) Erogazione del Premio Aziendale

Il Premio Aziendale sarà erogato entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello di competenza.

Art. 3 – Premio Aziendale per i Quadri Direttivi e per il personale delle Aree Professionali – regime fiscale

Verificata la compatibilità della presente intesa con le disposizioni di cui all’art. 1, comma 182 e ss. L. 28 dicembre 2015, n. 208 come modificato dall’art. 1, comma 160, L. 11 dicembre 2016, n. 232 e dall’art. 1 comma 28 L. 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modifiche e integrazioni intervenute per effetto di Atti di legge successivi, tempo per tempo vigenti e in conformità agli orientamenti di prassi intervenuti nel tempo – per i dipendenti che rientrassero nelle previsioni della sopra citata normativa – verrà applicata, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, agli importi lordi di cui all’allegato 1, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali nella misura tempo per tempo prevista dalla normativa ratione temporis applicabile entro il limite di importo complessivo (tenendo conto anche degli altri emolumenti percepiti nel corso del 2027 ed assoggettati all’imposta sostitutiva) previsto dalla normativa stessa, nonché la possibile destinazione – in sostituzione – in tutto o in parte percentuale delle suddette somme, sempre nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa, a piano welfare.

Qualora i dipendenti di cui al presente articolo optassero per quest’ultima ipotesi verranno offerti, nell’ambito di “pacchetti welfare”, servizi/beni/utilità (di cui si dirà nel seguito) aggiuntivi per un valore pari al 18% del premio destinato a tale piano di welfare in luogo dell’erogazione monetaria; ad ogni modo, va da sé che, comunque, l’importo totale delle somme destinabili a pacchetti welfare non potrà superare il limite complessivo previsto dalla normativa.

Al raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2 punto b) del presente Verbale di Accordo, si conviene che i dipendenti che abbiano ricevuto, nell’anno precedente a quello di erogazione delle somme di cui al presente Verbale di Accordo, redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello previsto dalla normativa di riferimento (in oggi, euro 80.000,00) percepiranno le somme lorde di cui all’allegato 1, che verranno assoggettate a tassazione ordinaria, senza possibilità di destinazione – in sostituzione – in tutto o in parte delle suddette somme a piano welfare.

Art. 4 – Pacchetto Welfare

Per i dipendenti di cui all’art. 3 del presente Accordo la destinazione delle somme a welfare potrà avvenire secondo quanto di seguito previsto.

Pacchetto Welfare:

Il “Pacchetto Welfare” prevede l’erogazione di una combinazione tra beni, servizi ed utilità, lasciando ai lavoratori la facoltà di scegliere la composizione degli stessi tra un paniere di servizi preventivamente definiti rientranti tra quelli previsti dal comma 2, comma 3, comma 4 dell’art. 51 del TUIR di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 così come modificato dalla L. 208/2015, dalla L. 232/2016 e dalla L. 205/2017 e successive modifiche e integrazioni intervenute per effetto di Atti di legge successivi, tempo per tempo vigenti e in conformità agli orientamenti di prassi intervenuti nel tempo.

Art. 5 – Erogazione del Premio Aziendale 2026 per dipendenti cessati dal servizio

I dipendenti cessati dal servizio (appartenenti alle Aree professionali o alla categoria dei Quadri Direttivi) ma destinatari del Premio Aziendale secondo quanto stabilito nel presente Accordo, che rientrassero nelle previsioni di cui all’articolo 1, comma 186 della L. 208/2015, come modificato dalla L. 232/2016 e dalla L. 205/2017 e successive modifiche e integrazioni intervenute per effetto di Atti di legge successivi, tempo per tempo vigenti e in conformità agli orientamenti di prassi intervenuti nel tempo, saranno destinatari degli importi lordi di cui all’allegato 1 e agli importi stessi verrà applicata, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali nella misura tempo per tempo prevista dalla normativa ratione temporis applicabile entro il limite di importo complessivo (tenendo conto anche degli altri emolumenti percepiti nel corso del 2027 ed assoggettati all’imposta sostitutiva) previsto dalla normativa stessa. Non sarà invece possibile la destinazione – in sostituzione – in tutto o in parte delle suddette somme a piano welfare, fatta eccezione per i dipendenti che al momento della scelta circa la possibile conversione del premio a welfare abbiano in corso un nuovo rapporto di lavoro con l’Azienda.

I dipendenti cessati dal servizio (appartenenti alle Aree professionali o alla categoria dei Quadri Direttivi), ma destinatari del Premio Aziendale secondo quanto stabilito nel presente Accordo, che abbiano ricevuto, nell’anno precedente a quello di erogazione delle somme di cui al presente Verbale di Accordo, redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello previsto dalla normativa di riferimento (in oggi, euro 80.000,00), saranno destinatari degli importi lordi di cui all’allegato 1, che verranno assoggettati a tassazione ordinaria, anche in questo caso senza possibilità di destinazione – in sostituzione – in tutto o in parte delle suddette somme a piano welfare.

Art. 6 – Clausole finali

I contenuti dell’iniziativa relativi al “pacchetto welfare” saranno oggetto di apposita comunicazione a tutto il Personale, anche con riferimento al periodo di fruizione dei servizi, beni ed utilità.

La quota destinata al Piano Welfare eventualmente non fruita dal dipendente non darà mai diritto ad alcuna liquidazione monetaria della stessa.

La quota residua risultante dal Piano Welfare a fine 2027 (riferita all’eventuale destinazione del Premio Aziendale di cui al presente accordo), una volta scaduto il termine che verrà definito entro il quale effettuare le scelte nell’ambito dello stesso, verrà destinata all’anno successivo (2028), e potrà essere utilizzata per fruire di beni e servizi di cui al “pacchetto welfare”. Laddove la cifra residua non venga utilizzata entro il termine che verrà definito per l’anno 2028, la stessa verrà destinata ad alimentare la posizione individuale del dipendente presso la forma di previdenza aziendalmente prevista cui lo stesso aderisce.

Precisazioni a verbale

  • L’erogazione del Premio Aziendale 2026 avverrà sul presupposto che siano rispettati i requisiti prudenziali minimi previsti dalla normativa di vigilanza, in coerenza con le previsioni di cui alla Circolare di Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e s.m.i., con le eventuali indicazioni dell’Autorità di Vigilanza.
  • In materia fiscale, resta ferma l’applicabilità di eventuali differenti disposizioni di legge eventualmente introdotte successivamente alla stipula dell’accordo che dovessero risultare ratione temporis applicabili.
  • Nel caso in cui non si verificassero le previsioni di cui all’art. 2 comma a) del presente Accordo le Parti si incontreranno per una verifica congiunta.

Organismi Sindacali Aziendali

FABI

FIRST – CISL

FISAC – CGIL

UILCA

UNISIN

BPER Banca S.p.A.

ALLEGATO 1

TABELLA A

LIVELLO PARAMETRO IMPORTO RIPARAMETRATO
EX 1-2 AP 110 1.048 €
3A1 122 1.162 €
3A2 (*) 129 1.229 €
3A3 (*) 137 1.305 €
3A4 147 1.400 €
QD1 167 1.590 €
QD2 178 1.695 €
QD3 220 2.095 €
QD4 260 2.476 €
QD4 – RC1 330 3.143 €
QD4 – RC2 375 3.571 €
QD4 – RC3 410 3.905 €

TABELLA B

LIVELLO IMPORTO UNA TANTUM CASH NON RIPARAMETRABILE
EX 1-2 AP 200 €
3A1 200 €
3A2 (*) 200 €
3A3 (*) 200 €
3A4 200 €
QD1 200 €
QD2 200 €
QD3 200 €
QD4 200 €
QD4 – RC1 200 €
QD4 – RC2 200 €
QD4 – RC3 200 €

(*) comprese le risorse con inquadramento immediatamente inferiore che percepiscono assegno per il raggiungimento del trattamento economico corrispondente al presente livello inquadramentale (ex avanzamento automatico di carriera)

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