Inform@fisac marzo 2015

 

Imposta Unica Comunale (IUC)

 

L’ Imposta Unica Comunale – IUC – è stata introdotta con il comma 639 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Legge di Stabilità 2014” e si basa su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, il secondo relativo all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

L’imposta, in primis denominata TRISE, ha assunto la denomina zione di IUC, in seguito all’approvazione in Senato del maxi emendamento del Governo.

La IUC si compone dell’IMU, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI – ex Tia, Tarsu e TARES), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

L’imposta comunale, quindi, come tributo unico non esiste. IUC è una sigla che serve ad indicare tre tributi diversi: IMU, TASI e TARI. Non si può quindi parlare di un soggetto passivo della IUC ma di soggetti passivi di IMU, TASI e TARI.

Anche sotto l’aspetto procedurale non si può in alcun modo parlare di tributo unico: le scadenze di pagamento sono infatti quelle dell’IMU e della TASI, da un lato, e, della TARI, dall’altro. La modulistica della dichiarazione è pure diversificata, poiché la dichiarazione IMU è su modelli ministeriali mentre le dichiara zioni TARI e TASI su moduli comunali; solo la scadenza di presentazione della dichiarazione è comune per i tre tributi e coincide con il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso/detenzione/modifica degli immobili assoggettabili al tributo.

 

Imposta Soggetti passivi
Utilizzatore Possessore
IMU NO SI
TARI SI NO
TASI SI SI
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