Licenziamento illegittimo: Allontanamento dal posto di lavoro

Con sentenza n. 3179/2013 la Corte di Cassazione ha stabilito l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato al lavoratore allontanatosi per circa 3 ore dal luogo di lavoro adducendo una giustificazione rivelatasi infondata.
La Suprema Corte ha condiviso le motivazioni della sentenza della Corte di Appello che avevano evidenziato la “mancanza di proporzionalità tra fatto addebitato e la sanzione” statuendo che “costituisce principio affermato da questa Corte che il giudizio di proporzionalità tra licenziamento disciplinare e addebito contestato è devoluto al giudice di merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria”.
La Suprema Corte ha pertanto confermato le valutazioni utilizzate dalla Corte di Appello , per dichiarare “non proporzionato” il licenziamento: 1) l’oggettiva entità della durata della mancata prestazione lavorativa; 2) la mancanza nella lettera di contestazione di concreti elementi atti a connotare una condotta fraudolenta; 3) la posizione lavorativa del dipendente, tale da escludere disagi o disfunzioni nell’ambito dell’organizzazione aziendale a seguito dell’allontanamento.

Sent. Cass. n. 3179 del 11/2/2013

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