E’ stato pubblicato il 18 marzo scorso dal Ministero del Lavoro e dal Ministero della Salute il Decreto 6 marzo 2013 relativo a “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza su lavoro” Si rammenta che Il decreto riguarda la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui agli articoli 34 e 37 del d.lgs. n. 81/2008 regolata dagli accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011“.
I criteri contenuti nel documento non riguardano pertanto la qualificazione della figura del formatore-docente in relazione ai corsi per Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (articolo 98 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.), per RSPP/ASPP (articolo 32 dello stesso decreto) e/o ad altre specifiche figure e non riguardano le attività di addestramento.
In sintesi il decreto introduce :
– la definizione del formatore “qualificato” ( in possesso di requisiti minimi fissati dal decreto)
– i casi in cui non è necessario il soddisfacimento dei requisiti indicati
– i casi in cui il formatore difetti dei prerequisiti
– ll concetto di garanzia della contemporanea presenza dei tre elementi minimi fondamentali che devono essere posseduti da un docente-formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro: conoscenza, esperienza e capacità didattica.
– le norme che regolano l’aggiornamento professionale del formatore-docente.
Il decreto entra in vigore tra 12 mesi, pertanto il 18 marzo 2014 e, per un periodo di 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto, i datori di lavoro possono svolgere attività formativa per i propri lavoratori se svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezioni; al termine di detto periodo, il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l’attività formativa deve dimostrare di possedere uno dei criteri indicati dal decreto.
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